
Quesiti Comparto - Classificazione accesso inquadramento
Primo Quesito CCNL 07/04/1999
In attesa del regolamento ministeriale di cui all'art. 14 del CCNL 7 aprile 1999 che stabilisca le percentuali che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno, l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi tuttora vigenti può avvenire ancora con le percentuali previste dal DM Sanità 21.10.1991, n. 458?
Come avviene l'utilizzo della graduatoria per la copertura di ulteriori posti vacanti? (Il regolamento ministeriale è stato emanato con D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 'Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale' pubblicato G.U. n. 144/L del 12 giugno 2001)
Risposta:
Il nuovo sistema di classificazione del personale del servizio sanitario nazionale rappresenta la più qualificante novità del CCNL del quadriennio 1998 – 2001 in quanto, in linea con gli artt. 36 e 56 del d.lgs 29/1993 come modificati dal d.lgs 80/1998, coniuga con la giusta esigenza di sviluppo professionale del personale – opportunamente selezionato – il rigoroso rispetto della garanzia di "un adeguato accesso dall'esterno" in tutti i livelli iniziali delle quattro categorie da parte di cittadini non ancora occupati. Giova richiamare a tale proposito i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1999, rammentando che devono essere evitati tutti quei comportamenti che possano ingenerare forme di contenzioso per il mancato rispetto della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, tali da poter mettere in discussione l'intero sistema classificatorio del contratto. In relazione a quanto sopra pare opportuno differenziare le possibili fasi di reclutamento. Infatti, con il nuovo sistema, la copertura dei posti vacanti di livello economico iniziale di ciascuna categoria avviene con due procedure - esterna ed interna – che richiedono un avvio contestuale per definire i rispettivi contingenti e poi seguono un iter completamente separato nel loro svolgimento. Fino a quando non sarà entrato in vigore il nuovo regolamento del Ministero della Sanità, al fine di assicurare l'adeguato accesso dall'esterno, si dovrà continuare a fare riferimento alle percentuali previste dal vigente D.M. 458/1991 nonché alla circolare applicativa del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 1° settembre 1992 n. 2966/92/6.2.31 (pubblicata sulla G.U. del 22.09.1992 - serie generale n. 223).
Per la copertura di posti riguardanti le posizioni super delle categorie B e D, trova applicazione l'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. La verifica della mancanza di professionalità da selezionare all'interno consente di attivare immediatamente le selezioni esterne per la totalità dei posti da coprire.
Qualora le aziende non abbiano ancora definito i regolamenti di cui all'art. 16, comma 4 del CCNL per l'avvio delle selezioni interne (che rientrano tra gli atti previsti dall'art. 4, comma 2, del d.lgs 29/1993), i contingenti ad esse destinati dovranno essere opportunamente accantonati in modo da non ritardare le altre forme di reclutamento del personale, salvaguardando nel contempo l'aspettativa dei dipendenti ad un adeguato sviluppo professionale.
Un delicato problema si pone, invece, per l'utilizzo - successivamente alla loro approvazione - delle graduatorie concorsuali pubbliche in atto ancora vigenti per la copertura di ulteriori posti vacanti. Anche in questo caso si pone l'obbligo del rispetto della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno facendo ricorso alle modalità sopra citate - vale a dire - di definizione dei contingenti secondo le percentuali indicate - al momento - nel vigente regolamento ministeriale, separando la procedura di utilizzo della graduatoria da quella della selezione interna.
Quesito
In attesa del regolamento ministeriale che stabilisca in misura adeguata l'accesso dall'esterno è possibile attuare la mobilità tra comparti diversi, così come disciplinata dall'art. 33 del d.lgs 29/1993 e succ. modif. ed integraz.?
Risposta
Il reclutamento del personale avviene sulla base della programmazione aziendale annuale, che dovrebbe individuare con quali strumenti farvi fronte oltre il concorso pubblico. Tra detti strumenti è compreso quello della mobilità.
Attualmente, la disciplina della mobilità tra Aziende è richiamata dall'art. 41, comma 6, del CCNL, mentre tutte le altre forme di mobilità già previste dal DPR 384/1990 sono ancora vigenti in attesa della loro nuova disciplina, per armonizzarle con le disposizioni contenute negli artt. 33 e ss. del d.lgs. 29/1993 e succ. modificazioni ed integraz., norme che, appunto, demandano l'individuazione delle procedure ai contratti collettivi.
