
Quesiti Comparto - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Quesito:
Sono accoglibili le istanze del personale assunto dall'esterno con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, dirette ad ottenere il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno od a quello a tempo parziale con prestazione lavorativa al 70%?
Risposta:
Il quesito va inquadrato e risolto dall'azienda con autonoma decisione nell'ambito delle compatibilità finanziarie verificate con la programmazione annuale o triennale del fabbisogno di personale, tenuto conto che il limite di tre anni previsto dalla legge 61 del 2000 per la trasformazione è una flessibilità orientata sia alla soluzione dei problemi dell'occupazione che dei risparmi. La risposta al quesito trova conferma nella dichiarazione congiunta n. 6 al testo relativo alle code contrattuali (CCNL integrativo del 20 settembre 2001).
Quesito:
Il limite di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, previsto dall'art. 23, comma 8, del CCNL deve riguardare l'intera categoria nel suo complesso ovvero deve essere posto come limite comune di ciascun profilo all'interno della categoria?
Risposta:
Riguardo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'art. 6, comma 3, della Legge 28 maggio 1997, n. 140 (di conversione del d.l. 28 marzo 1997, n. 79) cui si rinvia, fa riferimento al limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale (corrispondente, per il comparto sanità;, alle ex posizioni funzionali). Sulla materia del tempo parziale si fa rinvio, altresì, alle circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19.02.1997, n. 3/1997 – in G.U. del 22.02.1997, n. 44 – e del 18.07.1997, n. 6/1997 – in G.U. del 22.07.1997, n. 169.
Quesito:
Possono essere effettuate dal personale in part-time le eventuali prestazioni in regime di libera professione intramuraria?
Risposta:
Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 1/2000 e successive proroghe, ai sensi della normativa vigente, l'attività libero professionale intramuraria può essere svolta solo dai dirigenti del ruolo sanitario e non dal personale dei livelli, sia esso a tempo parziale che a tempo pieno.
Qualora con tale attività si intenda, invece, quella di supporto e di collaborazione che detto personale espleta nell'ambito dell'attività libero professionale dei dirigenti sanitari, si ritiene che la relativa organizzazione sia rimessa ai regolamenti aziendali, tenuto conto della normativa vigente in materia (cfr. da ultimo DPCM 27.03.2000, pubblicato in G.U. 26 maggio 2000).
Qualora, infine, si faccia riferimento alla possibilità che il dipendente con rapporto di lavoro part-time svolga altra attività lavorativa, si rammenta che la materia è regolata dall'art. 23 e seguenti del CCNL del 7 aprile 1999, nonché dalle circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica, citate al secondo quesito di questa parte.
Quesito:
04 CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001 E CCNL - II BIENNIO ECONOMICO - DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 34 Orario di lavoro a tempo parziale - CCNL integrativo del 20 settembre 2001
Art. 35,comma 1, punti 7 e 8 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale - CCNL integrativo del 20 settembre 2001
L'articolo in oggetto, nel prevedere che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti, intende ricomprendere anche la produttività collettiva?
Risposta:
La portata innovativa dell'art. 47 del CCNL 1 settembre 1995 è data dal superamento della produttività basata sul plus orario, a favore di una produttività per obiettivi, assegnati dalle aziende alle singole unità operative.
A tal fine, si rammenta che l'art. 47 del CCNL prevede che la valutazione da parte del competente organo di controllo dei risultati conseguiti deve basarsi sia su fattori collettivi attinenti al raggiungimento quali-quantitativo degli obiettivi programmati sia su elementi relativi alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale (che sarà anche rapportabile alla prestazione lavorativa resa), senza escludere a priori nessuna categoria di personale. Si conferma, inoltre, che le modalità di corresponsione dell'incentivo sono definite dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art.5, comma 4, del CCNL 1 settembre 1995.
Quesito:
Nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, le ferie residue restano invariate?
Risposta:
La norma non contiene alcuna espressa previsione al riguardo. Non vi è dubbio, però, che il riproporzionamento delle ferie maturate nel periodo in cui il dipendente era a tempo pieno si tradurrebbe in un danno del tutto ingiustificato per quest'ultimo, visto che se egli le avesse godute prima della trasformazione del rapporto non avrebbe dovuto subire alcun riproporzionamento. Tale operazione non sembra quindi consentita ed il dipendente mantiene il diritto alla fruizione delle ferie maturate durante il rapporto a tempo pieno.
