
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10) (73)
1. Aziende artigiane e industriali [1] |
fino a 30 addetti |
2. Aziende agricole e zootecniche |
fino a 10 addetti [2] |
3. Aziende della pesca |
fino a 20 addetti |
4. Altre aziende |
fino a 200 addetti |
[1] Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.
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Allegato II
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Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Allegato III
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Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato IV
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Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi
protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede (74);
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici (74);
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti (74);
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche (74);
- Zoccoli (74);
- Ginocchiere (74);
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede (74);
- Ghette (74);
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione) (74);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole (74).
Dispositivi di protezione della pelle (74).
- Creme protettive/pomate (74).
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome (74).
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
spruzzi di metallo fuso, ecc.) (74);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche (74);
- Giubbotti termici (74);
- Giubbotti di salvataggio (74);
- Grembiuli di protezione contro i raggi x (74);
- Cintura di sicurezza del tronco (74).
Dispositivi dell'intero corpo (74).
- Attrezzature di protezione contro le cadute (74);
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento) (74);
- Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento) (75);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) (75).
Indumenti di protezione (75).
- Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute) (75);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.) (75);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche (75);
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi (75);
- Indumenti di protezione contro il calore (75);
- Indumenti di protezione contro il freddo (75);
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva (75);
- Indumenti antipolvere (75);
- Indumenti antigas (75);
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti (75);
- Coperture di protezione (75).
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(74) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(75) Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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Allegato V
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
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1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione (76).
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in
stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori,
grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio
di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli
corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumi di
metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5. PROTEZIONE DELL'UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto
rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI (77).
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda.
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide.
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.
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(76) Dizione così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(77) Dizione così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
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Allegato VI
Elementi di riferimento
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1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi
seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro
dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate
dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi
a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti
esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
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Allegato VII
Prescrizioni minime
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Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI
e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza
sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente
regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni
ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle
esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere
una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le
braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della
tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale
posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale
accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da
ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed
una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE (78).
a) Spazio.
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione.
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di
luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti.
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre
aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non
producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore.
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore.
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che
possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni.
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità.
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO (79).
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di
esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
------------------------
(78) Paragrafo così inserito dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
(79) Paragrafo così inserito dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riportato al n. A/XL.
------------------------
Allegato VIII (80)
[(Art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]
[torna su]
Elenco di sostanze, preparati e processi
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame
o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a
temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro [1].
[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei
rischi cancerogeni per la salute umana «Wood Dust and Formaldehyde» pubblicato dal Centro
internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
------------------------
