
Quesiti Dirigenza - Contratto individuale di lavoro
Quesito:
CCNL 8 giugno 2000
Art. 13 CCNL area medico veterinaria
e area SPTA ![]()
In caso di mancato inserimento della clausola di esclusività del rapporto di lavoro nei contratti individuali dei dirigenti interessati stipulati dopo il 31.12.1998 il comma 7 ha previsto agli effetti dell'opzione e del relativo termine (14 marzo 2000) l'applicazione dell'art. 15. Tali disposizioni contrattuali superano le indicazioni dell'art. 15 quater, comma 1 del d.lgs. 229/1999
?
Risposta:
In mancanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'art. 72 della L. 448/1998
, ha previsto – a decorrere dal 1 luglio 1999 - l'applicazione di alcune penalizzazioni economiche per i dirigenti sanitari ancora esercitanti a tale data l'attività libero professionale extramuraria, ma non ha introdotto formalmente l'obbligo del rapporto di lavoro esclusivo per detti dirigenti. Ciò è avvenuto esplicitamente solo dal 31.07.1999 con l' entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 che ha incluso di diritto tra i destinatari di tale obbligo anche i dirigenti con i quali era stato stipulato il contratto individuale o un nuovo contratto in data successiva al 31.12.1998.
L'imprevista retroattività dell'obbligo del rapporto esclusivo ha creato la necessità di regolare i casi in cui - nel periodo ricompreso tra l'1.01.1999 ed il 30.07.1999 - fossero stati stipulati contratti individuali di lavoro senza inserirvi la relativa clausola.
Gli artt. 13 dei rispettivi CCNL hanno disciplinato detta fattispecie, consentendo ai dirigenti assunti nel citato periodo e svolgenti attività libero professionale extramuraria di esercitare l'opzione entro il 14.03.2000, al pari dei dirigenti che, già in servizio alla data del 31.12.1998, all'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 non erano a rapporto esclusivo