In tale ultimo contesto normativo, è previsto un ampliamento ed una semplificazione della mobilità intercompartimentale, ma essendo stata tale disciplina rinviata, ai sensi dell' art. 43, commi 1 e 2, del CCNL, la mobilità intercompartimentale nel comparto Sanità, continua ad essere disciplinata dall'art. 14 del DPR 384/1990.
Quesito
È corretta la revoca di concorsi già banditi e non espletati all'entrata in vigore del CCNL del 7 aprile 1999, per garantire le selezioni interne? È possibile, perdurando le esigenze di servizio che pur avendo revocato i concorsi l'Azienda possa ricorrere ai trasferimenti endoregionali, interregionali ed intercompartimentali per la copertura dei posti vacanti?
Risposta:
Per quanto concerne la revoca delle procedure selettive o concorsuali pubbliche, eventualmente in corso alla data di entrata in vigore del CCNL del 7 aprile 1999 , si fa rinvio all'art. 22, comma 8 del medesimo, che ne garantisce l'espletamento.
Anche per la mobilità - che può essere programmata all'interno dall'Azienda in base al fabbisogno di personale per la copertura dei posti vacanti – si rinvia a quanto già esplicitato al punto precedente.
Quesito
Gli operatori professionali sanitari con D.U. (diploma universitario), ma senza esperienza triennale possono essere ammessi ai concorsi della categoria D posizione iniziale?
Risposta
Tra i requisiti di accesso dall'esterno elencati nella declaratoria della categoria D posizione iniziale sono espressamente indicati, oltre al possesso dei diplomi sanitari previsti ai sensi di legge, anche una esperienza professionale triennale acquisita nella categoria C e nel profilo corrispondente in aziende ed enti del SSN. Tali requisiti sono tassativi.
Quesito
Un concorso che preveda il possesso del Diploma Universitario in Scienze Statistiche, c.d. laurea breve, può essere bandito per la categoria C o la D?
Risposta:
Il regolamento concorsuale dovrà essere emanato dal Ministero della Sanità che, nell'individuazione dei requisiti culturali e professionali di accesso ai vari profili non sanitari, dovrà adeguarsi alle declaratorie contrattuali. La materia, infatti, come è noto, rientra nella competenza di tale fonte e non può essere modificata se non dalla stessa.
Pertanto, per i concorsi di accesso alla categoria C o D dovrà farsi unicamente riferimento ai requisiti professionali e culturali previsti nelle declaratorie allegato n. 1 al CCNL del 7 aprile 1999 (ora sostituite dalle declaratorie allegato 1 del CCNL 20 settembre 2001) . Ciò sta a significare che alla categoria C si accede dall'esterno unicamente con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli di studio superiori sono valutabili, come previsto dal DM 30.01.1982.
Quesito
Il nuovo sistema classificatorio del personale supera il pregresso sistema di ripartizione dei ruoli? Possono essere ricompresi nel personale di vigilanza ed ispezione anche i periti chimici, mantenendo l'attuale denominazione di assistenti tecnici?
Risposta
Il nuovo sistema classificatorio non ha abolito la distinzione in ruoli che, in quanto materia riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.c p.to 5), della legge 421/1992, è sottratta alla contrattazione. Ciò si evince dall'art. 44 del CCNL 7 aprile 1999 che non disapplica l'art. 1 del DPR 761/1979, eccettuato il comma 4.
Tuttavia, il nuovo sistema classificatorio, prevedendo forme di flessibilità tendenzialmente supera la rigida ripartizione, come si evince dall'art. 15, comma1 lett. C), del CCNL 7 aprile 1999 che prevede in presenza del possesso dei requisiti il passaggio orizzontale tra profili diversi indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
Quesito:
Art. 13 - Il sistema di classificazione del personale
La conferma dell'ARAN, con nota n. 1152 dell'8.02.2000 (risp. n. 23), dell'avvenuta disapplicazione dell'allegato 2 all'art. 40 del DPR 384/1990, che descriveva dettagliatamente le mansioni dell'OTA, esclude che tale personale debba continuare a svolgere le attività alberghiere relative alla degenza?