(80) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
------------------------
[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]
[torna su]
Valori limite di esposizione professionale
Nome agente |
EINECS [1] |
CAS [2] |
Valore limite di esposizione professionale |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|
|
|
|
Mg/m3 [3] |
ppm [4] |
|
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 [5] |
1 [5] |
Pelle [6] |
Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75mg/m3) |
Cloruro di vinile monomero |
200-831 |
75-01-4 |
7,77 [5] |
3 [5] |
- |
- |
Polveri di legno |
- |
- |
5,00 [5] [7] |
- |
- |
- |
[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). [2] CAS: Numero Chemical Abstract Service. [3] mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). [4] ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). [5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. [6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. [7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
------------------------
(81) Allegato aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
------------------------
Allegato VIII-ter (81/a)
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
[torna su]
Valori limite di esposizione professionale
EINECS 1) |
CAS 2) |
NOME AGENTE |
VALORI LIMITE |
NOTAZIONE 3) |
|||
8 ore 4) |
Breve Termine 5) |
||||||
mg/m3 |
ppm |
mg/m3 |
ppm |
||||
6) |
7) |
6) |
7) |
||||
200-467-2 |
60-29-7 |
Dietiletere |
308 |
100 |
616 |
200 |
- |
200-662-2 |
67-64-1 |
Acetone |
1210 |
500 |
- |
- |
- |
200-663-8 |
67-66-3 |
Cloroformio |
10 |
2 |
- |
- |
Pelle |
200-756-3 |
71-55-6 |
Tricloroetano, 1,1,1- |
555 |
100 |
1110 |
200 |
- |
200-834-7 |
75-04-7 |
Etilammina |
9,4 |
5 |
- |
- |
- |
200-863-5 |
75-34-3 |
Dicloroetano, 1,1- |
412 |
100 |
- |
- |
Pelle |
200-870-3 |
75-44-5 |
Fosgene |
0,08 |
0,02 |
0,4 |
0,1 |
- |
200-871-9 |
75-45-6 |
Clorodifluorometano |
3600 |
1000 |
- |
- |
- |
201-159-0 |
78-93-3 |
Butanone |
600 |
200 |
900 |
300 |
- |
201-176-3 |
79-09-4 |
Acido propionico |
31 |
10 |
62 |
20 |
- |
202-422-2 |
95-47-6 |
o-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
202-425-9 |
95-50-1 |
Diclorobenzene, 1,2- |
122 |
20 |
306 |
50 |
Pelle |
202-436-9 |
95-63-6 |
1,2,4-Trimetilbenzene |
100 |
20 |
- |
- |
- |
202-704-5 |
98-82-8 |
Cumene |
100 |
20 |
250 |
50 |
Pelle |
202-705-0 |
98-83-9 |
Fenilpropene, 2- |
246 |
50 |
492 |
100 |
- |
202-849-4 |
100-41-4 |
Etilbenzene |
442 |
100 |
884 |
200 |
Pelle |
203-313-2 |
105-60-2 |
ε-Caprolattame (polveri e vapori) 8) |
10 |
- |
40 |
- |
- |
203-388-1 |
106-35-4 |
Eptan-3-one |
95 |
20 |
- |
- |
- |
203-396-5 |
106-42-3 |
p-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
203-400-5 |
106-46-7 |
Diclorobenzene,, 1,4- |
122 |
20 |
306 |
50 |
- |
203-470-7 |
107-18-6 |
Alcole allilico |
4,8 |
2 |
12,1 |
5 |
Pelle |
203-473-3 |
107-21-1 |
Etilen glicol |
52 |
20 |
104 |
40 |
Pelle |
203-539-1 |
107-98-2 |
Metossipropanolo-2,1- |
375 |
100 |
568 |
150 |
Pelle |
203-550-1 |
108-10-1 |
Metilpentan-2-one,4- |
83 |
20 |
208 |
50 |
- |
203-576-3 |
108-38-3 |
m-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
203-603-9 |
108-65-6 |
2-Metossi-1-metiletilacetato |
275 |
50 |
550 |
100 |
Pelle |
203-604-4 |
108-67-8 |
Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) |
100 |
20 |
- |
- |
- |
203-628-5 |
108-90-7 |
Clorobenzene |
47 |
10 |
94 |
20 |
- |
203-631-1 |
108-94-1 |
Cicloesanone |
40,8 |
10 |
81,6 |
20 |
Pelle |
203-632-7 |
108-95-2 |
Fenolo |
7,8 |
2 |
- |
- |
Pelle |
203-726-8 |
109-99-9 |
Tetraidrofurano |
150 |
50 |
300 |
100 |
Pelle |
203-737-8 |
110-12-3 |
5-metilesan-2-one |
95 |
20 |
- |
- |
- |
203-767-1 |
110-43-0 |
eptano-2-one |
238 |
50 |
475 |
100 |
Pelle |
203-808-3 |
110-85-0 |
Piperazina (polvere e vapore) 8) |
0,1 |
- |
0,3 |
- |
- |
203-905-0 |
111-76-2 |
Butossietanolo-2 |
98 |
20 |
246 |
50 |
Pelle |
203-933-3 |
112-07-2 |
2-Butossietilacetato |
133 |
20 |
333 |
50 |
Pelle |
204-065-8 |
115-10-6 |
Etere dimetilico |
1920 |
1000 |
- |
- |
- |
204-428-0 |
120-82-1 |
1,2,4-Triclorobenzene |
15,1 |
2 |
37,8 |
5 |
Pelle |
204-469-4 |
121-44-8 |
Trietilammina |
8,4 |
2 |
12,6 |
3 |
Pelle |
204-662-3 |
123-92-2 |
Acetato di isoamile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
204-697-4 |
124-40-3 |
Dimetilammina |
3,8 |
2 |
9,4 |
5 |
|
204-826-4 |
127-19-5 |
N,N-Dimetilacetammide |
36 |
10 |
72 |
20 |
Pelle |
205-480-7 |
141-32-2 |
Acrilato di n-butile |
11 |
2 |
53 |
10 |
- |
205-563-8 |
142-82-5 |
Eptano, n- |
2085 |
500 |
- |
- |
- |
208-394-8 |
526-73-8 |
1,2,3-Trimetilbenzene |
100 |
20 |
- |
- |
- |
208-793-7 |
541-85-5 |
5-Metileptano-3-one |
53 |
10 |
107 |
20 |
- |
210-946-8 |
626-38-0 |
Acetato di 1-metilbutile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
211-047-3 |
628-63-7 |
Acetato di pentile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
620-11-1 |
Acetato di -3-amile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
|
625-16-1 |
Acetato di terz-amile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
|
215-535-7 |
1330-20-7 |
Xilene, isomeri misti, puro |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
222-995-2 |
3689-24-5 |
Sulfotep |
0,1 |
- |
- |
- |
Pelle |
231-634-8 |
7664-39-3 |
Acido fluoridrico |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
- |
231-131-3 |
7440-22-4 |
Argento, metallico |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
231-595-7 |
7647-01-0 |
Acido cloridrico |
8 |
5 |
15 |
10 |
- |
231-633-2 |
7664-38-2 |
Acido ortofosforico |
1 |
- |
2 |
- |
- |
231-635-3 |
7664-41-7 |
Ammoniaca anidra |
14 |
20 |
36 |
50 |
- |
231-954-8 |
7782-41-4 |
Fluoro |
1,58 |
1 |
3,16 |
2 |
- |
231-978-9 |
7783-07-5 |
Seleniuro di idrogeno |
0,07 |
0,02 |
0,17 |
0,05 |
- |
233-113-0 |
10035-10-6 |
Acido bromidrico |
- |
- |
6,7 |
2 |
- |
247-852-1 |
26628-22-8 |
Azoturo di sodio |
0,1 |
- |
0,3 |
- |
Pelle |
252-104-2 |
34590-94-8 |
(2-Metossimetiletossi)-propanolo |
308 |
50 |
- |
- |
Pelle |
Fluoruri inorganici (espressi come F) |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
||
Piombo inorganico e suoi composti |
0,15 |
||||||
1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number
3) La notazione «Pelle» attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento
significativo attraverso la pelle
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di
15 minuti, se non altrimenti specificato
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa
7) ppm: parti per milione di aria (ml/ m3)
8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore
------------------------
(81/a) Il presente allegato, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002, è stato poi così sostituito
dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 58).
