
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91, è soppresso (59).
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(59) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare
ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
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75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire
un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più
elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
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76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro,
o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro
in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente
modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91 (60), il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
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(60) Riportato alla voce Sanità pubblica.
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77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità;.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità; sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanità;. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle
condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della
sanità; di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di
impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
comma 4.
6. Il Ministero della sanità; comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le
autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo
4. Il Ministero della sanità; istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4
dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4 (60/a).
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(60/a) Con D.M. 8 aprile 2003 (Gazz. Uff. 17 maggio 2003, n. 113) l'Istituto nazionale per le
malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in Roma, è stato autorizzato all'uso di agenti biologici di
classe IV.
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Capo II - Obblighi del datore di lavoro
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78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità
lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative (61).
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
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(61) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
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80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (61/a).
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(61/a) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
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81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per
l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare
per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
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82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali
destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il
cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità;, sentito l'Istituto superiore di
sanità;, può individuare misure di contenimento più elevate.
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83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui
all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
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84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona
interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di
usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché
i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e
delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
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85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il
loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le
procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
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Capo III - Sorveglianza sanitaria
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86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per
la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure
speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (62).
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad
uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro (63).
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (63).
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario
cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione
(63/a).
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(62) Riportato al n. C/III.
(63) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(63/a) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un
registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali
casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per
la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità;, all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le
variazioni intervenute (64);
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1
fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio (64);
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità; e all'organo
di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e
di rischio (64);
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio (65);
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (65).
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono
avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità; e del lavoro e della previdenza sociale
sentita la commissione consultiva permanente (66).
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità; dati di sintesi relativi alle risultanze del
registro di cui al comma 1.
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(64) Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(65) Lettera così modificata dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(66) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero
di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità; e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità; fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni
sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.