Risposta:
Nel rammentare che l'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999 non è un "mansionario", si rileva che i compiti attribuiti ai profili non sono esaustivi. Infatti, l'art. 13 del medesimo CCNL precisa che i compiti stessi e le responsabilità dei dipendenti sono indicate nelle declaratorie dell'allegato 1 solo a titolo esemplificativo e che gli stessi sono tenuti a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo di appartenenza.
Inoltre, il nuovo sistema classificatorio comporta un primo inquadramento rigorosamente a costo zero e si configura semplicemente come la "fotografia" della situazione giuridico-economica del personale in servizio al 1° gennaio 1998, che transita da un ordinamento di tipo pubblicistico ad uno di tipo privatistico, senza mutamento delle proprie mansioni.
Ciò detto, in linea di principio, si rileva l'inconsistenza del quesito, visto che proprio in capo all'operatore tecnico addetto all'assistenza vengono esattamente riconfermate le mansioni che si presumono abrogate (cfr. All. 1, profili professionali categoria B)1.
1 Occorre far presente che il CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 sottoscritto il 20 settembre 2001 ed entrato in vigore il 21 settembre 2001 sostituisce le declaratorie dell'allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999, ed il profilo dell'operatore tecnico addetto all'assistenza è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario
Quesito:
Art. 13 - Il sistema di classificazione del personale
E' consentito procedere alla riclassificazione in sede aziendale, tramite corso/selezione interna, delle professioni sanitarie non mediche, a cui la nuova normativa attribuisce nuove e più ampie autonomie tecnico-professionali e di responsabilità?
Risposta
Questa Agenzia precisa che tale competenza è propria solo della contrattazione collettiva nazionale, ai sensi degli artt. 13 e 19 del CCNL 7 aprile 1999.
Quesito
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
E' possibile prevedere la riserva per il personale interno anche nei pubblici concorsi? Cosa si intende per categoria immediatamente superiore ai fini dell'accesso alle selezioni interne?
Risposta
Al fine di procedere all'assunzione di personale dall'esterno e di definire i contingenti da destinare all'interno, i calcoli ed i conseguenti accantonamenti devono essere effettuati con riferimento alla categoria o al profilo dei posti da coprire?
L'utilizzazione delle pregresse graduatorie concorsuali deve avere luogo nel rispetto del rapporto percentuale di un terzo riservato agli interni e di due terzi agli esterni?
Risposta
Il nuovo regolamento del Ministero della Sanità, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N. ed adottato con DPR 27 marzo 2001, n. 220, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 144 alla G.U. del 12 giugno 2001.
A tal fine, si rileva che anche il nuovo regolamento conferma sia le percentuali di riserva per le selezioni interne già previste dal D.M. 458 del 1991 sia il fatto che, dopo l'entrata in vigore del contratto del 7 aprile 1999, le procedure per la selezione dei candidati esterni ed interni sono separate e quindi, il mantenimento della riserva nei pubblici concorsi è incompatibile con il nuovo sistema classificatorio. Diversamente operando la percentuale dei contingenti dei posti da riservare agli interni sarebbe raddoppiata e potrebbe comportare un contenzioso analogo a quello rappresentato nella sentenza costituzionale n. 1/1999 in quanto non sarebbe garantito l'adeguato accesso dall'esterno.
I passaggi interni sono previsti da una categoria all'altra immediatamente superiore come esplicitato dagli stessi requisiti previsti per l'accesso alle selezioni dall'interno. Da ciò si desume che sulla base del CCNL del 7 aprile 1999 non sono consentiti di regola i salti di categoria (ad. esempio dalla categoria A alla C).
Nei passaggi di categoria o all'interno delle stesse (ove articolate in più livelli) per la definizione della percentuale dei posti da mettere a concorso pubblico e da riservare al personale interno dovrà farsi riferimento alla dotazione organica di ogni singolo profilo professionale. Si rammenta, tuttavia, che per i passaggi interni da B a Bs e da D a Ds, i posti vacanti sono messi in tutto o in parte a pubblico concorso solo per mancanza di candidati interni in possesso dei requisiti ovvero che abbiano superato la selezione interna (art.15, comma 2).
La materia dell'utilizzazione delle graduatorie vigenti all'entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999 (e, quindi, relative ai concorsi indetti con la precedente normativa che prevedeva una riserva per gli interni) va affrontata sulla base del principio "tempus regit actum". Pertanto, pare equo sostenere che la successiva utilizzazione dovrà tenere conto della doppia graduatoria per salvaguardare i diritti comunque acquisiti dagli interni nell'ambito dell'espletamento di un pubblico concorso, qualsiasi sia la ragione dell'utilizzo della graduatoria. Naturalmente ove la percentuale destinata agli interni non sia coperta dai riservatari del concorso pubblico i posti vanno accantonati per le selezioni interne di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL.