------------------------
Allegato VIII-quater (81/b)
(art. 72-ter, comma 1, lettera e)
[torna su]
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con
l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il
riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo
calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40?g Pb/100 ml
di sangue.
------------------------
(81/b) Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato
9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
------------------------
Divieti
a) Agenti chimici
N. EINECS [1] |
N. CAS [2] |
Nome dell'agente |
Limite di concentrazione per l'esenzione |
202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilammina e suoi sali |
0.1% in peso |
202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile e suoi sali |
0,1% in peso |
202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina e suoi sali |
0,1% in peso |
202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1% in peso |
b) Attività lavorative: Nessuna
[1] EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance [2] CAS Chemical Abstracts Service
------------------------
(81/c) Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
------------------------
Allegato VIII-sexies (81/d)
(articolo 72-sexies, comma 2)
[torna su]
UNI EN 481:1994
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse. |
|
UNI EN 482:1998
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici. |
|
UNI EN 689 1997
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. |
|
UNI EN 838 1998
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. |
|
Requisiti e metodi di prova. |
|
UNI EN 1076:1999
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. |
|
Requisiti e metodi di prova. |
|
UNI EN 1231 1999
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. |
|
Requisiti e metodi di prova. |
|
UNI EN 1232: 1999
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. |
|
Requisiti e metodi di prova. |
|
UNI EN 1540:2001
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Terminologia. |
|
UNI EN 12919:2001
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. |
Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. |
|
Requisiti e metodi di prova. |
------------------------
(81/d) Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato
9 aprile 2002.
------------------------
Allegato IX
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti
biologici
[torna su]
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
------------------------
Allegato X
Segnale di rischio biologico
[torna su]
------------------------
Allegato XI (82)
Elenco degli agenti biologici classificati
[torna su]
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare
malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in
apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non
hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto
dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori
sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata
da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di
gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art.
95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono
implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le
specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale
indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le
specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto
dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicativo a meno che la
valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato
devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non
possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato
possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati
dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione
al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2,3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli
di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano
unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni
allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è
opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con
rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno
dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
------------------------
(82) Allegato così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 novembre 1999 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2000, n. 21).
