
Quesiti Dirigenza - Incarichi dirigenziali
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Art. 18 area medico veterinaria
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Ove l'incarico di direttore di dipartimento fosse particolarmente gravoso sarebbe possibile sostituire il dirigente di struttura complessa che lo ha ricevuto ricorrendo all'art. 18, comma 2?
Risposta:
Il direttore del dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto per esplicita previsione dell'art. 17 bis del D.lgs. 502 del 1992, non derogabile contrattualmente e, quindi, non rientrante nelle ipotesi di sostituzione regolate dall'art. 18, comma 2 di entrambi i contratti.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Art. 20 area medico veterinaria
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Nel caso di comando è mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa?
Risposta:
Il comma 4 dell'art. 20 stabilisce che la mobilità, se richiesta da un dirigente con incarico di struttura complessa, comporta nel trasferimento la perdita di tale incarico e, il comma 1 dell'art. 21 stabilisce che la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando. Emerge, pertanto, che anche applicando l'istituto del comando il dirigente titolare di incarico di struttura complessa perderà detto incarico, pur continuando a mantenere il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'azienda stessa.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Il conferimento dell'incarico di direttore di distretto ad un medico convenzionato con dieci anni di anzianità il contratto quinquennale può essere definito direttamente con il direttore generale ovvero si deve ricorre all'avviso pubblico ai sensi del DPR 484/1997 richiedendosi in tal caso il requisito previsto dall'art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 229/1999?
L'incarico di direttore di distretto conferito ex art. 3 sexies del d.lgs. 502/1992 può essere attribuito ad un medico di ex I livello con più di cinque anni di esperienza?
In tal caso è necessario espletare il concorso pubblico per responsabile di struttura complessa?
Risposta:
L'art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 229/1999 individua certamente alcuni requisiti speciali per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto. Le modalità e procedure di conferimento dell'incarico nonché la definizione della sua tipologia discendono dall'applicazione del comma 4 del citato articolo del decreto il quale, con un complesso sistema di rinvii, articola le competenze in materia tra la legge regionale e l'atto aziendale. Appare, pertanto, evidente che la relativa disciplina non rientra nell'ambito della fonte negoziale, la quale, con l'art. 27 - comma 4 - si è limitata a ricomprendere di diritto tra gli incarichi di struttura complessa, sino all'atto aziendale, solo quelli attinenti ai posti già riservati in azienda ai dirigenti di II livello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (vale a dire quelli riferiti a strutture individuate come tali nella relativa dotazione organica) la cui copertura, ove fossero vacanti, segue le procedure selettive previste da leggi e regolamenti. Per tale ragione se una struttura avesse acquisito le caratteristiche previste dal d.lgs. 229/1999 per essere classificata come struttura complessa successivamente alla sua emanazione, il riconoscimento formale potrà avvenire solo con l'atto aziendale.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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In attesa dell'atto aziendale che individui le strutture complesse si può corrispondere l'indennità di esclusività di cui all'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 – II Biennio economico ad un dirigente medico di ex I livello con incarico di direttore di distretto o esercitante le funzioni di dirigente di II livello nella misura prevista per il dirigente di direzione di struttura complessa ?
Risposta:
Nel caso prospettato - ove il distretto non fosse già stato individuato come struttura complessa e sia tuttora affidato ad un dirigente già di I livello - occorre attendere l'attuazione di tutte le richiamate procedure sia per il suo riconoscimento quale struttura complessa che per la sua copertura con il conferimento del relativo incarico. Ciò vale anche per i dirigenti di ex I livello che, in virtù dell'art. 121 del DPR 384/1990, espletavano alla predetta data funzioni superiori sul posto vacante di dirigente di II livello già istituito nella dotazione organica. In buona sostanza si vuol dire che né il d.lgs. 229/99 né l'art. 27 producono effetti "sanatoriali" con riguardo alla creazione delle strutture o al conferimento degli incarichi di struttura complessa. Ne consegue che nei casi sopraccitati l'indennità di esclusività dovrà essere corrisposta al dirigente preposto nella misura prevista dall'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio 2000-2001, comma 3 (seconda, terza o quarta fascia) in relazione all'esperienza professionale maturata al 31 dicembre 1999.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Sono da considerare di struttura complessa gli incarichi di direttore di dipartimento conferiti ai sensi degli artt. 29 di entrambi i contratti? Qual è la loro durata e quali sono le modalità di verifica?
Risposta:
L'incarico di direttore di dipartimento non può che essere di struttura complessa dal momento che il direttore generale lo conferisce scegliendo tra i dirigenti titolari di dette tipologie di incarico aggregate nel dipartimento (cfr. art. 17 bis del d.lgs. 229 del 1999 richiamato dagli artt. 29 di entrambi i contratti). Ne consegue che l'incarico di direttore di dipartimento, quanto alla durata ed al sistema delle verifiche, ricade nella disciplina contrattuale generale.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Sussiste l'obbligo che il numero delle strutture complesse sia corrispondente ai dirigenti di ex II livello in servizio?
