
Quale è il valore nominale del buono pasto?
Risposta:
L'art.29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 riguardante l'istituto della mensa nulla ha innovato rispetto a quanto già previsto in materia dai precedenti articoli 33 del DPR n. 270/1987 e 68 del DPR n.384/1990 ora disapplicati.
L'art.29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 riguardante l'istituto della mensa nulla ha innovato rispetto a quanto già previsto in materia dai precedenti articoli 33 del DPR n. 270/1987 e 68 del DPR n.384/1990 ora disapplicati.
Si conferma comunque che il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000 (€ 5,16) ed il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di lire 2.000 (€ 1,03) per ogni pasto.
Da tutto quanto sopra premesso, discende che il valore nominale del buono pasto deve essere complessivamente di lire 10.000 (€ 5,16).
Quesito:
La quota a carico del dipendente si deve intendere comprensiva nella somma di lire 10.000 (€5,16)?
Risposta:
Si conferma che la somma di lire 10.000 (€ 5,16) si deve intendere comprensiva della quota a carico del dipendente di lire 2.000 (€ 1,03).