Batteri
e organismi simili
[torna su]
N.B. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione «spp» si riferisce alle altre specie
riconosciute patogene per l'uomo
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Actinobacillus actinomycetemcomitans |
2 |
|
Actinomadura madurae |
2 |
|
Actinomadura pelletieri |
2 |
|
Actinomyces gereneseriae |
2 |
|
Actinomyces israelli |
2 |
|
Actinomyces pyogenes |
2 |
|
Actinomyces spp |
2 |
|
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) |
2 |
|
Bacillus anthracis |
3 |
|
Bacteroldes fragilis |
2 |
|
Bartonella bacilliformis |
2 |
|
Bartonella (Rochalimea) spp |
2 |
|
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) |
2 |
|
Bordetella bronchiseptica |
2 |
|
Bordetella parapertussis |
2 |
|
Bordetella pertussis |
2 |
V |
Borrelia burgdorferi |
2 |
|
Borrelia duttonii |
2 |
|
Borrelia recurrentis |
2 |
|
Borelia spp |
2 |
|
Brucella abortus |
3 |
|
Brucella canis |
3 |
|
Brucella melitensis |
3 |
|
Brucella suis |
3 |
|
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) |
3 |
|
Burkhlderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) |
3 |
|
Campylobacter fetus |
2 |
|
Campylobacter jejuni |
2 |
|
Campylobacter spp |
2 |
|
Cardiobacterium hominis |
2 |
|
Chlamydia pneumoniae |
2 |
|
Chlamydia trachomatis |
2 |
|
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) |
3 |
|
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) |
2 |
|
Clostridium botulinum |
2 |
T |
Clostridium perfringens |
2 |
|
Clostridium tetani |
2 |
T,V |
Clostridium spp |
2 |
|
Corynebacterium diphtheriae |
2 |
T,V |
Corynebacterium minutissimum |
2 |
|
Corynebacterium pseudotuberculosis |
2 |
|
Corynebacterium spp |
2 |
|
Coxiella bumetii |
3 |
|
Edwardsiella tarda |
2 |
|
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) |
2 |
|
Ehrlichia spp |
2 |
|
Eikenella corrodens |
2 |
|
Enterobacter aerogenes/cloacae |
2 |
|
Enterobacter spp |
2 |
|
Enterococcus spp |
2 |
|
Erysipelothrix rhusiopathiae |
2 |
|
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) |
2 |
|
Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 oppure O103) |
3 (**) |
T |
Flavobacterium meningosepticum |
2 |
|
Fluoribacter bozemanii (Legionella) |
2 |
|
Francisella tularensis (Tipo A) |
3 |
|
Francisella tularensis (Tipo B) |
2 |
|
Fusobacterium necrophorum |
2 |
|
Gardnerella vaginalis |
2 |
|
Haemophilus ducreyl |
2 |
|
Haemophilus influenzae |
2 |
V |
Haemophilus spp |
2 |
|
Helicobacter pylori |
2 |
|
Klebsiella oxytoca |
2 |
|
Klebsiella pnumoniae |
2 |
|
Klebsiella spp |
2 |
|
Legionella pneumophila |
2 |
|
Legionella spp |
2 |
|
Leptospira interrogans (tutti i serotipi) |
2 |
|
Listeria manocytogenes |
2 |
|
Listeria ivanovil |
2 |
|
Morganella morganii |
2 |
|
Mycobacterium africanum |
3 |
V |
Mycobacterium avium/Intracellulare |
2 |
|
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) |
3 |
V |
Mycobacterium chelonae |
2 |
|
Mycobacterium fortuitum |
2 |
|
Mycobacterium kansasii |
2 |
|
Mycobacterium leprae |
3 |
|
Mycobacterium malmoense |
2 |
|
Mycobacterium marinum |
2 |
|
Mycobacterium microti |
3 (**) |
|
Mycobacterium paratuberculosis |
2 |
|
Mycobacterium scrofulaceum |
2 |
|
Mycobacterium simiae |
2 |
|
Mycobacterium szulgai |
2 |
|
Mycobacterium tuberculosis |
3 |
V |
Mycobacterium ulcerans |
3 (**) |
|
Mycobacterium xenopi |
2 |
|
Mycoplasma caviae |
2 |
|
Mycoplasma hominis |
2 |
|
Mycoplasma pneumoniae |
2 |
|
Neisseria gonorrhoeae |
2 |
|
Neisseria meningitidis |
2 |
V |
Nocardia asteroides |
2 |
|
Nocardia brasiliensis |
2 |
|
Nocardia farcinica |
2 |
|
Nocardia nova |
2 |
|
Nocardia otitidiscaviarum |
2 |
|
Pasteurella multocida |
2 |
|
Pasteurella app |
2 |
|
Peptostreptococcus anaerobius |
2 |
|
Plesiomonas shigelloides |
2 |
|
Porphyromonas spp |
2 |
|
Prevotella spp |
2 |
|
Proteus mirabilis |
2 |
|
Proteus penneri |
2 |
|
Proteus vulgaris |
2 |
|
Providencia alcalifaciens |
2 |
|
Providencia rettgeri |
2 |
|
Providencia spp |
2 |
|
Pseudomonas aeruginosa |
2 |
|
Rhodococcus equi |
2 |
|
Rickettsia akari |
3 (**) |
|
Rickettsia canada |
3 (**) |
|
Rickettsia conorii |
3 |
|
Rickettsia montana |
3 (**) |
|
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) |
3 |
|
Rickettsia prowazekii |
3 |
|
Rickettsia rickettsii |
3 |
|
Rickettsia tsutsugamushi |
3 |
|
Rickettsia spp |
2 |
|
Salmonella arizonae |
2 |
|
Salmonella enteritidis |
2 |
|
Salmonella typhimurium |
2 |
|
