
Quesiti Comparto - Servizio di pronta disponibilita'
Quesito:
Spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale al personale in servizio di pronta disponibilità in giorno festivo?
Risposta:
Al personale in servizio di pronta disponibilità in giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale, che va distribuito nei rimanenti giorni lavorativi della settimana.
Quanto sopra discende dalle norme contrattuali vigenti che disciplinano la materia per tutto il personale, sia delle aree dirigenziali che del comparto, del SSN.
Quesito:
Deve essere corrisposta l'indennità per il servizio di pronta disponibilità nel caso in cui il dipendente venga chiamato in servizio? E se la pronta disponibilità cade in un giorno festivo?
Risposta:
Nello specificare che la disposizione si pone in una linea di continuità con la precedente normativa dell'art. 18 del DPR 270/87, si fa presente che l'indennità per il servizio di pronta disponibilità, nel caso in cui il dipendente venga chiamato in servizio, deve essere comunque corrisposta, avendo carattere risarcitorio del disagio conseguente allo stato di attesa.
Inoltre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo la cui fruizione non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
Tale formulazione va intesa nel senso che il servizio di pronta disponibilità in giornata festiva non può essere in alcun modo equiparato a effettiva prestazione lavorativa, per cui nella settimana nella quale il dipendente fruisce del riposo compensativo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le 36 ore ordinarie d'obbligo da distribuire nelle altre giornate della settimana lavorativa.
Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura.









