
Quesiti Comparto - Concorsi
Quesito:
I concorsi avviati per ricoprire posti di categoria C per profili di operatore professionale sanitario e assistente sociale, dopo la trasformazione di essi dalla categoria C alla D (attuata dal CCNL II biennio economico a decorrere dal 1° settembre 2001), possono essere portati a termine o devono essere attivate nuove procedure concorsuali?
Le graduatorie in vigore dei concorsi espletati per la categoria C cui appartenevano i profili sopracitati, possono essere utilizzate per l'assunzione degli idonei in categoria D?
E' corretto il completamento dell'iter di un concorso di categoria D atteso che i requisiti per il conferimento di tale posizione sono mutati con l'entrata in vigore del CCNL?
E' possibile conferire le funzioni di coordinamento e la relativa indennità al neo assunto a seguito di vincita di concorso per posti di categoria D, bandito prima dell'entrata in vigore del contratto in esame ovvero di utilizzazione della relativa graduatoria?
Risposta:
Con riguardo ai quesiti relativi al rapporto tra i concorsi in atto ed il reinquadramento del personale appartenente ai profili in esame, questa Agenzia non è in grado di esprimere che valutazioni di carattere molto generale essendo le situazioni assai differenziate. In linea di massima si ritiene che, in relazione allo stadio della procedura, i concorsi avviati per i profili sanitari della categoria C e non ancora ultimati all'entrata in vigore del CCNL del II biennio, possano essere portati regolarmente a compimento con la precisazione che il personale assunto va, comunque, inquadrato nella categoria D (v. art. 9, comma 5, CCNL II 20 settembre 2001, II biennio). Analogamente, si ritiene che le graduatorie in vigore relative ai profili sanitari in esame, già appartenenti alla categoria C, possano essere utilizzate con l'inquadramento diretto in categoria D dei candidati utilmente collocati. Il principio su cui si basa il presente orientamento è quello della salvezza dei provvedimenti concorsuali e della ultimazione delle procedure di selezione del personale in stadio avanzato, valutazione di convenienza che è rimessa alla discrezionalità di ciascuna amministrazione.
Analoghe considerazioni valgono anche per il penultimo quesito relativo al completamento dei concorsi indetti per i profili già ascritti alla categoria D alla data dell'entrata in vigore del CCNL (ad esempio caposala). Infatti, pur non essendo più previsto nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 1 settembre 2001 a seguito di pubblici concorsi alcun automatismo nel conferimento della posizione di coordinamento, nulla vieta alle aziende di portare a termine tali procedure. A tale proposito si deve osservare che, essendo richiesta per la posizione di coordinamento una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni, (esperienza ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive, cfr. art. 5, comma 2, CCNL integrativo 20 settembre 2001), il requisito potrebbe essere posseduto anche dal neo assunto vincitore di concorso. Sono, comunque, fatti salvi su questo punto, i criteri generali per il conferimento della funzione di coordinamento che le aziende definiranno con le previste procedure di concertazione.
Quanto affermato nei precedenti punti non confligge con la circostanza che nei bandi di concorso in esame i requisiti richiesti ai candidati per l'ammissione siano diversi da quelli attualmente previsti, valendo la regola generale che ciascun concorso è disciplinato dalle norme vigenti al momento del bando, purchè ovviamente indetto prima dei CCNL del 20 settembre 2001.









