
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni mutageni (48/a)
Capo I - Disposizioni generali
60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa (48/b).
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, capo III (49).
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
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(48/a) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(48/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(49) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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61. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 3
febbraio 1997, n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato VIII-bis (50).
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(50) Articolo prima modificato dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così sostituito
dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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Capo II - Obblighi del datore di lavoro
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62. Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla
salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (51).
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in
un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile (52).
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis
(52/a).
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(51) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(52) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(52/a) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4,
comma 2 (53).
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le
diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i
possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo (53/a).
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure
preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni
o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni o mutageni (53/b);
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (53/c);
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni
(53/d);
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e
i preparati eventualmente utilizzati come sostituti (53/e).
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
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(53) Comma così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi dall'art. 1,
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/a) Comma così modificato dall'art. 1 e dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/b) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/c) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/d) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/e) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da
causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori
alle necessità predette (53/f);
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree è fatto divieto di fumare (53/cost) (53/g);
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (53/h);
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure
di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (53/i);
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza (53/l);
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza,
in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile (53/m);
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta
rischi particolarmente elevati (53/n).
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(53/f) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. Uff. 28
dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
32 della Costituzione.
(53/g) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/h) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/i) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/l) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/m) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(53/n) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b), è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (53/o)
(53/cost).
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(53/o) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
(53/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. Uff. 28
dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, secondo comma, nel testo precedentemente in vigore
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
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66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare (53/p);
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni (54).
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(53/p) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(54) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e
rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere
soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal
datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui
al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
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68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo
compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
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Capo III - Sorveglianza sanitaria
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69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno
stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate (55).
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
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(55) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di
essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi
e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente
per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità; copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
con decreto del Ministro della sanità;, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità; dati di sintesi relativi al contenuto dei
registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni (56).
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(56) Articolo così sostituito prima dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi dall'art. 6, D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 66.
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71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi
cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le
informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale,
nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'àmbito delle
rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità;
ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale (57).
3. Con decreto dei Ministri della sanità; e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che,
in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di
trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità; fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle
utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
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(57) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
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72. Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e
fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;, sentita la
commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma
1 (58).
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(58) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.