Quesito:
L'art. 35 citato nel prevedere che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti, intende ricomprendere anche l'indennità di rischio radiologico?
L'indennità di polizia giudiziaria deve essere corrisposta in misura proporzionale alla prestazione lavorativa?
Risposta:
La clausola contrattuale è onnicomprensiva e non opera distinzioni tra tipologie di indennità.
Quesito:
In che misura spettano le quattro giornate di riposo ex legge n. 937/1977 ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale?
Risposta:
Le quattro giornate di riposo ex legge n. 937/1977 spettano interamente ai dipendenti a tempo parziale orizzontale ed in misura ridotta, proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai lavoratori a tempo parziale verticale. In ogni caso, devono essere fruite entro l'anno solare, salvo motivate esigenze di servizio che, ai sensi della medesima legge, danno luogo a compenso forfettario
Quesito:
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell'anno, in che misura si deve corrispondere la 13^ mensilità?
Risposta:
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel corso dell'anno, per il computo della 13^ mensilità occorre fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Quesito:
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale misto (orizzontale e verticale), come si quantificano le ferie e le altre assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro e dalla legge? L'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico, va riproporzionata in caso di part-time? Si può salvaguardare la parte fissa come previsto nell'art. 4, comma 7 dei CCNL integrativi delle aree dirigenziali stipulati il 20 febbraio 2001 sull'impegno ridotto?
Si può applicare il comma 8 dell'art. 35?
Risposta:
Con riguardo al primo quesito le ferie e le altre assenze si quantificano proporzionalmente ai periodi di lavoro part - time e secondo le regole stabilite per ciascuno di essi, tenendo conto del trattamento economico spettante nelle giornate di part – time orizzontale all'interno del sistema misto. In ogni caso dall'applicazione del sistema misto non può derivare al dipendente un beneficio maggiore rispetto a quello previsto per ciascuna tipologia di part – time, ove questa fosse singolarmente applicata.
Quanto al secondo quesito l'art. 35 non fa eccezioni per l'indennità di coordinamento che, pertanto, in caso di part – time va riproporzionata. Si specifica a tal fine che, nell'applicazione delle clausole negoziali, non è dato ricorso al principio analogico poichè i contratti sono autonomi tra di loro e la diversità delle clausole non sempre discende da una mera incoerenza della disciplina di situazioni apparentemente identiche.
Infatti nel caso prospettato l'inconferenza della citazione dell'art. 4, comma 7 dei CCNL del 20 febbraio 2001 sull'impegno ridotto dei dirigenti si deduce da una circostanza – che dovrebbe essere ben nota – circa la diversa origine della parte fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti (costituita dalla retribuzione proveniente dal precedente DPR 384/1990 e, pertanto, irriducibile perchè sottoposta alla tutela permanente della disposizione transitoria dell'art. 72 del dlgs 29/1993 versione originaria) rispetto a quella dell'indennità di coordinamento di completa derivazione contrattuale essendo costituita dalle risorse rese disponibili per la stipulazione del CCNL del II biennio economico 2000 – 2001 e, quindi, non soggette alla medesima salvaguardia.
Chiarita la ragione oggettiva della diversità delle clausole, dal contratto della dirigenza si evince chiaramente che la riduzione dell'impegno orario incide sulla prestazione e, quindi, sulla funzione esercitata. In questo caso per le ragioni suindicate il riproporzionamento della retribuzione di posizione, in via eccezionale e, quindi con una regola non esportabile in altro contratto, agisce solo sulla parte variabile, come è noto, finanziata con i CCNL vigenti nel tempo.
Quanto all'applicazione del comma 8 dell'art. 35, essendo l'individuazione degli istituti non collegati alla durata della prestazione rimessa alla contrattazione integrativa, non può essere fornito alcun suggerimento circa una valutazione, che rimane nella sfera strettamente discrezionale dell'azienda, circa il rapporto esistente tra regime orario e prestazione dei dipendenti. Si può solo sottolineare che gli istituti di cui è cenno nella clausola contrattuale sembrano essere più legati al risultato ed alla produttività che non all'esercizio della funzione.
Quesito:
Deve essere riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare al dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale verticale?
Risposta:
Al dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale verticale con prestazione lavorativa resa a mesi alterni va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare anche nei periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa.
Quesito:
Il passaggio a tempo parziale può comportare l'attribuzione di un profilo di posizione inferiore?
