
Quesiti Comparto - Mobilità del personale
Quesito:
Da quale norma viene disciplinata la mobilità volontaria?
Risposta:
L'art. 19 del CCNL Integrativo del Personale del Comparto Sanità del 20.9.2001 - concernente la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto o verso altre amministrazioni di comparti diversi - sostituisce la disciplina già prevista dagli articoli dal 12 al 15 del DPR 384/1990, semplificando l'istituto - come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001 - per rendere operativo il relativo diritto.
Ciò premesso, si fa notare che la mobilità intercompartimentale è regolata in modo diverso rispetto a quella di comparto richiedendo obbligatoriamente la concessione del nulla-osta. Ove ciò non avvenga la mobilità intercompartimentale non può essere attivata, né il mancato nulla osta può essere sostituito dal preavviso.
Quesito:
I benefici previsti in materia di mobilità dalla L.104/1992 devono essere rispettati?
Risposta:
I benefici previsti dalla legge 104/1992, di cui i dipendenti sono destinatari, non possono essere in alcun modo disattesi.
Pertanto, se i posti non sono ancora stati assegnati sulla base della graduatoria di mobilità interna, gli stessi sono da considerare disponibili e si dovrà tenere conto della richiesta del dipendente di utilizzare la priorità nel trasferimento prevista dall'art. 33 - comma 5 - della legge 104/1992 che trova tuttora applicazione, purché si trovi nelle condizioni – opportunamente documentate – di dover assistere con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato.
Quesito:
Al personale dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni si applicano le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs n, 165/2001?
Risposta:
I dipendenti delle poste e delle comunicazioni dopo la trasformazione della amministrazione di appartenenza in società per azioni non possono essere più ritenuti destinatari delle previsioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che sono riferite ai dipendenti pubblici, né tanto meno dei contratti collettivi dei relativi comparti che ne hanno disciplinato le modalità di attuazione.
La materia del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è attualmente regolata dall'art. 19 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato il 20 settembre 2001.
Quesito:
Poiché l'art. 19, comma 8, ha disapplicato l'art. 15 del D.P.R. 384/1990, che regolava la mobilità per compensazione, le domande congiunte pervenute prima della data di entrata in vigore del CCNL integrativo o comunque in corso di perfezionamento a tale data, possono ancora essere concluse favorevolmente?
Risposta:
Pur confermando che l'art. 19 del CCNL integrativo ha disapplicato, dalla data della sua entrata in vigore (ovvero dal 21 settembre 2001), le norme che regolamentavano la mobilità per compensazione, l'ampia liberalizzazione dell'istituto, affrancato da tutte le procedure che ne ostacolavano l'agevole applicabilità, non impedisce la conclusione delle procedure di mobilità, anche di compensazione già avviate, tanto più che in tale ultimo caso l'azienda, concedendo, nell'ambito della sua piena autonomia, il doppio nulla osta, riesce a sostituire contemporaneamente il dipendente trasferito.
Quesito:
La mobilità comporta novazione del rapporto di lavoro?
Risposta:
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro, neanche quando viene attuata con preavviso. Per la medesima ragione non si può fare ricorso al termine "recesso".
Quesito:
Nella mobilità volontaria la sostituzione del nulla osta con il preavviso è equiparabile alle dimissioni?
Risposta:
E' innanzitutto opportuno ricordare che in qualsiasi forma di mobilità non c'è novazione del rapporto di lavoro ma esso continua, senza soluzione di continuità, con l'amministrazione ricevente. Il personale che fruisce delle norme sopraccitate, in mancanza del nulla osta, non deve, pertanto, dimettersi dall'azienda di appartenenza recedendo dal rapporto di lavoro, ma deve semplicemente limitarsi a produrre una comunicazione di "preavviso" per poter effettuare alla sua scadenza il trasferimento. In caso contrario si verificherebbe una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro che determinerebbe gravi conseguenze sulla regolare instaurazione del rapporto con l'azienda di destinazione, per violazione delle vigenti regole sull'accesso, senza tener conto di tutte le possibili complicazioni sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Quesito:
E' possibile l'inquadramento in categoria D di un infermiere professionale in mobilità dal comparto Enti Locali?
Risposta:
Non esistendo più in categoria C il profilo di infermiere professionale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNL II biennio economico del 20 settembre 2001, che ne hanno disposto il passaggio alla categoria D, si deduce che non è al momento possibile la mobilità del personale dello stesso profilo proveniente dal comparto enti locali, in quanto il trasferimento non comporta novazione del rapporto di lavoro circostanza che non sarebbe rispettata nel caso in esame.
Quesito:
Quali sono i criteri di scelta nel caso vi siano più domande di mobilità rispetto ai posti messi a disposizione?
Risposta:
L'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 al comma 6 indica i possibili criteri di selezione nel caso vi siano più domande rispetto ai posti messi a disposizione.
La scelta è affidata all'azienda ed è prevalentemente basata sulla valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale del personale interessato, che dovrebbe fornire sufficienti indicazioni.
Nulla, comunque, vieta all'azienda di intervistare il dipendente che ha inoltrato domanda di trasferimento.
La materia, comunque, rientra nella normale attività di gestione aziendale.









