
Quesiti Comparto - Congedi eventi particolari
Quesito:
A quale disciplina si deve fare riferimento per i congedi per eventi e cause particolari (Art. 16 CCNL Integrativo Comparto sanità; del 20.9.2001)?
Risposta:
La disciplina dei permessi di cui all'art. 21 – comma 2 – del CCNL 1 settembre 1995 è rimasta invariata quanto al numero dei giorni ma con una casistica più ampia in base alle previsioni della legge 53/2000, tutte tipizzate con l'art. 16 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001.
Quanto ai congedi per lutto trova invece applicazione la generale disciplina dei permessi retribuiti contenuta nel comma 1 – secondo alinea – dell'art. 21 del CCNL del 1 settembre 1995, più favorevole al dipendente.
Quesito:
A quale tipo di permesso si deve far ricorso per testimoniare per cause personali in tribunale?
Risposta:
Il personale che deve recarsi in tribunale per testimoniare per cause personali può far ricorso ai permessi per particolari motivi personali previsti dall'art. 21 - comma 2 - del CCNL 1.9.1995, successivamente integrato dall'art. 16 del CCNL 20.9.2001.
Quesito:
I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 mantenendo comunque la applicazione della generale disciplina sui permessi per lutto contenuta nel comma 1, secondo alinea, dell'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995?
Risposta
L'art. 16 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 prevede che i dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 mantenendo comunque la applicazione della generale disciplina sui permessi per lutto contenuta nel comma 1, secondo alinea, dell'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995.
Trattasi di una norma contrattuale di maggior favore rispetto alla legge fondamentale che non può essere disgiunta dalle già previste modalità di utilizzo dei permessi per lutto e quindi, nel caso, non risultano applicabili i criteri specificatamente introdotti dal Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n.278.
Quesito:
E' possibile il cumulo di congedi per eventi e cause particolari?
Risposta
I benefici di cui al comma 1 dell'art. 16 del CCNL stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del comparto sanità; stipulato il 7 aprile 1999, non si cumulano con quelli previsti dall'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 per la medesima fattispecie.
Infatti, i benefici introdotti dall' art. 4 – comma 1 – della Legge n. 53/2000, regolamentato dall'art. 1 del Decreto 21 luglio 2000 - n. 278, erano già stati previsti dal succitato CCNL nella generica dizione "per motivi familiari e personali" e, quindi, onnicomprensivi di tutti i casi riguardanti anche quelli per gravi motivi.