Salmonella paratyphi A, B, C |
2 |
V |
Salmonella typhi |
3 (**) |
V |
Salmonella (altre varietà serologiche) |
2 |
|
Serpulina spp |
2 |
|
Shigella boydii |
2 |
|
Shigella dysenteriae (Tipo 1) |
(3**) |
T |
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 |
2 |
|
Shigella fiexneri |
2 |
|
Shigella sonnei |
2 |
|
Staphylococcus aureus |
2 |
|
Streptobacillus moniliformis |
2 |
|
Streptococcus pneumoniae |
2 |
|
Streptococcus pyogenes |
2 |
|
Streptococcus spp |
2 |
|
Streptococcus suis |
2 |
|
Treponema carateum |
2 |
|
Treponema pallidum |
2 |
|
Treponema pertenue |
2 |
|
Treponema spp |
2 |
|
Vibrio cholerae (incluso El Tor) |
2 |
|
Vibrio parahaemolyticus |
2 |
|
Vibrio spp |
2 |
|
Yersinia enterocolitica |
2 |
|
Yersinia pestis |
3 |
V |
Yersinia pseudotuberculois |
2 |
|
Yersinia spp |
2 |
|
(**) vedi introduzione punto 6
------------------------
Virus (*)
[torna su]
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Adenoviridae |
2 |
|
Arenaviridae: |
|
|
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo): |
|
|
Virus Lassa |
4 |
|
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) |
3 |
|
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) |
2 |
|
Virus Mopeia |
2 |
|
Altri LCM-Lassa Virus complex |
2 |
|
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): |
|
|
Virus Guanarito |
4 |
|
Virus Junin |
4 |
|
Virus Sabia |
4 |
|
Virus Machupo |
4 |
|
Virus Flexal |
3 |
|
Altri Virus del Complesso Tacaribe |
2 |
|
Astroviridae |
2 |
|
Bunyaviridae: |
|
|
Bhanja |
2 |
|
Virus Bunyamwera |
2 |
|
Gemiston |
2 |
|
Virus Oropouche |
3 |
|
Virus dell'encefalite Californiana |
2 |
|
Hantavirus: |
|
|
Hantaan (febbre emorragica coreana) |
3 |
|
Belgrado (noto anche come Dobrava) |
3 |
|
Seoul-Virus |
3 |
|
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) |
3 |
|
Puumala-Virus |
2 |
|
Prospect Hill-Virus |
2 |
|
Altri Hantavirus |
2 |
|
Nairovirus: |
|
|
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo |
4 |
|
Virus Hazara |
2 |
|
Phlebovirus: |
|
|
Febbre della Valle del Rift |
3 |
V |
Febbre da Flebotomi |
2 |
|
Virus Toscana |
2 |
|
Altri bunyavirus noti come patogeni |
2 |
|
Caliciviridae: |
|
|
Virus dell'epatite E |
3 (**) |
|
Norwalk-Virus |
2 |
|
Altri Caliciviridae |
2 |
|
Coronaviridae |
2 |
|
Filoviridae: |
|
|
Virus Ebola |
4 |
|
Virus di marburg |
4 |
|
Flaviviridae: |
|
|
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) |
3 |
|
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale |
3 (**) |
V |
Absettarov |
3 |
|
Hanzalova |
3 |
|
Hypr |
3 |
|
Kumlinge |
3 |
|
Virus della dengue tipi 1-4 |
3 |
|
Virus dell'epatite C |
3 (**) |
D |
Virus dell'epatite G |
3 (**) |
D |
Encefalite B giapponese |
3 |
V |
Foresta di Kyasanur |
3 |
V |
Louping ill |
3 (**) |
|
Omsk (a) |
3 |
V |
Powassan |
3 |
|
Rocio |
3 |
|
Encefalite verno-estiva russa (a) |
3 |
V |
Encefalite di St. Louis |
3 |
|
Virus Wesselsbron |
3 (**) |
|
Virus della Valle del Nilo |
3 |
|
Febbre gialla |
3 |
V |
Altri flavivirus noti per essere patogeni |
2 |
|
Hepadnaviridae: |
|
|
Virus dell'epatite B |
3 (**) |
V, D |
Virus dell'epatite D (Delta) (b) |
3 (**) |
V, D |
Herpesviridae: |
|
|
Cytomegalovirus |
2 |
|
Virus d'Epstein-Barr |
2 |
|
Herpesvirus simiae (B virus) |
3 |
|
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 |
2 |
|
Herpesvirus varicella-zoster |
2 |
|
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 |
2 |
|
Virus Herpes dell'uomo tipo 8 |
2 |
D |
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) |
2 |
|
Orthomyxoviridae: |
|
|
Virus influenzale tipi A, B e C |
2 |
V (c) |
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto |
2 |
|
Papovaviridae: |
|
|
Virus BK e JC |
2 |
D (d) |
Papillomavirus dell'uomo |
2 |
D (d) |
Paramyxoviridae: |
|
|
Virus del morbillo |
2 |
V |
Virus della parotite |
2 |
V |
Virus della malattia di Newcastle |
2 |
|
Virus parainfluenzali tipi 1-4 |
2 |
|
Virus respiratorio sinciziale |
2 |
|
Parvoviridae: |
|
|
Parvovirus dell'uomo (B 19) |
2 |
|
Picornaviridae: |
|
|
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) |
2 |
|
Virus Coxackie |
2 |
|
Virus Echo |
2 |
|
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) |
2 |
V |
Virus della poliomielite |
2 |
V |
Rhinovirus |
2 |
|
Poxviridae: |
|
|
Buffalopox virus (e) |
2 |
|
Cowpox virus |
2 |
|
Elephantpox Virus (f) |
2 |
|
Virus del nodulo dei mungitori |
2 |
|
Molluscum contagiosum virus |
2 |
|
Monkeypox virus |
3 |
