
Quesiti Dirigenza - Fondi
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000
Art. 47 area medico veterinaria ![]()
E' da considerarsi definitiva la riduzione operata sui fondi aziendali a seguito dell'applicazione dell'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000?
Risposta:
La riduzione dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato prevista dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti a rapporto non esclusivo ha avuto carattere definitivo essendo stata utilizzata per la copertura in parte della spesa per la corresponsione dell'indennità di esclusività nella sua prima applicazione.
Quesito:
CCNL 10 febbraio 2004Art. 41 area SPTA
Quali sono i fondi di riferimento della dirigenza infermieristica?
Risposta:
In ordine alla costituzione dei fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie il CCNL integrativo area dirigenza SPTA del 10 febbraio 2004, all'art. 41, ha dettato specifiche disposizioni, prevedendo modifiche compensative delle dotazioni organiche per l'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale. Tali modifiche sono di specifica competenza di ciascuna azienda, tenute presenti altresì le eventuali direttive che le regioni sono tenute ad impartire per l'attuazione della L. 251/2000
. L'art. 42 del medesimo CCNL ha poi disciplinato gli incarichi provvisori, anticipando le disposizioni relative alla attribuzione del trattamento economico e alla formazione dei fondi, così come previste per la fase a regime, per la qualifica unica della dirigenza delle professioni sanitarie.
I citati articoli contrattuali, a tale proposito, hanno richiamato la L. 251/2000 quale fonte normativa per l'istituzione della nuova qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica), individuando una disciplina contrattuale che renda applicabili, in maniera uniforme nelle aziende, quanto stabilito in detta legge. Non risulta possibile, allo stato, dare indicazioni sulla applicazione della legge 1 febbraio 2006, n. 43
e sulla sua armonizzazione con le norme del CCNL. Tale materia potrà essere oggetto della prossima tornata contrattuale, ove vi sia specifica necessità ed indicazione nell'atto di indirizzo del Comitato di settore.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 24 area SPTA ![]()
L'applicazione dell'art. 24, comma 2 è riservata alle sole aziende in situazione di pareggio di bilancio oppure la norma si applica unicamente alle condizioni previste dall'art. 43 – comma 5 – della legge n. 449 del 1997
che non prevede tale condizione?
Risposta:
La disposizione contrattuale si ritiene di chiara lettura e fa riferimento esclusivamente ai risparmi di gestione rispetto alle spese legali sostenute nell'anno precedente. Le quote vanno riconosciute con le procedure ed alle condizioni indicate dall'art. 43 – comma 5 – della legge n. 449 del 1997, secondo quanto stabilito in contrattazione integrativa.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005Art. 36 area SPTA
In presenza di risorse nel fondo dell'art. 54, l'indennità di struttura complessa può essere incrementata sino al suo valore massimo?
Risposta:
La capienza del fondo della retribuzione di posizione consente alle aziende di incrementare l'indennità di struttura complessa per i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo sino al raggiungimento del valore massimo di € 9.432,00 come già previsto dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000
. Quanto affermato trova anche conferma nell'art. 9 - comma 5 – del CCNL II Biennio Economico 2004-2005
dell'area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa sottoscritto in data 5 luglio 2006, dove - per il raggiungimento di tale finalità - è previsto anche un apposito finanziamento a decorrere dal 31 dicembre 2005.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Art. 44 area SPTA ![]()
La retribuzione minima contrattuale unificata al 31.12.2003 dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo con oltre 5 anni di servizio è comprensiva dell'incremento di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000
– II Biennio economico (Euro 1.497,73, pari a Lire 2.900.000)?
Risposta:
Si conferma che la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 - indicata nelle tavole B) e C) dell'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005 per il personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo con oltre 5 anni di servizio - è comprensiva dell'incremento di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000 – II Biennio economico (Euro 1.497,73, pari a Lire 2.900.000) che a decorrere dal 31 dicembre 2003 è stato rideterminato in Euro 1.601,02, rimanendo all'interno di detta voce stipendiale.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005Artt. 49 e segg. area SPTA
I fondi del personale della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa sono unici o separati?