Risposta:
Per quanto concerne i dirigenti di ex II livello dell'area medico- veterinaria e del ruolo sanitario il numero delle strutture complesse è rappresentato da quelle già riservate a tali dirigenti nella dotazione organica, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, come chiaramente previsto dall'art. 27, comma 4 di entrambi i contratti e dalla lettura coordinata delle disposizioni legislative. Per i dirigenti dell'area medico – veterinaria e per i dirigenti sanitari, ridefinire il numero delle strutture complesse secondo le proprie esigenze organizzative compete all'atto aziendale, sulla base delle indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del citato decreto. Analogamente si procede per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, in quanto la definizione della dotazione organica - corrispondente agli incarichi di struttura complessa - è rimessa direttamente all'atto aziendale (art. 27, comma 4 ed art. 29, comma 1 del relativo contratto).
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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In caso di mancanza all'interno della azienda di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo con esperienza professionale quinquennale l'incarico di struttura complessa può conferirsi, per ragioni di necessità ed urgenza, anche ad un dirigente neo-assunto? Quali possono essere i requisiti minimi e vincolanti dei corsi in grado di surrogare l'esperienza professionale?
Risposta:
La previsione dei commi 1 e 4, primo alinea dell'art. 29 in esame trova il suo fondamento nell'unificazione dei livelli dirigenziali dell'area medico – veterinaria e della Dirigenza sanitaria nonché nella distinzione degli incarichi nelle due grandi categorie di direzione di struttura complessa (già propri dei dirigenti di ex II livello) e di struttura semplice o professionali (conferibili ai dirigenti già di I livello). Pur in mancanza di una esplicita previsione nella riforma ter, il contratto ha parificato i percorsi interni di "carriera" dei dirigenti sanitari e dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo per i quali l'unificazione dei livelli dirigenziali era già avvenuta con la disciplina transitoria originariamente riportata nell'art. 26 del d.lgs. 29 del 1993 (i cui effetti sono stati considerati esauriti dall'omologo art. 26 del d.lgs. 165 del 2001). L'equiparazione del sistema degli incarichi e delle tipologie conferibili alla dirigenza delle due aree, ha reso necessario ricondurre all'omogeneità anche le regole di conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo armonizzandole – per quanto possibile - con le regole previste dai contratti per la Dirigenza sanitaria. Questa - per effetto del d.lgs. 229 del 1999 - può accedere agli incarichi di struttura non prima di un quinquennio e solo dopo il positivo superamento della verifica. La determinazione delle modalità di conferimento degli incarichi di struttura complessa nei tre ruoli non contemplati dalla riforma ter ha, quindi, richiesto per il passaggio al nuovo sistema, il temperamento di una disposizione transitoria. Infatti si rammenta che, ai sensi dell'art. 54, comma 1 lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996 l'incarico di struttura complessa (corrispondente a quelli già di II livello del ruolo sanitario) avrebbe potuto essere conferito dall'azienda ai dirigenti dei tre ruoli citati subito dopo il superamento del periodo di prova (art. 55, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996) e, quindi anche a dirigente sprovvisto dell'anzianità quinquennale attualmente richiesta. Pertanto, con il venir meno della precedente flessibilità (prevista anche per la Dirigenza sanitaria ma superata dal rinnovellato art. 15, comma 4 del d.lgs. 502 del 1992), il contratto ha stabilito che, nel periodo di vigenza dello stesso, in caso di assoluta mancanza di dirigenti in possesso dei requisiti, in via alternativa e fatta salva l'applicazione delle procedure di mobilità volontaria da altra azienda, l'esperienza professionale quinquennale possa essere surrogata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle Aziende. Tali corsi, ove il dirigente non li abbia già effettuati, devono essere svolti prima del conferimento dell'incarico. L'individuazione dei requisiti dei corsi è di stretta competenza dell'azienda, poiché la gestione del sistema degli incarichi è demandata a tale sede – nel rispetto dei criteri selettivi di cui all'art. 29 - così come la responsabilità per la scelta dei propri dirigenti soprattutto in relazione all'importanza della tipologia e delle caratteristiche degli incarichi di direzione di struttura complessa da conferire. Va, peraltro, osservato che in condizioni di urgenza e necessità , oltre che alla mobilità, si può ricorrere a soluzioni organizzatorie come quella indicata per le sostituzioni di personale assente o mancante dall'art. 18, comma 8, che prevede il conferimento di incarichi ad interim ovvero la riconduzione della struttura – momentaneamente sprovvista di titolare - nell'ambito di un dipartimento.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Qual'è il comportamento delle aziende in materia di attribuzione degli incarichi dell'art. 27, comma 1, lett. b), c), e d) del CCNL 8 giugno 2000 dal momento che l'intervenuto CCNL 3 novembre 2005 non sembra più prevederne la possibilità di conferimento trascorso il periodo di prova?
