
Quesiti Dirigenza - Copertura assicurativa
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000
Art. 24 CCNL area medico veterinaria
Ai sensi del comma 5 e seguenti nei confronti dei dirigenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto si possono stipulare polizze "infortuni conducenti" anche se gli stessi usufruiscono già di copertura INAIL e i terzi trasportati sono già coperti da polizza RCA?
Risposta:
La disposizione è la medesima prevista dagli artt. 19 e 88 del DPR 384/1990
e non innova quanto già attuato dalle aziende in proposito.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005Art. 21 CCNL area medico veterinaria
L'adesione del dirigente alla polizza assicurativa stipulata dall'azienda per la copertura di ulteriori rischi è da intendersi facoltativa o obbligatoria?
Risposta:
La intervenuta norma contrattuale aggiorna l'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000, prevedendo la copertura assicurativa obbligatoria dei dirigenti, a cura dell'azienda, nell'ambito della spesa già prevista in bilancio. La copertura assicurativa di ulteriori rischi è, invece, rimessa alla volontà dei dirigenti che in tal modo acconsentono ad una trattenuta tra € 26,00 e € 50,00 che decorre dall'estensione della polizza al dirigente.
Quesito:
CCNL 3 novembre 2005Art. 21 CCNL area medico veterinaria
Quali rischi sono coperti dalla polizza assicurativa?
Risposta:
Si fa presente che l'art. 21 dei CCNL delle aree dirigenziali del 3 novembre 2005 ha aggiornato l'art. 24 dei corrispondenti CCNL dell'8 giugno 2000 prevedendo da parte delle aziende la copertura assicurativa obbligatoria dei dirigenti nell'ambito della spesa già prevista in bilancio. La copertura assicurativa di ulteriori rischi (che, come chiarito dalla nota esplicativa all'art. 21, possono essere tanto di natura professionale che derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda nei casi in cui sia accertata la responsabilità per colpa grave del dirigente) è rimessa alla volontà e discrezione dei dirigenti che possono acconsentire ad una trattenuta mensile compresa tra € 26,00 e € 50,00 ove la polizza loro proposta sia conveniente. Di conseguenza ove gli stessi acconsentano le disponibilità di bilancio sono incrementate delle somme corrispondenti. La decisione in ordine alla periodicità della trattenuta non può che dipendere dalle condizioni della polizza stessa e dal consenso dei dirigenti interessati e, pertanto, rientra nella competenza e responsabilità di ciascuna azienda.