Quesito
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
I profili di conduttore di caldaie a vapore e cuoco diplomato rientrano nel livello economico Bs? In caso positivo, ai fini dell'accesso sia dall'esterno che dall'interno, è richiesto il requisito dell'esperienza professionale di 5 anni nel corrispondente profilo?
È possibile effettuare il passaggio dalla categoria Bs alla C, mediante selezione interna per infermieri psichiatrici con attestato di qualificazione annuale e superamento di apposito corso di aggiornamento?
L'esperienza professionale nella categoria inferiore deve essere stata maturata nel profilo professionale corrispondente a quello da coprire oppure anche in profilo professionale diverso?
Risposta:
Il primo quesito e tutti quelli simili pervenuti relativamente ai requisiti di ammissione alle selezioni interne, devono essere risolti alla luce dell'allegato 1 al CCNL, dove sono chiaramente indicati i requisiti stessi e le eventuali deroghe agli attestati ed ai titoli di studio la cui mancanza può essere sostituita dall' esperienza professionale maturata nel profilo immediatamente sottostante del medesimo ruolo.
Le deroghe al titolo di studio non riguardano gli attestati e diplomi che, abilitando all'esercizio di mestieri e professioni, non possono in nessun caso essere sostituiti dall'esperienza professionale.
Ciò spiega, per quanto concerne il secondo quesito, perché non è possibile il passaggio degli infermieri psichiatrici, ricompresi nei profili ad esaurimento inseriti nella categoria B, livello economico Bs, alla categoria C. E', infatti, di tutta evidenza che il diploma di infermiere in quanto unico abilitante non è surrogabile con il possesso di attestati di qualificazione o corsi di aggiornamento.
Per il terzo quesito si rammenta che la regola generale stabilita dal contratto prevede la partecipazione alle selezioni interne solo dei dipendenti che provengano dal medesimo profilo e ruolo della sottostante categoria (o livello economico ove articolata al suo interno). Salvo quanto sarà detto nella parte III, al punto 1, primo quesito della presente nota, e come già precisato al punto n. 6 della nota di chiarimenti dell'8 febbraio 2000, il CCNL del 7 aprile 1999 non ha infatti abolito la distinzione del personale in ruoli. Ne consegue, pertanto, che l'esperienza professionale nella categoria inferiore – sostitutiva del titolo di studio - deve essere stata maturata nel profilo professionale immediatamente inferiore a quello da ricoprire del corrispondente ruolo.
Il principio trova la sua spiegazione nel fatto che passaggi verticali interni costituiscono lo "sviluppo professionale" del dipendente (art. 52 comma 1 del D.lgs. 165/2001) e, quindi, l'esperienza professionale sostitutiva del titolo di studio non può che essere maturata nel profilo sottostante del rispettivo ruolo. Il possesso di tale ultimo requisito abbrevia il percorso dello sviluppo professionale ma non abilita i dipendenti a partecipare a qualsivoglia selezione di qualsiasi ruolo. Siffatta estensione della partecipazione alle selezioni non garantirebbe poi condizioni di reciprocità per i candidati perché alcuni diplomi, pur non essendo abilitanti, non sono fungibili tra di loro e sarebbe in contrasto con la natura stessa dello sviluppo professionale che ha chiare finalità "premianti" del dipendente in relazione alle competenze professionali maturate, aspettative che, altrimenti, verrebbero disattese trasformando il sistema dei passaggi interni in una mera deroga al pubblico concorso.
Quesito
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
I dipendenti con la qualifica di OTA - categoria B - , in possesso del diploma di infermiere professionale, possono partecipare alla selezione interna per il passaggio al profilo di infermiere - categoria C -? Possono partecipare alla medesima selezione i dipendenti inquadrati in categoria B o Bs di qualsiasi profilo nonché in categoria A se in possesso del diploma abilitante?