Risposta:
La materia del conferimento degli incarichi è tuttora disciplinata dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, il quale ha regolato il percorso di carriera dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nel sistema degli incarichi in modo identico a quello dell'area medico – veterinaria e degli altri sanitari. Pertanto, anche per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo vale la norma che superato il periodo di prova e per un quinquennio gli incarichi conferibili sono solo quelli della lettera d). Ciò è dimostrato, sotto il profilo letterale, dallo stesso art. 28 che al comma 5 richiama le medesime modalità di verifica anche temporali previste per i dirigenti del ruolo sanitario. L'allineamento delle carriere effettuato dai CCNL del 2000 ha, quindi, superato nei fatti la norma contenuta nell'art. 55 comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, lasciando come unica eccezione quella dell'art. 29, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000 (ora modificato dall'art. 24, comma 10, del CCNL 3 novembre 2005) che opera solo in presenza di particolari condizioni ed in via eccezionale e, quindi, non come norma di regime. Ulteriore prova di tale superamento si rinviene anche nell'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000 del II biennio economico e nei contratti successivi che fanno sempre riferimento al superamento del quinquennio per il conferimento di altri incarichi relativi alle lettere b) e c) dell'art. 27 in oggetto e per l'equiparazione della retribuzione di posizione. Il CCNL 3 novembre 2005, pertanto, non innova nulla nella disciplina degli incarichi ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo delineatasi dopo i CCNL del 2000.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Possono essere attribuiti incarichi di struttura semplice ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo in carenza della prevista anzianità di servizio di 5 anni?
Risposta:
L'equiparazione del sistema degli incarichi e delle tipologie conferibili alla dirigenza abbia ricondotto all'omogeneità anche le regole di conferimento degli incarichi ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, armonizzandole – per quanto possibile – con quelle previste dai contratti della Dirigenza sanitaria; e ciò con il contestuale superamento della normativa transitoria di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e all'art. 55, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996. La situazione di assoluta mancanza di dirigenti in possesso dei requisiti può essere comunque risolta con la applicazione della mobilità volontaria da altra Azienda o con il conferimento di incarichi ad interim. Altre soluzioni operative sono rimesse alla valutazione dell'Azienda nella definizione dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza interessata.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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La durata dell'incarico di direzione di struttura complessa è limitato al raggiungimento dei limiti di età del dirigente interessato?
Risposta:
La durata dell'incarico di direzione di struttura complessa è sempre correlata al raggiungimento dei limiti di età da parte del dirigente interessato, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 28 – comma 9, ultimo periodo – espressamente richiamato dall'art. 29 – comma 3 – del CCNL 8 giugno 2000. Pertanto, la durata da 5 a 7 anni dell'incarico prevista dall'art. 29 – comma 3 - identifica il limite massimo e non la condizione necessaria per il suo svolgimento che può, per il raggiungimento dell'età anagrafica, durare per un periodo anche inferiore.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Il diritto dell'opzione tra rapporto ordinario e rapporto ad incarico quinquennale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, attribuito ai dirigenti di ex II livello dagli artt. 34 (dirigenza medica) e 33 (dirigenza non medica) può essere esercitato anche da coloro che abbiano superato il 62° anno di età, tenuto conto che il limite massimo di età di 65 anni per il collocamento a riposo d'ufficio può essere elevato, a richiesta, di ulteriori due anni?
Risposta:
La risposta affermativa al quesito posto si basa su due elementi il primo dei quali è da rinvenirsi nel disposto dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992 che non pone alcun limite di età all'effettuazione dell'opzione. Quanto alla disciplina contrattuale occorre riferirsi agli artt. 34 (dirigenza medica) e 33 (dirigenza non medica) del CCNL 5 dicembre 1996, nei quali è esplicitamente previsto che tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro vi sia, anche per gli ex II livello dirigenziale, il raggiungimento del limite massimo di età, secondo le disposizioni vigenti. Il citato CCNL chiarisce, peraltro, che il conferimento dell'incarico quinquennale è una modalità di accesso alla funzione di dirigente di ex II livello nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego che non va confusa con le caratteristiche ed i limiti di età che riguardano il rapporto del direttore generale e del direttore amministrativo e sanitario accomunabili solo per l'elemento temporale della durata dell'incarico. Infatti il dirigente di ex II livello che non superi la verifica può essere comunque mantenuto in servizio qualora non ricorrano le condizioni del recesso. Ne consegue pertanto che il raggiungimento del predetto limite massimo di età per il collocamento a riposo costituisce impedimento al mantenimento del rapporto, e quindi all'eventuale compimento del quinquennio di incarico in corso, conseguito a seguito dell'espletamento della speciale procedura prevista dal comma 3 dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992 ovvero attraverso l'esercizio della facoltà di opzione concessa dal comma 4 del medesimo articolo.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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E' possibile la rinuncia all'incarico di direttore di struttura complessa per motivi di salute?
Risposta:
Il CCNL 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza sanitaria non ha disciplinato il caso di rinuncia, per motivi di salute, del titolare di incarico quinquennale prima della scadenza dello stesso. Si ritiene, tuttavia, che possa essere utilizzato per analogia l'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, al fine di stabilire correttamente quale sia la funzione attribuibile al sanitario in questione al fine di evitare pericoli per la sua salute e responsabilità per l'azienda. Quanto al trattamento economico, esso dovrà essere coerente con l'eventuale nuovo incarico senza mantenimento di assegni ad personam e dovrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Come devono essere considerati gli incarichi di alta professionalità o di struttura semplice già conferiti ai dirigenti medici in applicazione dell'art. 57, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996?
