
Quesiti Comparto - Estenzione del rapporto di lavoro
Quesito:
CCNL 1 SETTEMBRE 1995
Art. 37- cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 38 - obblighi delle parti
Tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro si considera anche la mancata riassunzione dal servizio?
Risposta:
Tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre a quelli elencati all'art. 37, comma 1, rientrano anche quelli conseguenti alla mancata riassunzione del servizio al termine delle assenze previste dagli artt. 26, comma 1, (servizio militare) e 27, comma 4, (aspettativa).
Inoltre, agli eredi del dipendente deceduto prima dell'entrata in vigore del contratto spettano gli emolumenti arretrati - compresi quelli derivanti dagli scaglionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 (ex art. 41) - ma non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 38, c. 3, perché tale disposizione entra in vigore dal 2 settembre 1995.
Quesito:
CCNL 1 SETTEMBRE 1995 Art. 39 - termini di preavviso
Risposta:
Il periodo di preavviso, già iniziato, non è interrotto dalla malattia, mentre il comma 6 esclude espressamente la fruizione delle ferie durate il predetto periodo.
Pertanto, con esclusione del caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a comprovate esigenze di servizio - fattispecie disciplinata dall'art. 19, comma 15 - , la mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente, che abbia presentato la domanda di recesso dal rapporto di lavoro comporta la perdita del diritto.
Inoltre, il termine di preavviso è da considerarsi anzianità di servizio solo se lavorato, con esclusione pertanto delle ipotesi in cui vi sia stato il decesso del dipendente.
Quesito:
CCNL 1 SETTEMBRE 1995 Ricostruzione anzianità pregressa
Il dipendente dimessosi da una Azienda Sanitaria Locale ed assunto presso altra A.S.L., a seguito di vincita di pubblico concorso, ha titolo alla ricostruzione dell'anzianità pregressa, ancorché all'atto di cessazione abbia ottenuto dall'INPDAP l'indennità di fine servizio?
Risposta:
L'art. 56 del CCNL non ha disapplicato l'art. 53 del DPR 384/1990, "norma di garanzia nel caso di passaggio di livello", che, nel disciplinare la ricostruzione dell'anzianità dei servizi pregressi prestati senza soluzione di continuità, attribuisce al dipendente il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale, mantenendo la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.
Si osserva, peraltro, che nella disposizione in commento non è riportato il divieto contenuto in precedenti norme che escludevano tale ricostruzione.
A tal fine, si fa, altresì, rinvio alla circolare esplicativa del 28.03.1991 n. 73343/6.2.31 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U. del 06.05.1991 - serie generale, n. 104.









