
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000
Art. 13 CCNL area medico veterinaria
e area SPTA 
In caso di mancato inserimento della clausola di esclusività del rapporto di lavoro nei contratti individuali dei dirigenti interessati stipulati dopo il 31.12.1998 il comma 7 ha previsto agli effetti dell’opzione e del relativo termine (14 marzo 2000) l’applicazione dell’art. 15. Tali disposizioni contrattuali superano le indicazioni dell’art. 15 quater, comma 1 del d.lgs. 229/1999
?
Risposta:
In mancanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'art. 72 della L. 448/1998
, ha previsto – a decorrere dal 1 luglio 1999 - l'applicazione di alcune penalizzazioni economiche per i dirigenti sanitari ancora esercitanti a tale data l'attività libero professionale extramuraria, ma non ha introdotto formalmente l'obbligo del rapporto di lavoro esclusivo per detti dirigenti. Ciò è avvenuto esplicitamente solo dal 31.07.1999 con l' entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 che ha incluso di diritto tra i destinatari di tale obbligo anche i dirigenti con i quali era stato stipulato il contratto individuale o un nuovo contratto in data successiva al 31.12.1998.
L'imprevista retroattività dell'obbligo del rapporto esclusivo ha creato la necessità di regolare i casi in cui - nel periodo ricompreso tra l'1.01.1999 ed il 30.07.1999 - fossero stati stipulati contratti individuali di lavoro senza inserirvi la relativa clausola.
Gli artt. 13 dei rispettivi CCNL hanno disciplinato detta fattispecie, consentendo ai dirigenti assunti nel citato periodo e svolgenti attività libero professionale extramuraria di esercitare l'opzione entro il 14.03.2000, al pari dei dirigenti che, già in servizio alla data del 31.12.1998, all'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 non erano a rapporto esclusivo.
CCNL 8 giugno 2000
Art. 13 CCNL area medico veterinaria
In caso di mancato inserimento della clausola di esclusività del rapporto di lavoro nei contratti individuali dei dirigenti interessati stipulati dopo il 31.12.1998 il comma 7 ha previsto agli effetti dell’opzione e del relativo termine (14 marzo 2000) l’applicazione dell’art. 15. Tali disposizioni contrattuali superano le indicazioni dell’art. 15 quater, comma 1 del d.lgs. 229/1999
Risposta:
In mancanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'art. 72 della L. 448/1998
L'imprevista retroattività dell'obbligo del rapporto esclusivo ha creato la necessità di regolare i casi in cui - nel periodo ricompreso tra l'1.01.1999 ed il 30.07.1999 - fossero stati stipulati contratti individuali di lavoro senza inserirvi la relativa clausola.
Gli artt. 13 dei rispettivi CCNL hanno disciplinato detta fattispecie, consentendo ai dirigenti assunti nel citato periodo e svolgenti attività libero professionale extramuraria di esercitare l'opzione entro il 14.03.2000, al pari dei dirigenti che, già in servizio alla data del 31.12.1998, all'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 non erano a rapporto esclusivo.