Risposta:
Gli incarichi di alta professionalità o di struttura semplice già conferiti ai dirigenti medici con meno di 5 anni di anzianità precedentemente l'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 sono fatti salvi se conferiti in applicazione dell'art. 57 comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996. In tal senso va interpretato l'art. 28, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 che regola tempi e modalità di verifica degli incarichi in corso al 9 giugno 2000, data dalla quale entra in vigore la nuova disciplina.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Può essere revocato l'incarico di direttore di dipartimento nel caso di soppressione dello stesso dipartimento per ristrutturazione aziendale?
Risposta:
La gestione del sistema degli incarichi è di stretta competenza delle aziende soprattutto in presenza di una ristrutturazione aziendale che ha comportato la modifica strutturale dei dipartimenti. In ogni caso, si osserva che dal momento che l'incarico di capo dipartimento è conferito - ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992 - tra coloro che sono già dirigenti di struttura complessa i quali mantengono anche tale incarico, il venir meno del dipartimento non dovrebbe comportare, di norma, la perdita dell'incarico sottostante ma solo della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione. Infine, è utile rammentare che - fatte salve le scelte organizzative aziendali - le implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione sulla professionalità e mobilità dei dirigenti sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa aziendale (vedi art. 4 – comma 2, lett. F - del CCNL 8 giugno 2000 - I biennio economico).
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Quali sono le modalità che bisogna tenere presente nel conferimento degli incarichi di struttura semplice dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo?
Risposta:
La questione posta ha trovato una soluzione negoziale solo con riferimento all'affidamento dell'incarico di struttura complessa. Si ritiene, comunque, che l'equiparazione del sistema degli incarichi e delle tipologie per tutta la dirigenza del Servizio sanitario nazionale abbia uniformato anche le modalità di conferimento degli incarichi per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo armonizzandole con quelle previste per la Dirigenza sanitaria; e ciò con il contestuale superamento della normativa transitoria di cui all'art. 54 – comma 1, lett. a) - e all'art. 55 – comma 6 – del CCNL 5 dicembre 1996.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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L'incarico quinquennale dei dirigenti di ex II livello del ruolo sanitario comporta la stipula di un contratto individuale di diritto privato che può derogare al trattamento normativo ed economico stabilito dal CCNL?
Risposta:
L'art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/1992 regola la disciplina dell'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario configurandolo quale incarico quinquennale rinnovabile che dà titolo a specifico trattamento economico. Il CCNL del 5 dicembre 1996 ha provveduto a completare la normativa di accesso sotto il profilo economico stabilendo che essa si applica - come recita espressamente l'art. 58 - a tutti gli assunti dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo e a coloro che optino ai sensi del quarto comma dell'art. 15. Allo scopo di fornire indicazioni utili per un'uniforme applicazione del contratto ed evitare, nel contempo, una distorta lettura delle norme sia legislative che contrattuali, si riassumono di seguito alcune delle caratteristiche dell'incarico quinquennale che si ritengono abbiano prodotto maggiore difficoltà applicativa. Il conferimento dell'incarico quinquennale non fa nascere un rapporto di diritto privato assimilabile al lavoro autonomo bensì comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche se soggetto alla condizione della conferma come risulta dalle norme legislative generali e dal CCNL; la durata quinquennale si riferisce, infatti, all'incarico e non al rapporto di lavoro il quale, nell'ipotesi di mancato rinnovo, non viene necessariamente risolto. A tale proposito, giova ricordare che l'art. 59, comma 11 del CCNL individua con chiarezza le conseguenze del mancato rinnovo dell'incarico (permanenza nel livello retributivo; perdita dello specifico trattamento economico di cui all'art. 58; mantenimento dell'ISM e della retribuzione di posizione, eventualmente ridotta in rapporto al nuovo incarico attribuito; congelamento di un posto di ex I livello dirigenziale). La necessità della stipula del contratto individuale secondo le modalità e con i contenuti di cui all'art. 14 del CCNL non può indurre le aziende ad inserire clausole derogatorie in pejus rispetto a quelle del contratto collettivo in relazione alle materie da esso disciplinate, in base al principio dell'art. 2077, comma secondo del c.c.. In particolare, riguardo al non richiesto periodo di prova, all'orario di lavoro, alle ferie, alla malattia e agli infortuni, all'aspettativa, all'età per il collocamento a riposo, ai termini del preavviso, al collegio di conciliazione, alla tredicesima mensilità, al passaggio a tempo pieno, si versa in tema di diritti inderogabili da parte dell'azienda e indisponibili dai dirigenti. Anche in riferimento a specifiche norme di legge non è consentita alcuna deroga alla normativa generale (responsabilità dirigenziali, trattamento di missione, incompatibilità e libera professione, iscrizione all'INPDAP sia per il trattamento di quiescenza che di previdenza, art. 2122 c.c.).
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Quali sono le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali?
