
Quesito:
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 21 - Permessi retribuiti - CCNL 1 settembre 1995 e successive modificazioni
Risposta:
L'art. 21 del CCNL ha sostituito la disciplina del congedo straordinario, prevedendo una serie di ipotesi in cui il dipendente può assentarsi dal lavoro con conservazione della retribuzione. Il comma 7 di tale disposizione conferma, inoltre, la vigenza di tutte le norme di leggi speciali che prevedano altri casi di permesso retribuito oltre quelli indicati nel corpo dell'articolo (ad esempio, permesso donazione sangue, 150 ore permesso di studio ecc...). Si conferma che anche in tali ipotesi, essendo venuta meno la disciplina del congedo straordinario, dal 1 gennaio 1996 non si deve più procedere alla trattenuta di un terzo della retribuzione nelle ipotesi previste dalle leggi 537/1993 e 724/1994 ora disapplicate.
L'art. 21 non va inteso nel senso che in sostituzione dei 45 gg. di congedo straordinario precedentemente riconosciuti siano oggi previsti 29 gg. massimi complessivi di permesso retribuito, in quanto esso prevede un tetto massimo solo in relazione alle singole fattispecie considerate, se ed in quanto si verificano, e solo in tal caso diventano cumulabili.
In mancanza di una espressa previsione normativa, è, altresì, esclusa la fruibilità ad ore dei permessi retribuiti, salvo l'eccezione prevista per i destinatari della legge 104/1992 relativa ai portatori di handicap.
In caso di lutto e matrimonio, nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo.
Quesito:
Può il dipendente usufruire di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni di ordini e collegi professionali?
Risposta:
Le assenze retribuite dal servizio sono disciplinate dai vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro, tra le quali non sono ricompresse quelle indicate nella domanda.
Tuttavia è nella facoltà dell'Azienda consentire, mediante idonee articolazioni dell'orario di lavoro, la partecipazione del dipendente alle riunioni dell'organismo collegiale di cui fa parte, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità.
Quesito:
Risulta possibile ricomprendere tra le assenze retribuite la fattispecie relativa ai permessi per i dipendenti che si presentino come candidati alle elezioni?
L'art. 21 del CCNL del 1 settembre 1995, oltre alle fattispecie indicate per le quali è possibile assentarsi senza decurtazione della retribuzione rinvia, per le ipotesi non previste, a norme di legge od a regolamenti che abbiano carattere generale.
L'assenza dei candidati per le elezioni è una fattispecie che non risulta sorretta da alcuna norma positiva, ma nel pregresso sistema dei congedi straordinari era consentita sulla base di circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di volta in volta emanate.
Essendo abolito l'istituto è evidente che i singoli interessati debbano ricorrere ad altri istituti contrattuali che legittimino una sospensione del servizio (ferie, aspettativa per motivi personali).
Quesito:
I permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992 incidono sulla tredicesima mensilità?
Risposta:
I permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 incidevano negativamente sulle ferie e sulla 13^ mensilità, limitandone l'importo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 nonché degli artt. 7 e 8 della legge n. 903/1977. L'art. 21 del CCNL, nel prevedere espressamente che i permessi ex art. 33, commi 2 e 3, legge n. 104/1992 non riducono le ferie, introduce solo per tale istituto una norma di maggior favore. Viceversa, la 13^ mensilità continua ad essere regolata dall'art. 33, comma 4, legge n. 104/1992, ove, come detto, è fatto esplicito rinvio alle predette disposizioni delle leggi 1204/1971 e 903/1977.