V |
Orf virus |
2 |
|
Rabbitpox virus (g) |
2 |
|
Vaccinia virus |
2 |
|
Variola (mayor & minor) virus |
4 |
V |
Whitepox virus (variola virus) |
4 |
V |
Yatapox virus (Tana & Yaba) |
2 |
|
Reoviridae: |
|
|
Coltivirus |
2 |
|
Rotavirus umano |
2 |
|
Orbivirus |
2 |
|
Reovirus |
2 |
|
Retroviridae |
|
|
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) |
3 (**) |
D |
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 |
3 (**) |
D |
SIV (h) |
3 (**) |
|
Rhabdoviridae: |
|
|
Virus della rabbia |
3 (**) |
V |
Virus della stomatite vescicolosa |
2 |
|
Togaviridae: |
|
|
Alfavirus: |
|
|
Encefalomielite equina dell'America dell'est |
3 |
V |
Virus Bebaru |
2 |
|
Virus Chikungunya |
3 (**) |
|
Virus Everglades |
3 (**) |
|
Virus Mayaro |
3 |
|
Virus Mucambo |
3 (**) |
|
Virus Ndumu |
3 |
|
Virus O'nyong-nyong |
2 |
|
Virus del fiume Ross |
2 |
|
Virus della foresta di Semliki |
2 |
|
Virus Sindbis |
2 |
|
Virus Tonate |
3 (**) |
|
Encefalomielite equina del Venezuela |
3 |
V |
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest |
3 |
V |
Altri alfavirus noti |
2 |
|
Rubivirus (rubella) |
2 |
V |
Toroviridae: |
2 |
|
Virus non classificati: |
|
|
Virus dell'epatite non ancora identificati |
3 (**) |
D |
Morbillivirus equino |
4 |
|
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i): |
Morbo di Creutzfeldt-Jakob |
3 (**) |
D (d) |
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob |
3 (**) |
D (d) |
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate |
3 (**) |
D (d) |
Sindrome di Gerstmann-Stràussler-Scheinker |
3 (**) |
D (d) |
Kuru |
3 (**) |
D (d) |
|
Note: |
(*) Vedi introduzione, punto 5. |
(**) Vedi introduzione, punto 6. |
a) Tick-borne encefalitis. |
b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta). |
c) Soltanto per i tipi A e B. |
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti. |
e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere «buffalopox» e una variante del virus «vaccinia». |
f) Variante dei «Cowpox». |
g) Variante di «Vaccinia». |
h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus. |
i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di «scrapie» per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente. |
------------------------
Parassiti
[torna su]
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Acanthamoeba castellaneii |
2 |
|
Ancylostoma duodenale |
2 |
|
Angiostrongylus cantonensis |
2 |
|
Angiostrongylus costaricensis |
2 |
|
Ascaris lumbricoides |
2 |
A |
Ascaris suum |
2 |
A |
Babesia divergens |
2 |
|
Babesia microti |
2 |
|
Balantidium coli |
2 |
|
Brugia malayi |
2 |
|
Brugia pahangi |
2 |
|
Capillaria philippinensis |
2 |
|
Capillaria spp |
2 |
|
Clonorchis sinensis |
2 |
|
Clonorchis viverrini |
2 |
|
Cryptosporidium parvum |
2 |
|
Cryptosporidium spp |
2 |
|
Cyclospora cayetanensis |
2 |
|
Dipetalonema streptocerca |
2 |
|
Diphyllobothrium latum |
2 |
|
Dracunculus medinensis |
2 |
|
Echinococcus granulosus |
3 (**) |
|
Echinococcus multilocularis |
3 (**) |
|
Echinococcus vogeli |
3 (**) |
|
Entamoeba histolytica |
2 |
|
Fasciola gigantica |
2 |
|
Fasciola hepatica |
2 |
|
Fasciolopsis buski |
2 |
|
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) |
2 |
|
Hymenolepis diminuta |
2 |
|
Hymenolepis nana |
2 |
|
Leishmania braziliensis |
3 (**) |
|
Leishmania donovani |
3 (**) |
|
Leishmania aethiopica |
2 |
|
Leishmania mexicana |
2 |
|
Leishmania peruviana |
2 |
|
Leishmania tropica |
2 |
|
Leishmania major |
2 |
|
Leishmania spp |
2 |
|
Loa Loa |
2 |
|
Mansonella ozzardi |
2 |
|
Mansonella perstans |
2 |
|
Naegleria fowieri |
3 |
|
Necator americanus |
2 |
|
Onchocerca volvulus |
2 |
|
Opisthorchis felineus |
2 |
|
Opisthorchis spp |
2 |
|
Paragonimus westermani |
2 |
|
Plasmodium falciparum |
3 (**) |
|
Plasmodium spp (uomo & scimmia) |
2 |
|
Sarcocystis suihominis |
2 |
|
Schistosoma haematobium |
2 |
|
Schistosoma intercalatum |
2 |
|
Schistosoma japonicum |
2 |
|
Schistosoma mansoni |
2 |
|
Schistosoma mekongi |
2 |
|
Strongyloides stercolaris |
2 |
|
Strongyloides spp |
2 |
|
Taenia saginata |
2 |
|
Taenia solium |
3 (**) |
|
Toxocara canis |
2 |
|
Toxoplasma gondii |
2 |
|
Trichinella spiralis |
2 |
|
Trichuris trichiura |
2 |
|
Trypanosoma brucei brucei |
2 |
|
Trypanosoma brucei gambiense |
2 |
|
Trypanosoma brucei rhodesiense |
3 (**) |
|
Trypanosoma cruzi |
3 |
|
Wuchereria bancrofti |
2 |
|
(**) vedi introduzione, punto 6.
