
Quesiti Comparto - Indennità di coordinamento
Quesito:
CCNL - II BIENNIO ECONOMICO - DEL 20 SETTEMBRE 2001 Art. 10 - Indennità di coordinamento
Per il personale proveniente dalla categoria C, cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento, l'attribuzione della relativa indennità è oggetto di concertazione con i sindacati o di immediata attuazione? Inoltre, tale indennità è da considerarsi temporanea, e pertanto revocabile, o permanente? Che cosa si intende per effettivo coordinamento agli effetti del riconoscimento dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili ricompresi nel comma 3?
E' corretto ricorrere alle risorse aggiuntive per il finanziamento della parte fissa dell'indennità di coordinamento e al fondo ex art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per la parte variabile?
L'indennità di coordinamento si cumula con l'indennità per particolari condizioni di lavoro prevista dall'art. 44, comma 5 del CCNL 1° settembre 1995? L'indennità di coordinamento è cumulabile con quella di posizione organizzativa?
L'indennità di coordinamento può essere attribuita a personale appartenente a ruoli diversi da quelli previsti dal contratto?
Risposta:
In via preliminare occorre specificare che il termine "effettivo coordinamento" può trovare riscontro nella qualifica acquisita, come ad esempio per le caposala, ovvero nell'assetto organizzativo di ciascuna azienda, in quanto non sempre all'appartenza ad uno dei profili di operatore professionale o assistente sociale coordinatore del DPR. 384 del 1990 (transitati nella categoria D iniziale del CCNL 7 aprile 1999 con il profilo di collaboratore professionale sanitario o di assistente sociale) corrispondeva - al di là della denominazione attribuita al profilo stesso - una reale funzione di coordinamento. In sostanza l'art. 10 del CCNL ha inteso evitare ogni forma di automatismo per la corresponsione dell'indennità che premia, ormai a parità di posizione, la diversa responsabilità del dipendente cui è affidata la guida del gruppo. In tale contesto si spiega anche perchè tale indennità possa essere riconosciuta - in prima applicazione - al personale proveniente dalla categoria C (comma 7, secondo periodo). Dalla lettura dell'articolo, trattandosi di una prima applicazione, non si ha, inoltre, ragione di ritenere che il comma 5 non si applichi anche a quest'ultima categoria di destinatari purchè vi sia stato il formale riconoscimento delle funzioni di effettivo coordinamento al 31 agosto 2001.
Il finanziamento della parte fissa dell'indennità di coordinamento avviene con le risorse aggiuntive nella quota pari a £. 3.000.000 lorde annue pro - capite per i dipendenti già in categoria D alla data di entrata in vigore del CCNL ( art. 8, comma 4) ed in possesso dei requisiti richiesti al 31 agosto 2001. Il finanziamento della parte variabile, fino ad un massimo di ulteriori £. 3.000.000, avviene, comunque, con le risorse eventualmente disponibili del fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
La funzione di coordinamento consegue al nuovo assetto nell'organizzazione del lavoro conseguente al riordino delle professioni sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, dalla legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000 n. 251. Per tale ragione, la corresponsione della relativa indennità risulta svincolata dalla previsione di cui all'art. 44, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995, che individua le particolari condizioni di lavoro per le quali spettano le indennità al personale in questione (già ex operatori professionali coordinatori). Per quanto sopra e per la circostanza che la norma non risulta disapplicata dal CCNL del 20 settembre 2001, l'indennità in questione e quelle relative alle condizioni di lavoro risultano cumulabili con l'indennità di coordinamento.
Il rapporto esistente tra l'indennità di coordinamento e quella derivante dall'attribuzione della posizione organizzativa deve essere, invece, definito nell'ambito della contrattazione integrativa e nel rispetto della disponibilità del fondo dell'art. 39 ( cfr. art. 11, comma 4 del CCNL 20 settembre 2001 del II biennio eonomico in esame).