Risposta:
Si fa presente che le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali sono dettagliatamente indicate negli artt. 26-31 del CCNL 8 giugno 2000 come integrati e/o modificati dagli artt. 25-32 del CCNL 3 novembre 2005 delle aree dirigenziali. Da essi si evince che gli incarichi devono essere conferiti in modo formale – cioè mediante sottoscrizione di un contratto individuale. Altrettanto formale è la procedura di revoca dell'incarico, che può avvenire solo in esito ad una valutazione negativa da parte del competente organismo, ai sensi degli artt. 30 e 31 del CCNL 3 novembre 2005, i quali stabiliscono altresì gli effetti e le conseguenze di tale valutazione.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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La cessazione dell'incarico comporta come conseguenza la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente incaricato?
Risposta:
Gli artt. 13 del CCNL 8 giugno 2000 di entrambe le aree della dirigenza specificano con chiarezza la differenza esistente tra il concetto di rapporto di lavoro che può essere a tempo indeterminato o determinato e si costituisce con la stipulazione del contratto individuale a seguito delle procedure concorsuali disciplinate dal DPR 483 o 484 del 1997, dall'incarico conferito, il quale è sempre a termine. Nel caso sottoposto all'attenzione si è evidentemente in presenza dell'assunzione in servizio a tempo indeterminato di un dirigente sanitario con un incarico di struttura complessa - ovviamente a termine - allo scadere del quale il dirigente può essere confermato o, in caso di esito negativo della valutazione, restituito ad altro incarico dirigenziale (fatti salvi, naturalmente, i casi di recesso) come qualsiasi altro dirigente con il medesimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tale situazione lavorativa, la cessazione dell'incarico, quindi, non comporta come necessaria conseguenza la risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'art. 10 - comma 8 - lett. g) (che per il dirigente assunto dalla stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa prevede solo l'aspettativa della durata di sei mesi) è assimilabile - nei suoi effetti - al periodo di prova di cui all'art. 14 del CCNL 8 giugno 2000, non applicabile a tali dirigenti in quanto la selezione ha direttamente per oggetto lo svolgimento dell'incarico. Diversa è la situazione del dirigente assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per il quale il rapporto cessa necessariamente al termine previsto dal contratto ed al quale lo stesso art. 10 - comma 8 - lett. b) annette la maggiore tutela con la previsione di un'aspettativa di pari durata che consente la conservazione del posto di lavoro (Il comma 8, lettera b) è stato sostituito dall'art. 24 comma 13 CCNL 3 novembre 2005 per l'area medico veterinaria e dall'art. 24 comma 5 CCNL 3 novembre 2005 per l'area SPTA, che hanno ampliato i casi per cui si procede all'aspettativa.)
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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E' compatibile l'incarico di direzione di struttura complessa con il distacco o l'aspettativa per motivi sindacali?
Risposta:
I CCNQ del 7 agosto 1998, del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999 nell'individuare le modalità di utilizzo delle prerogative sindacali da parte delle organizzazioni rappresentative non pongono alcun impedimento alla fruizione delle stesse per i dirigenti pubblici. Diversamente operando, poiché l'art. 19 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni prevede che tutti gli incarichi dirigenziali siano a termine (regola confermata anche per la dirigenza sanitaria dal d.lgs. 229/1999) ne sarebbe derivato il paradosso che per tale categoria la legge – in contrasto anche con le norme costituzionali - avrebbe comportato la sospensione delle tutele e dell'esercizio delle libertà sindacali. Circostanza questa smentita del tutto dalle norme sulla rappresentatività e sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro contenute negli artt. 47 e segg. del citato d.lgs. 29/93 riguardanti anche le aree dirigenziali. Si conclude, pertanto, nel senso che la richiesta di distacco o di aspettativa del dirigente di struttura complessa non è incompatibile con l'incarico in questione e che la materia, con riferimento al trattamento economico, a riprova di quanto affermato, è stata (ed è tuttora) disciplinata dall'art. 70, comma 7 del CCNL 5 dicembre 1996 senza esclusione dei dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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E' incompatibile il rapporto di lavoro di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale con l'incarico di direttore dell'amministrazione penitenziaria?
Risposta:
Il dirigente medico che stipula un contratto individuale di lavoro con l'azienda sanitaria entra nel regime normo-economico del personale del Servizio sanitario nazionale di cui devono essere rispettate le regole. La circostanza che lo stesso dirigente assume nell'ambito dell'azienda un incarico a tempo determinato non fa venir meno tale principio. Infatti, dopo il 31.12.1998 i contratti individuali di lavoro dei dirigenti medici prevedono la clausola di esclusività, la cui mancata sottoscrizione impedisce la costituzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 – comma 7 – del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria, l'interessato all'atto della assunzione deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 53 del d.lgs. 165 del 2001), dalla legge 662/1996 e dall'art. 72 della legge 448/1998.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)Artt. 27, 28 e 29 area medico veterinaria
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Quali sono le modalità di affidamento degli incarichi e della conseguente retribuzione di posizione?