------------------------
Funghi
[torna su]
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Aspergillus fumigatus |
2 |
A |
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) |
3 |
|
Candida albicans |
2 |
A |
Candida tropicalis |
2 |
|
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides) |
3 |
|
Coccidioldes immitis |
3 |
A |
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) |
2 |
A |
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) |
2 |
A |
Emmonsia parva var. parva |
2 |
|
Emmonsia parva var. crescens |
2 |
|
Epidermophyton floccosum |
2 |
A |
Fonsecaea compacta |
2 |
|
Fonsecaea pedrosoi |
2 |
|
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum) |
3 |
|
Histoplasma capsulatum duboisii |
3 |
|
Madurella grisea |
2 |
|
Madurella mycetomatis |
2 |
|
Microsporum spp |
2 |
A |
Neotestudina rosatii |
2 |
|
Paracoccidioldes brasiliensis |
3 |
|
Penicillium marneffei |
2 |
A |
Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii |
2 |
|
Scedosporium prolificans (inflantum) |
2 |
|
Sporothrix schenckii |
2 |
|
Trichophyton rubrum |
2 |
|
Trichopyton spp |
2 |
|
------------------------
Allegato XII
[torna su]
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A. |
B. |
Misure di contenimento |
Livelli di contenimento |
|
2 |
1. |
La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio |
No |
2. |
L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile |
No |
3. |
L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate |
Raccomandato |
4. |
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione |
No |
5. |
Specifiche procedure di disinfezione |
Sì |
6. |
La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica |
No |
7. |
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti |
Raccomandato |
8. |
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura |
Sì, per il banco di lavoro |
9. |
Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti |
Raccomandato |
10. |
Deposito sicuro per agenti biologici |
Sì |
11. |
Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti |
Raccomandato |
12. |
I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria |
No |
13. |
I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori |
Ove opportuno |
14. |
Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali |
Raccomandato |
15. |
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti |
Sì |
16. |
Trattamento delle acque reflue |
No |
A. |
B. |
Misure di contenimento |
Livelli di contenimento |
|
3 |
1. |
La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio |
Raccomandato |
2. |
L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile |
Sì, sull'aria estratta |
3. |
L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate |
Sì |
4. |
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione |
Raccomandato |
5. |
Specifiche procedure di disinfezione |
Sì |
6. |
La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica |
Raccomandato |
7. |
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti |
Sì |
8. |
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura |
Sì, per il banco di lavoro, l'arredo e il pavimento |
9. |
Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti |
Sì |
10. |
Deposito sicuro per agenti biologici |
Sì |
11. |
Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti |
Raccomandato |
12. |
I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria |
Raccomandato |
13. |
I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori |
Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria |
14. |
Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali |
Sì (disponibile) |
15. |
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti |
Sì |
16. |
Trattamento delle acque reflue |
Facoltativo |
A. |
B. |
Misure di contenimento |
Livelli di contenimento |
|
4 |
1. |
La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio |
Sì |
2. |
L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile |
Sì, sull'aria immessa e su quella estratta |
3. |
L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate |
Sì, attraverso una camera di compensazione |
4. |
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione |
Sì |
5. |
Specifiche procedure di disinfezione |
Sì |
6. |
La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica |
Sì |
7. |
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti |
Sì |
8. |
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura |
Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto |
9. |
Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti |
Sì |
10. |
Deposito sicuro per agenti biologici |
Sì, deposito sicuro |
11. |
Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti |
Sì |
12. |
I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria |
Sì |
13. |
I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori |
Sì |
14. |
Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali |
Sì, sul posto |
15. |
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti |
Sì, con sterilizzazione |
16. |
Trattamento delle acque reflue |
Sì |
Allegato XIII
Specifiche per processi industriali
[torna su]
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i princìpi
di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra
quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o
parte di esso.