Con riguardo all'ultimo quesito si fa presente che l'indennità di coordinamento non può essere corrisposta se non al personale appartenente ai profili contemplati nell'art. 10 in esame. Per i dipendenti degli altri ruoli rimane ferma la posizione organizzativa nell'ambito della quale dovrà essere valutato il peso dell'eventuale compito di coordinamento che essa comporta, sulla base dei criteri definiti in sede aziendale.
Quesito:
In quali casi non si può corrispondere un' indennità di coordinamento, di cui all'art.10 CCNL Comparto Sanità - II Biennio economico 2000/2001? L'inquadramento ai sensi dell'art. 9 del medesimo contratto è automatica?
Risposta:
L'indennità di coordinamento – parte fissa – viene corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del personale al 31 agosto 2001.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43 –comma 1- del CCNL Integrativo del 20.9.2001, detta indennità non può trovare applicazione nei confronti del personale già in distacco o aspettativa per motivi sindacali alla data suddetta.
Diversa disposizione è prevista, invece, dall'art. 9 –comma 3– del CCNL relativo al II Biennio Economico 2000-2001 per l'inquadramento nella categoria D, in quanto la ricollocazione ha carattere automatico e presuppone solo la sussistenza del rapporto di lavoro al 31 agosto 2001, requisito che è proprio anche del personale in distacco sindacale.
Infine, per quanto attiene il personale in aspettativa per mandato elettorale non è prevista alcuna disposizione e, in tal caso, si applica l'art. 68 del D.Lgs. 165/2001.
Quesito:
CCNL - II BIENNIO ECONOMICO - DEL 20 SETTEMBRE 2001 Art. 10 - Indennità di coordinamento
A quali situazioni si riferisce l'applicazione del comma 7? E' possibile applicarlo nel caso in cui il personale già di categoria C fosse stato incaricato di svolgere mansioni superiori?
Risposta:
Il comma 7 è una fattispecie eccezionale che trova applicazione in quelle situazioni organizzative (ad es. IPAB, RSA etc) in cui, in mancanza nella dotazione organica del profilo di categoria D iniziale, la funzione di coordinamento, solitamente affidata a questo profilo, sia stata riconosciuta formalmente in capo ad un dipendente di categoria C alla data del 31 agosto 2001. Solo in tale circostanza eccezionale, la cui verifica è rimessa, peraltro, alla valutazione aziendale in base alla propria situazione organizzativa, la disposizione contrattuale consente di estendere il beneficio dell'art. 10 comma 1 sin dalla prima applicazione del contratto anche a personale che altrimenti avrebbe ottenuto esclusivamente il nuovo inquadramento nella categoria D iniziale.
Non rientra, pertanto, in tale previsione il personale di categoria C del ruolo sanitario che alla data sopracitata risulti incaricato di espletare le funzioni immediatamente superiori su posti vacanti in categoria D, nei confronti del quale, con l'inquadramento nella categoria stessa, viene solo confermata la posizione conferita temporalmente con le mansioni superiori. A tali dipendenti, peraltro, viene attribuito il medesimo trattamento giuridico del personale vincitore di concorso nella categoria C o D dal 1 settembre in poi – senza cumulare più benefici. Ciò non impedisce all'azienda, successivamente al 1 settembre 2001, di conferire, anche in tempi rapidi, a tale personale le posizioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, secondo criteri generali definiti con le procedure della concertazione, dal momento che alla relativa selezione possono partecipare anche i dipendenti neo – inquadrati in possesso dei requisiti richiesti.
L' interpretazione dell'eccezionalità del comma 7 è suffragata dalla lettura del sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato nell'art. 8, commi 2 e 3 (che riguardano l'inquadramento di tutto il personale della categoria C del ruolo sanitario ivi compreso quello espletante mansioni superiori) nonchè nel comma 4 dell'articolo stesso, riferito all'indennità di coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella categoria D (iniziale o super) cui si collega l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 10, comma 7.