Risposta:
Il fondo della retribuzione di posizione di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000 (ora art. 49 CCNL 3 novembre 2005
) è stato previsto in modo separato per la Dirigenza sanitaria e per della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa.
Per quanto attiene invece i fondi dell'articolo 51 - fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - (ora art. 50 CCNL 3 novembre 2005) e dell'art. 52 - fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale - (ora art. 51 CCNL 3 novembre 2005) del richiamato CCNL, si fa presente che gli stessi sono stati costituiti in modo unico secondo la disciplina prevista rispettivamente dagli articoli 60 e dagli articoli 61, 62 e 63 del CCNL 5 dicembre 1996
e ripartiti nella loro gestione secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Artt. 49 e segg. area SPTA ![]()
Nel caso si dovesse procedere all'incremento dei fondi come conseguenza dell'aumento della dotazione organica come deve essere intesa la locuzione "misura congrua" utilizzata?
Risposta:
L'azienda o ente dovrà rideterminare il fondo per la retribuzione di posizione in modo che sia possibile attribuire anche alle posizioni organizzative di nuova istituzione (dal momento dell'effettiva attivazione delle stesse) una retribuzione di posizione adeguata al relativo carico di responsabilità in base ai principi sulla graduazione delle funzioni, se effettuata, o nel rispetto dei valori economici minimi indicati nelle tabelle allegate ai CCNL. L'incremento del fondo "in misura congrua" significa, quindi, l'entità delle risorse che l'azienda o l'ente deve prevedere per il finanziamento delle dotazioni organiche dirigenziali nuove alle quali sono collegate le varie tipologie dell'incarico graduate o meno dall'azienda. Il costo della dotazione organica non è contrattuale essendo la materia attinente a quelle riservate alla legge o atto da essa individuato (art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 421/1992
). Per effetto dell'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005, tale clausola va applicata sulla base delle linee di indirizzo regionale.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
Artt. 55 area medico veterinaria
e art. 50 area SPTA ![]()
Da quale data va aggiornata la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti?
Risposta:
La retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti va maggiorata nella misura prevista dal comma 6 del CCNL dell'area della dirigenza medica-veterinaria e dal comma 5 dell'area della dirigenza SPTA a decorrere dal 1° gennaio 2003. Le aziende devono, quindi, procedere ai necessitati conguagli per il periodo decorrente da detta data fino alla applicazione a regime delle nuove tariffe orarie. Le nuove tariffe rimangono invariate sino all'entrata in vigore del CCNL del II Biennio economico 2004 – 2005. Nessun conguaglio è previsto per l'anno 2002 per il quale vengono confermate ultrattivamente le precedenti tariffe, lasciando così alle aziende una maggiore agibilità nella gestione del fondo di riferimento. Si rammenta, inoltre, che le norme in esame, al comma 3, prevedono risorse aggiuntive da destinare ai compensi per lavoro straordinario in attesa dei contratti del II biennio, risorse che dovrebbero consentire una maggiore agibilità del fondo per le condizioni di lavoro.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005
area dirigenza medico veterinaria
e area dirigenza SPTA ![]()
D.P.C.M. 8 marzo 2001 ![]()
Quali sono le modalità di incremento del fondo di retribuzione per il finanziamento dell'inquadramento del personale medico in convenzione?
Risposta:
Il CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria non ha finanziato il passaggio del personale medico in convenzione inquadrato nel ruolo sanitario per effetto dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992
, anche in quanto temporalmente stipulato prima del D.P.C.M. 8 marzo 2001.
Pertanto, le risorse per il finanziamento del fondo della retribuzione di posizione necessario per operare l'inquadramento del personale medico in questione non possono che essere ricercate nell'ambito del finanziamento delle norme stesse che hanno consentito tale passaggio. In ogni caso, si richiama quanto previsto dall'art. 53 del già citato CCNL 8 giugno 2000 per il finanziamento dei fondi per effetto della rideterminazione della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la loro formazione.









