
TITOLO VIII-bis
Protezione da atmosfere esplosive (66/a).
Capo I - Disposizioni generali
88-bis. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di
sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile
internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (66/b).
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(66/a) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
(66/b) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-ter. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a
condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta (66/c).
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(66/c) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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Capo II - Obblighi del datore di lavoro
88-quater. Prevenzione e protezione contro le esplosioni.
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei
rischi e dei princìpi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene
la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore
di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la
propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti (66/d).
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(66/d) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosione.
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici
derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o
possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive (66/e).
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(66/e) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-sexies. Obblighi generali.
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i princìpi fondamentali
della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza
e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di
svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici
adeguati (66/f).
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(66/f) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-septies. Coordinamento.
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è
responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto
dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di
tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla
protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di
attuazione di detto coordinamento (66/g).
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(66/g) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-octies. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni
minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato XV-quater (66/h).
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(66/h) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni.
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a
elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le
esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati
e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature
di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere
riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4 (66/i).
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(66/i) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-decies. Termini per l'adeguamento.
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate
o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A,
fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati
per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal
presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già
utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime
stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o
trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo (66/l).
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(66/l) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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88-undecies. Verifiche.
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0,
1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (66/m).
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(66/m) Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è stato aggiunto dall'art. 2,
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.










