
Quesiti Dirigenza - Equiparazione
Quesito:
CCNL 5 dicembre 1996Art. 70 area medico veterinaria
Risposta:
L'art. 70, comma 11, del CCNL del 5 dicembre 1996 sostituisce la tabella allegato 1 al DPR 384/90 con la nuova tabella allegato 3 al nuovo CCNL. Con tale disposizione le parti hanno provveduto a dare ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, n. 1362/92 con la quale il Giudice amministrativo aveva ritenuto illegittimo l'inserimento del profilo degli odontoiatri nell'area comparto invece che nell'area medica, effettuato dal citato DPR 384/90. La clausola contrattuale opera, dunque, ai fini giuridici mentre per il trattamento economico spettante ai dirigenti odontoiatri si deve fare riferimento alle norme generali dettate dal contratto (cfr. art. 2, commi 1 e 2). L'eventuale diritto ad emolumenti arretrati per il periodo precedente al 1.1.1994 esula dalla competenza delle attuali parti negoziali, né può essere in alcun modo fatto rientrare negli oneri contrattuali del quadriennio 1994-97. Per provvedere alla regolazione degli eventuali emolumenti arretrati si ritiene che si debba ricorrere alle procedure di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 29/1993
.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico 2000-2001
Art. 3 area medico veterinaria
e area SPTA ![]()
Le differenze dovute per l'equiparazione da parte di ciascun dirigente rispetto al percepito a titolo di retribuzione di posizione vanno conguagliate anche con la retribuzione di posizione variabile aziendale? E' corretto mantenere il precedente trattamento se superiore e come deve essere attribuita la differenza a conguaglio? La misura della retribuzione di posizione - parte fissa e parte variabile – indicate nell'art. 3 devono essere corrisposte anche ai dirigenti di ex X livello?
Risposta:
L'art. 3 di entrambi i contratti stabilisce quale sia la composizione della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX livello equiparata a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato del DPR 384/1990
e ne fissa la misura complessiva senza equiparare le voci che costituiscono la parte fissa e variabile. Per i dirigenti già di X livello essa risulta composta come da tabella all. 1 del CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio 1996/1997 (area III
e area IV
) e per i dirigenti equiparati corrisponde a quella stabilita dagli artt. 3, commi 1 e 2 di entrambi i contratti. Pertanto, per questi ultimi, dal 1 febbraio 2001 la retribuzione di posizione viene - per così dire - ristrutturata: la parte fissa è modificata in ragione delle misure indicate dalle citate disposizioni (anche se era di misura inferiore). Analogo adeguamento dei valori riguarda la parte variabile. Ove l'azienda abbia già attribuito al dirigente una retribuzione di posizione superiore - nel complesso - al nuovo minimo, la parte eccedente va mantenuta sulla retribuzione variabile e nulla è dovuto al dirigente a titolo di equiparazione se non la variazione della struttura della retribuzione di posizione per la parte fissa come sopra indicato; ove viceversa la retribuzione di posizione fosse rimasta inferiore al minimo di cui all'art. 3, si deve procedere al conguaglio positivo a favore del dirigente. Il conguaglio sarà complessivo (cfr. artt. 39 e 40 delle due aree) ma le voci che compongono la retribuzione di posizione minima (fissa e variabile) saranno costituite esattamente come previsto dagli artt. 3 dei rispettivi contratti che la rideterminano. Ripristinata l'equiparazione, la retribuzione di posizione da attribuire a ciascun dirigente segue i principi generali.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico 2000-2001
Art. 3 area medico veterinaria
e area SPTA
Ai fini del calcolo delle anzianità complessive i servizi pregressi prestati dai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno o definito sono equiparabili tra di loro?
Risposta:
Ai fini dell'equiparazione in esame, i servizi a tempo pieno o definito sono tra loro cumulabili se prestati senza soluzione di continuità con rapporto di "impiego". Sulla cumulabilità dei servizi utili al riconoscimento della fascia di indennità di esclusività, si rinvia alle note di chiarimento del 26 luglio e del 25 ottobre 2000, disponibili sul sito Aran nelle quali si è esplicitato che i servizi convenzionali non sono utilizzabili.
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico 2000-2001Art. 3 area medico veterinaria
Quale deve essere il trattamento di equiparazione dei dirigenti dell'area medico-veterinaria già a tempo pieno che non hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo?
Risposta:
Si ritiene che il diritto all'equiparazione sia maturato dai dirigenti già di ex IX livello anche a prescindere dalle caratteristiche del rapporto di lavoro purché rientranti nell'applicazione dell' art. 3 in esame. Pertanto, la retribuzione di posizione va teoricamente rideterminata secondo le modalità previste dalla norma citata e poi decurtata del 50% nella parte variabile (art. 47 dei CCNL 8 giugno 2000 - I biennio economico 1998/999). In caso diverso si creerebbe una disparità di trattamento con i medici a tempo definito di cui al comma 2 dello stesso articolo.