Risposta
Con riferimento ai passaggi interni tra categorie, fermo rimanendo il principio che sulla base del CCNL del 7 aprile 1999 non sono consentiti i salti di categoria neanche in presenza del titolo di studio o abilitante, ove richiesto (sicchè tali passaggi possono avvenire solo con la vincita del concorso pubblico), l'art. 5, comma 3 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 prevede l'eccezione per il solo personale infermieristico consentendosi l'ammissione alle selezioni interne anche di personale proveniente dalla categoria B o A in possesso ovviamente del titolo abilitante alla professione.
Quesito
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
Un collaboratore professionale sanitario sprovvisto del diploma di scuola diretta a fini speciali può passare con selezione interna dal livello D al livello Ds?
Risposta:
Tale possibilità, già prevista anche nelle attuali declaratorie con riferimento ai requisiti di accesso dall'interno, è confermata nella riscrittura delle stesse quale risulta dall'allegato 1 al testo di cui all'ipotesi di accordo sulle code contrattuali. Si coglie l'occasione per segnalare che nel testo di detto documento l'allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999, relativo alle declaratorie del personale del SSN, è stato sostituito per effetto delle modifiche apportate alle categorie dall'analogo documento del II biennio economico. Dette modifiche riguardano esclusivamente i profili sanitari e dell'assistente sociale già inseriti in categoria C nonché i medesimi profili inseriti in categoria D, livello iniziale o D super.
Quesito
Art. 15 - Progressione interna nel sistema classificatorio
Art. 16 - Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
Quali sono i requisiti per l'ammissione alle selezioni interne del CCNL 7.4.1999 per la copertura a tempo indeterminato del posto di Perito Elettrotecnico e di Perito Industriale (categoria 'C')?
Risposta
La ammissione del personale non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado può avvenire - in virtù di quanto previsto dal CCNL 7 aprile 1999 - solo previa valutazione da parte dell'Azienda sulla obbligatorietà del titolo e delle eventuali abilitazioni professionali, in relazione alla attività che tale personale è tenuto a svolgere presso il servizio di destinazione come - ad esempio - nel caso di progettazione o di certificazione degli impianti.
Quesito
Art. 17 - Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria
Art. 22 - Norma finale e transitoria
Gli operatori tecnici specializzati già collocati in Bs (ex V livello), che non sono coordinatori, partecipano alla selezione per operatori tecnici coordinatori alla stessa stregua degli operatori tecnici collocati in categoria B, ai sensi dell'art. 22 del CCNL?
Alla posizione di operatore tecnico coordinatore possono accedere anche quegli operatori tecnici collocati in categoria B con esperienza professionale nel corrispondente profilo, ma privi degli attestati previsti dalle declaratorie per l'accesso dall'esterno alla suddetta categoria?
Alla selezione orizzontale per operatore tecnico possono essere ammessi i dipendenti già in categoria B, ma privi del requisito dei cinque anni di esperienza professionale in A, perché assunti in B con concorso dall'esterno?
Risposta:
L'operatore tecnico coordinatore è una posizione organizzativa situata a metà del percorso del nuovo sistema classificatorio alla quale, ove prevista, si accede alle condizioni indicate dall'art. 22, comma 4 del CCNL, che richiede cinque anni di esperienza professionale complessiva nella categoria B, indipendentemente dal livello economico. La verifica di tale esperienza, coerente con il mestiere previsto, è competenza delle singole aziende con particolare attenzione al possesso dei titoli ritenuti indispensabili e non sostituibili con la sola esperienza professionale.
I passaggi orizzontali dell'art. 17 del CCNL sono effettuati dalle aziende, a domanda degli interessati in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo dalla relativa declaratoria e, in caso di più domande, l'azienda o ente procede alla selezione interna.
Per i passaggi orizzontali i requisiti culturali o professionali richiesti per l'accesso al profilo non sono riferibili all'anzianità professionale (sostitutiva del titolo di studio e non maturabile nel profilo sottostante data la provenienza da diverso profilo), ma al titolo di studio o diploma di qualifica o mestiere o abilitativo eventualmente previsto dalla declaratoria, richiesto per l'accesso dall'esterno.
Ultimo Quesito CCNL 07/04/1999
Art. 41 - Disposizioni particolari
Un dipendente proveniente per mobilità dal comparto Ministeri ed ivi inquadrato nell'area C (ove è confluita la 7 qualifica funzionale ) può essere inquadrato nella categoria D del SSN dove è confluita la medesima posizione funzionale, pur essendo sprovvisto del diploma di laurea?