Risposta:
Le modalità e le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali sono disciplinate dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 (integrato dall'art. 24 comma 6 del CCNL 3 novembre 2005 il quale, al comma 2, stabilisce che l'incarico venga conferito dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11, del medesimo CCNL integrato dall'art. 24, comma 5, del CCNL 3 novembre 2005. La tipologia di atto con cui l'azienda procede al conferimento dell'incarico è rimessa alla propria autonomia organizzativa ed al regolamento di cui al comma 8 del citato art. 28. Si fa inoltre presente che ai sensi degli artt. 37 e segg. del CCNL 3 novembre 2005 area medico-veterinaria, ai dirigenti ai quali nel conferimento degli incarichi non sia stata attribuita la retribuzione di posizione variabile aziendale, viene corrisposta solo la retribuzione di posizione minima contrattuale. A tale riguardo si richiama l'attenzione sugli esempi riportati in materia all'allegato 7 del CCNL 3 novembre 2005.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Art. 30 area medico veterinaria
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Quali sono i criteri da adottare per la valutazione del dirigente sanitario destinatario dell'art. 30 che ha fatto richiesta di essere verificato nel termine del 30.4.2000 ma si trova nella posizione di aspettativa per mandato parlamentare?
Ad un dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo in aspettativa per incarico di Direttore Generale sono applicabili i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL relativi alla verifica e conferma nell'incarico di direzione di struttura complessa ovvero è ipotizzabile una deroga al termine previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 49/2000 che consenta la verifica al rientro in servizio del dirigente?
Risposta:
I casi prospettati non sono stati regolati né dal d.lgs. 49 del 2000 né dal contratto e ad esso si possono aggiungere anche le ipotesi di aspettativa per mandato sindacale o per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale o sanitario di una azienda. Ragionevolmente si deve ritenere che la richiesta di verifica effettuata dal dirigente a rapporto di lavoro esclusivo nel termine del 30 aprile 2000 manifesti chiaramente la volontà dello stesso di fruire dell'applicazione delle tutele previste dall'art. 30 quanto al mantenimento ed alla durata dell'incarico. Circa il periodo del precedente quinquennio di attività da prendere in considerazione per la valutazione, questa Agenzia, nei casi prospettati, non è in grado di dare alcun suggerimento sui criteri e parametri di valutazione mancando la norma legislativa o negoziale diretta a regolare la situazione. Dato, tuttavia, il carattere eccezionale della casistica ed in via assolutamente generica, si può solo rammentare che le attività per mandato parlamentare e per il distacco sindacale sono equiparate al servizio prestato nell'amministrazione di appartenenza ai fini dell'anzianità di carriera o pensionistici etc. (cfr. art. 68 del d.lgs.165 del 2001 ed art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998), mentre le attività di direttore generale o direttore sanitario, anche svolte in altra azienda, in teoria, potrebbero essere considerate utili per la valutazione, in quanto di contenuto professionale più ampio rispetto a quelle normalmente svolte in azienda dal dirigente da valutare. Diversa è, invece, la situazione soggettiva del dirigente che, versando nelle ipotesi di aspettativa sopra indicate ed essendo a rapporto di lavoro esclusivo, non abbia chiesto di essere sottoposto a verifica entro il termine del 30 aprile. Infatti nei confronti di tale dirigente trova chiara applicazione il comma 6 dell'art. 30.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Art. 30 area medico veterinaria
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Deve essere stipulato il contratto individuale con i dirigenti che, superata la verifica, sono confermati nell'incarico di struttura complessa?
Risposta:
Le disposizioni contrattuali di entrambe le aree non hanno previsto esplicitamente la stipulazione di un contratto individuale a verifica positivamente superata e conferimento dell'incarico di sette anni. Tale necessità è sottolineata, invece, per le altre tipologie di incarichi nonché nei casi sulla mobilità (cfr. artt. 28 - rispettivi commi 5 o 6 - ed art. 20, comma 3 di ciascun CCNL 8 giugno 2000). Nulla vieta, tuttavia, di fare ricorso alla stipulazione del contratto individuale anche nel caso in esame, essendo chiaro, che esso non serve per instaurare il rapporto di lavoro che è già esistente, ma per definire tutti gli aspetti negoziali ed economici di esso, anche a tutela del dirigente (artt. 28 citati).
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)Art. 30 area medico veterinaria
Qual è l'organo preposto alla verifica dei dirigenti sanitari di ex II livello non titolari di incarico quinquennale, di cui all'art. 30, comma 1: la Commissione indicata dall'art. 15 ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 (priva del componente regionale) o il Comitato previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 49/2000?
Risposta:
La problematica prospettata è stata chiarita dalle dichiarazioni congiunte n. 11 e 15 dei due CCNL. Si specifica che non si tratta di un errore materiale, ma, dal punto di vista tecnico, dell'impossibilità di citare nel testo una disposizione che - temporalmente - non attiene al I biennio economico 1998-1999. A tal fine, si precisa che sono sottoposti alla valutazione i dirigenti sanitari di ex II livello a rapporto esclusivo, che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per l'incarico quinquennale. L'opzione per il rapporto esclusivo può essere avvenuta anche nel termine finale di cui all'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)
Art. 30 area medico veterinaria
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I dirigenti di ex II livello che non hanno chiesto di essere sottoposti a verifica possono essere successivamente reintegrati nella originaria posizione apicale?
