
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (43).
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
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(43) Riportato al n. A/XXXV.
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43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso
di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione (44).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal
decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI
da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (45), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
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(44) Lettera così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(45) Riportato al n. A/XXXV.
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44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore
di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI (45/a);
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
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(45/a) I criteri di cui alla presente lettera sono stati determinati con D.M. 2 maggio 2001.
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46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (45);
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle
normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
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(45) Riportato al n. A/XXXV.










