
TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori
dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi
di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori
portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.
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31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente
titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio
il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al
comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio (25).
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(25) Così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
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33. Adeguamenti di norme.
1. (26).
2. (27).
3. (28).
4. (29).
5. (30).
6. (31).
7. (32).
8. (33).
9. (34).
10. (35).
11. (36).
12. (37).
13. (37/a).
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(26) Sostituisce l'art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(27) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(28) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.
(29) Sostituisce l'intestazione del titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(30) Modifica il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(31) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(32) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(33) Sostituisce l'art. 10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(34) Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(35) Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(36) Sostituisce l'art. 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(37) Sostituisce gli artt. 37 e 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.
(37/a) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.