Risposta:
Il dirigente di ex II livello al quale è stato applicato l'art. 30, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, non può essere successivamente reintegrato nell'originaria posizione apicale. Lo stesso potrà, comunque, partecipare alle previste procedure selettive per il conferimento dell'incarico di struttura complessa nel caso di vacanza del posto.
Quesito:
CCNL 10 febbraio 2004
Art. 38 area medico veterinaria
e art. 37 area SPTA ![]()
Quali sono le modalità di applicazione dell'art. 38, comma 3 area medico veterinaria e dell'art. 37, comma 4 area SPTA del CCNL Integrativo 10 febbraio 2004?
Risposta:
La clausola di cui all'art. 38 – comma 3 – del CCNL Integrativo 10 febbraio 2004 ha carattere eccezionale e, quindi, va attivata nei termini e con le modalità in esso previste. Pertanto, nel caso in cui il dirigente di ex II livello in aspettativa per conferimento di incarico di direttore sanitario non ha proceduto ad inoltrare la domanda di essere sottoposto a verifica neanche negli ulteriori termini indicati nella sopra richiamata norma contrattuale, al rientro in servizio va applicato l'art. 30 – comma 5 - del CCNL 8 giugno 2000.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 (Le risposte ai quesiti tengono conto anche dell'eventuale modificazione e/o integrazione dell'attuale normativa operata con il CCNL 3 novembre 2005.)Art. 30 area medico veterinaria
I dirigenti medici e veterinari di ex II livello a rapporto esclusivo confermati nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni possono essere rinnovati nell'incarico?
Risposta:
La disciplina dell'art. 30 del CCNL 8 giugno 2000 ha consentito ai dirigenti medici e veterinari di ex II livello a rapporto di lavoro esclusivo medici, positivamente valutati, di essere confermati nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni. Detti incarichi, per quanto previsto dall'art. 29 del richiamato CCNL, possono essere rinnovati per lo stesso periodo o per un periodo più breve; e ciò nel rispetto delle procedure di verifica e valutazione introdotte dall'art. 25 del CCNL 3 novembre 2005.
Quesito:
CCNL 10 febbraio 2004Artt. 41 e 42 area SPTA
Quali sono i requisiti per l'attribuzione dell'incarico di dirigente delle professioni infermieristiche?
Risposta:
Ai fini del conferimento degli incarichi provvisori previsti dalla legge 251 del 2000, i candidati devono possedere, fra l'altro, una esperienza professionale non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato maturato nella categoria D, ivi compreso il livello economico Ds dello specifico profilo professionale. In relazione a quanto sopra, tale esperienza non può comprendere anche quella maturata nella categoria C prima della trasformazione dei posti avvenuta ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNL del Comparto sanità – II Biennio economico del 20 settembre 2001, atteso che tale trasformazione è avvenuta dal 1 settembre 2001 e che solo da tale data gli operatori professionali del ruolo sanitario hanno avuto il riconoscimento e assunto la denominazione della categoria D di "collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quello della categoria di provenienza.
Quesito:
CCNL 10 febbraio 2004
Artt. 41 e 42 area SPTA ![]()
Quali sono le modalità di attribuzione degli incarichi di dirigente delle professioni infermieristiche?
Risposta:
Con il Capo III, suddiviso in due articoli viene data concreta applicazione alle disposizioni introdotte dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 concernente la "disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica". Tale norma prevede che lo Stato e le Regioni promuovano la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni indicate e che nella sede di contrattazione nazionale trovi definizione la disciplina, anche nella transitorietà prevista dall'art. 7 della legge n. 251/2000, della procedura per il riconoscimento alla nuova figura dirigenziale della direzione del corrispondente servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica. L'art. 41 assume quindi la veste di norma programmatica ed entrerà a regime una volta che sarà emanata dal competente Ministero della sanità la specifica disciplina concorsuale per l'accesso alla nuova posizione dirigenziale e le Regioni provvederanno alle modifiche compensative delle dotazioni organiche così da consentire alle aziende di provvedere alla istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale. In esso, in particolare, sono definite:
- le modalità per l'istituzione da parte delle aziende dei posti della nuova figura dirigenziale che dovranno essere previsti in base alle specifiche esigenze organizzative provvedendo, nell'ambito della propria autonomia decisionale, attraverso modifiche compensative delle dotazioni organiche e, comunque, con oneri a totale carico del bilancio;
- il trattamento economico e normativo da applicare alla nuova dirigenza con riferimento a quanto già previsto per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale attribuibile all'atto della assunzione e per il periodo di un quinquennio;
- le modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico;
- la formazione di appositi distinti fondi di riferimento corrispondenti a quelli già previsti per gli altri dirigenti sanitari dai vigenti CCNL.