Risposta:
Nella ipotesi di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale il profilo professionale di Operatore tecnico specializzato del livello economico super (BS) conseguito dal dipendente non può essere rinunciabile con il collocamento nel profilo inferiore della categoria B.
Ciò può avvenire solo nelle particolari situazioni connesse al mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica.
Infatti, il tempo parziale rientra nelle previste tipologie delle forme flessibili del rapporto di lavoro che si configurano come strumenti moderni ed attuali per il reperimento e la gestione delle risorse umane, tali da costituire opportunità gestionali che l'amministrazione può utilizzare o meno in relazione alle proprie necessità organizzative.
Quesito:
Come deve essere corrisposta l'indennità al personale part-time turnista?
Risposta:
L'art. 35 prevede che per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale la retribuzione nel periodo lavorativo è corrisposta per intero, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, per cui la clausola contrattuale è onnicomprensiva e non opera distinzioni tra tipologie di indennità.
Per quanto riguarda le materie regolate in sede di contrattazione integrativa vengono elencate nell'art. 4 del CCNL 7 aprile 1999 tuttora in vigore.
Quesito:
Quali sono le attività professionali del dipendente part time compatibili, svolte al di fuori di una azienda sanitaria ospedaliera?
Risposta:
L'individuazione delle attività da svolgere al di fuori dell'azienda o ente che non sono consentite al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, rientra nell'attività di gestione del personale di competenza delle Aziende ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del CCNL 7 aprile 1999.
Quesito:
Come viene calcolata la 13^ mensilità nel part-time verticale?
Risposta:
L'art.35, comma 7, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale stabilisce, come regola generale, il principio della proporzionalità del trattamento economico alla durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, in tale ambito non può non essere ricompresa anche la 13^ mensilità.
Quesito:
Come si calcolano i permessi per il diritto allo studio nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale?
Risposta:
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza, è espressamente stabilita nell'art.35, comma 1, punto 11, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ed in essa rientra anche la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento; infatti, mentre per le altre ipotesi di assenza questa regola viene esclusa (dato che sono computate a giorni lavorativi, senza alcun riferimento alla durata degli stessi), la sua estensione ai permessi per motivi di studio si giustifica in considerazione sia della particolare finalizzazione degli stessi sia della circostanza che tali permessi sono computati e fruiti ad ore e che, pertanto, sono strettamente legati alla durata della giornata lavorativa.
Quesito:
Quale è la remunerazione del congedo di maternità in caso di dipendente in part-time?
Risposta:
Per quanto attiene alle modalità di erogazione del trattamento economico generale del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si precisa che occorre garantire il rispetto del principio di corrispettività tra prestazione lavorativa resa e trattamento economico attribuito attraverso l'erogazione dell'intero compenso nei mesi in cui viene compiuta la prestazione e sospensione del medesimo nel periodo in cui il dipendente non lavori.
Tuttavia, con riferimento alla tutela della maternità, si osserva che la previsione dell'articolo 35 del contratto integrativo del 20 settembre 2001, per la quale "in presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro anche per la parte non cadente in periodo lavorativo", risulta assolutamente in linea con il disposto dell'art. 60 del d.lgs. 151 del 2001.
Pertanto, con riferimento alla durata del congedo di maternità, il contratto ha semplicemente ribadito quanto già previsto dalle norme legislative vigenti.
Per quanto, invece, attiene al trattamento economico il contratto dispone che esso, "spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera", garantendo quindi anche per il personale in part-time il 100% della retribuzione mensile erogata nel mese antecedente quello in cui ha inizio il congedo.
Poiché le possibili articolazioni del part-time sono innumerevoli, il contratto prende come unità di misura la "retribuzione prevista per la prestazione giornaliera" di ogni singolo dipendente. Tale licenza, in mancanza di una diversa esplicazione del contratto, ha integrato quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 151/2001 che, con riferimento al calcolo dell'indennità di maternità, rinvia alla "retribuzione media globale giornaliera" ovvero "l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo".
L'applicazione della norma può comportare che a parità di percentuale di part-time due lavoratrici abbiano differente trattamento economico a seconda dell'articolazione oraria prescelta. Ciò risulta comunque in linea con il disposto legislativo complessivamente considerato in quanto la tutela operata dal d.lgs. 151/2001, sposata dal contratto, è quella di garantire alla lavoratrice in congedo il medesimo trattamento economico in godimento al momento dell'inizio del periodo di astensione.









