
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso (38).
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(38) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 19 luglio 2005, vedi l'art. 4, D.Lgs. 8
luglio 2003, n. 235.
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35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter (38/a).
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura (38/b).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o
mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro (38/b).
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona
di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,
qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori (38/c).
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e
della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora
esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da
non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano
prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare,
in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli
operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il
carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate
adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (38/c).
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di
cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione
e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche», al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento (38/c).
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate (38/c).
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
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(38/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
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36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse
applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio (38/d).
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità;, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 (38/e).
4. (39).
5. (40).
6. (41).
7. (41/a).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 5 dicembre 1998 (42) e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente (42/a).
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di
lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente (42/a).
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni
del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non
comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto (42/a) (42/b).
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le
attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza
di carattere costruttivo (42/c).
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle
disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente (42/d).
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione
delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento (42/e).
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(38/d) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999,
n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(38/e) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999,
n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(39) Aggiunge un comma all'art. 52, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(40) Aggiunge un comma all'art. 53, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(41) Aggiunge un comma all'art. 374, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(41/a) Aggiunge due commi all'art. 20, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(42) Per il differimento del termine vedi l'art. 20, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(42/b) L'art. 5, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 ha disposto l'aggiunta degli artt. 36-bis, 36-ter, 36-
quater e 36-quinquies, a decorrere dal 19 luglio 2005.
(42/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria
2004. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 29.
(42/d) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria
2004.
(42/e) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria
2004.
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37. Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (42/f).
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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(42/f) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n.
246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
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38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso
delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
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39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.