L'art. 42 stabilisce, nell'attesa dell'entrata a regime dell'art 41 e comunque per un biennio dall'entrata in vigore del presente contratto, le modalità per il conferimento degli incarichi provvisori nei casi in cui le aziende attuino la disciplina transitoria dell'art. 7, comma 1, della legge n. 251/2000. In tal caso, per il reperimento delle risorse e per la formazione dei fondi le aziende applicheranno anticipatamente le disposizioni dell'art. 41, congelando il numero dei posti di organico occorrenti in modo da pervenire alla loro eventuale trasformazione ed al consolidamento dei fondi così formati solo in seguito all'entrata a regime dell'art. 41.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 12 area medico veterinaria
e area SPTA ![]()
Il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo ha effetti sul mantenimento della direzione di dipartimento?
Risposta:
Il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo non preclude il mantenimento dell'incarico di struttura semplice o complessa (le cui definizioni si rinvengono nell'art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000) così come espressamente previsto dalla legge 138 del 2004 e dal comma 1, primo alinea, dell'art. 12 in esame. Tuttavia le aziende, dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni, pur avendo libertà di scelta nel conferimento o mantenimento degli incarichi di struttura anche ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, devono agire in conformità delle linee di indirizzo regionali sulla materia. E' utile, a tale proposito, rammentare il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2006. Tuttavia, nella sola ipotesi di mancanza di tali linee, sarebbe opportuno che le aziende, almeno temporaneamente, regolassero preventivamente la propria scelta in ordine all'applicazione della legge n. 138 per consentire ai dirigenti di optare consapevolmente, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'eventuale rapporto di lavoro non esclusivo.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 12 area medico veterinaria
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Nelle aziende che privilegiano il rapporto di lavoro esclusivo, come si provvede alla sostituzione dei dirigenti con incarico di struttura complessa in caso di loro passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo? Come si procede per i dirigenti di struttura semplice?
Risposta:
Gli incarichi di struttura complessa lasciati disponibili da dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo rendono disponibile anche il posto di organico cui accede l'incarico salvo modifica di esso da parte dell'azienda. Pertanto, la sostituzione di tali dirigenti avviene secondo le procedure vigenti ai sensi del DPR 484/1997 oppure, ove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Nel caso che i dirigenti siano, invece, titolari di incarichi di struttura semplice si procede secondo la disciplina dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 24 area medico veterinaria
e area SPTA ![]()
Le condizioni per il conferimento dell'incarico di responsabile di struttura complessa a dirigente del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo con meno 5 anni di servizio devono sussistere tutte oppure si può procedere anche in carenza del requisito di almeno tre anni di anzianità nella posizione dirigenziale?
Risposta:
Il nuovo contratto ha ritenuto ancora possibile l'applicazione della clausola speciale contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 a condizione che il dirigente, oltre ad aver conseguito idoneo attestato in corso di formazione manageriale, abbia almeno tre anni di anzianità nella posizione dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico. Trattasi di condizioni che devono essere tutte coesistenti e rispettate al momento del conferimento dell'incarico proprio perché si è in presenza di una disciplina a carattere speciale che, per la vigenza del presente contratto, consente alle aziende di conferire incarichi di struttura complessa anche a dirigenti con esperienza professionale inferiore a cinque anni.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 25 area medico veterinaria
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Quali sono i criteri e le procedure da seguire per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali?
Risposta:
Si fa presente che il sistema degli incarichi dirigenziali prevede il conferimento di altro incarico solo a seguito di valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti, attualmente ai sensi degli artt. 25 e segg. del CCNL 3 novembre 2005. La valutazione del Collegio tecnico deve tener conto di tutti gli elementi previsti all'art. 28, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità previste nel comma 5 dell'art. 25 del medesimo contratto. In particolare, ove la verifica alla scadenza dell'incarico sia positiva, l'azienda potrà, oltre che confermare l'incarico già assegnato, conferirne un altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo professionale od economico (o anche di struttura semplice nei casi di dirigenti con incarico professionale) così come previsto dall'art. 28 comma 2 del già richiamato CCNL. Nei casi invece di verifica negativa l'art. 30, comma 4, del medesimo CCNL prevede anche l'ipotesi di revoca dell'incarico prima della scadenza mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 30. Comunque, in tutti i casi di valutazione negativa, è fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 58 area medico veterinaria
e art. 54 area SPTA ![]()
Il dirigente di struttura complessa che ha optato per il rapporto non esclusivo perdendo il relativo incarico, se passa nuovamente a rapporto esclusivo riprende l'incarico precedentemente attribuito?
Risposta:
Il ritorno al rapporto di lavoro esclusivo è interamente e chiaramente disciplinato dagli artt. 58 e 54 dei contratti delle rispettive aree dirigenziali stipulati il 3 novembre 2005, dai quali si evince l'inesistenza di automatismi nel sistema degli incarichi per effetto dei passaggi da un rapporto di lavoro all'altro. In particolare, nel caso cui si risponde, l'attribuzione dell'incarico di struttura complessa non può che avvenire nel rispetto del D.P.R. 484 del 1997 o dell'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992.









