
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il
datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando
l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
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96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il
documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività (72).
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(72) Aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
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98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.