Misure di contenimento |
Livelli di contenimento |
|
2 |
1. |
Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente |
Sì |
2. |
I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: |
ridurre al minimo le emissioni |
3. |
Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: |
ridurre al minimo le emissioni |
4. |
La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: |
inattivati con mezzi collaudati |
5. |
I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: |
ridurre al minimo le emissioni |
6. |
I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata |
Facoltativo |
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico |
Facoltativo |
|
b) È ammesso solo il personale addetto |
Facoltativo |
|
c) Il personale deve indossare tute di protezione |
Sì, tute da lavoro |
|
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale |
Sì |
|
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata |
No |
|
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione |
No |
|
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica |
Facoltativo |
|
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica |
No |
|
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) |
No |
|
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso |
No |
|
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni |
No |
|
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale |
Inattivati con mezzi collaudati |
Misure di contenimento |
Livelli di contenimento |
|
3 |
1.
|
Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente |
Sì |
2. |
I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: |
evitare le emissioni |
3.
|
Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: |
evitare le emissioni |
4. |
La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: |
inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati |
5. |
I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: |
evitare le emissioni |
6. |
I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata |
Facoltativo |
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico |
Sì |
|
b) È ammesso solo il personale addetto |
Sì |
|
c) Il personale deve indossare tute di protezione |
Sì |
|
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale |
Sì |
|
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata |
Facoltativo |
|
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione |
Facoltativo |
|
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica |
Facoltativo |
|
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica |
Facoltativo |
|
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) |
Facoltativo |
|
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso |
Facoltativo |
|
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni |
Facoltativo |
|
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale |
Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati |
Misure di contenimento |
Livelli di contenimento |
|
4 |
1. |
Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente |
Sì |
2. |
I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: |
evitare le emissioni |
3. |
Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: |
evitare le emissioni |
4. |
La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: |
inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati |
5. |
I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: |
evitare le emissioni |
6. |
I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata |
Sì e costruita all'uopo |
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico |
Sì |
|
b) È ammesso solo il personale addetto |
Sì, attraverso camere di |
|
|
condizionamento |
|
c) Il personale deve indossare tute di protezione |
Ricambio completo |
|
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale |
Sì |
|
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata |
Sì |
|
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione |
Sì |
|
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica |
Sì |
|
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica |
Sì |
|
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) |
Sì |
|
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso |
Sì |
|
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni |
Sì |
|
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale |
Inattivati con mezzichimici o fisici collaudati |
Allegato XIV (83)
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
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1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
------------------------
(83) Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246),
entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
------------------------
Allegato XV (84)
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche
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0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro
considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono
necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra
un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio
degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione
possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano
di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle
condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto
di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai
lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante
tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi
ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga
schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di
ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o
attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per
evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti
del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le
persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le
conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di
lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di
emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto
in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse
devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare
un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di
incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza
sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se
escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare
rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione
contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso
dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun
pericolo e possano essere liberati.
2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro (84/a).
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali
rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura
(velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria
su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante
delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore
esposto.
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di
messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico
che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.
------------------------
(84) Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246),
entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
(84/a) Paragrafo aggiunto dall'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. ------------------------
Allegato XV-bis (85)
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
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Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di
protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari
provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è
considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere
particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai
sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare
un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse,
in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della
presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato
da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante
le normali attività.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o,
qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva
sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile
nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto
forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che
possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per «normali attività» si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri
progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative
ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.
------------------------
(85) Allegato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
------------------------
Allegato XV-ter (86)
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies,
comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)
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A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo
richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle
sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere
esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al
funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione
dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che
possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a
farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano
dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se
ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi
appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o
combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto
anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che
agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati
indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti
in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere
utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di
accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure
necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i
loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro
siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da
ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi
di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione
sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le
condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in
servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi
rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in
cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni
sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza
e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi
supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei
sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle
condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non
comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale
competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e
sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di
sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e
43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile
o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia
possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei
gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal
sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente
possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente
dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere
prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n.
320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non
preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a
seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
------------------------
(86) Allegato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
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Allegato XV-quater (87)
(art. 88-octies, comma 3)
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Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della
superficie del segnale)
------------------------
(87) Allegato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.