Risposta
I trasferimenti tra comparti diversi non sono regolati dai vigenti CCNL ma sono oggetto di disciplina nel testo dell'ipotesi di accordo sulle code contrattuali . Qualora per tale fattispecie si sia fatto attualmente ricorso all'art. 30 del d.lgs 165 del 2001 (che peraltro rinvia alla contrattazione le relative procedure) sembra a questa Agenzia che per un corretto inquadramento debba tenersi conto della qualifica funzionale originariamente posseduta dal dipendente verificando ove questa è confluita nel sistema classificatorio del comparto sanità;, senza rimettere in discussione le modalità in base alle quali essa sia stata a suo tempo conferita dall'amministrazione di provenienza.
Primo Quesito CCNL INTEGRATIVO E BIENNIO ECONOMICO DEL 20/09/2001
Art. 9 - Trasformazione dei posti e passaggi
Può conservare l'inquadramento nella nuova categoria D un dipendente successivamente dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni del profilo?
Risposta:
Al dipendente che ha usufruito del passaggio nella categoria D a decorrere dal 1° settembre 2001 e che per motivi di salute, sopravvenuti in data successiva, è stato adibito a funzioni diverse dal nuovo profilo appena conseguito, si applica l'art. 6 (mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica) del CCNL, stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del comparto sanità; del 7 aprile 1999.
Quesito
Art. 9 - Trasformazione dei posti e passaggi
I dipendenti che appartenevano ai profili sanitari destinatari dell'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico, transitati ad altro profilo anche di livello inferiore ai sensi dell'art. 16 del DPR. 384/1990 per inidoneità permanente allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di originaria appartenenza, possono beneficiare, a domanda, del comma 6 del medesimo articolo?
Risposta:
L' attuale appartenenza ad un diverso profilo e ad altro ruolo anche in posizione economica inferiore di un dipendente già appartenente ai profili sanitari, a seguito della ricollocazione disposta ai sensi dell'art. 16 del DPR. 384 del 1990 (in vigore sino al CCNL integrativo del 20 settembre 2001), a parere di questa Agenzia, rende impossibile l'applicazione dell'art. 9 comma 6.
Si rammenta tuttavia che l'art. 5, comma 3 del CCNL integrativo stipulato il 20 settembre 2001, contemporaneamente al II biennio economico 2000-2001, consente che alle selezioni interne di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, esclusivamente per il personale infermieristico ivi citato possano partecipare anche dipendenti inseriti nelle categorie A o B, provvisti del diploma, tra i quali anche quelli che sono stati oggetto di ricollocazione. In tal caso, ove ricorrano tali condizioni, pare tuttavia indispensabile che l'ammissione alle selezioni interne sia preceduta dalla dimostrazione, attraverso la certificazione medico – legale, dell'avvenuto pieno recupero dell'idoneità psico – fisica anche per evitare comportamenti poco corretti oltre che dannosi per la salute ed integrità fisica del dipendente.
Quesito
Art. 9 - Trasformazione dei posti e passaggi
Per il passaggio di infermieri dalla categoria C alla D - Caposala, è possibile ammettere i dipendenti in possesso sia del certificato di abilitazione alle funzioni direttive sia del solo titolo abilitante alla professione (cioè quello di infermiere professionale)?
Risposta:
L'ipotesi di accordo relativa al II biennio economico ha previsto la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D a decorrere dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data al personale già appartenente alla categoria D (ivi compreso il personale del livello economico Ds) e svolgente funzioni effettive di coordinamento è stata attribuita una indennità . (cfr artt. 9 e 10 del testo dell'ipotesi). Con l'art. 5, comma 2 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, invece, definiti, a regime, i requisiti per l'attribuzione della posizione di coordinatore. Per le selezioni già bandite ed in atto, si rammenta che il CCNL del 7 aprile 1999 prevede che il personale infermieristico della categoria C per il passaggio alla categoria D per lo svolgimento dei compiti di caposala deve essere in possesso del certificato di abilitazione (cfr. art. 22, comma 6 del CCNL 7 aprile 1999) e due anni di esperienza professionale.
Quesito
Art. 4 - Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio-sanitario
L'OTA verrà superato dal profilo dell'operatore socio sanitario?
Risposta:
Il quesito trova risposta nell'art. 4 del CCNL integrativo 20 settembre 2001 (e relative declaratorie) dalle quali si evince che l'istituzione del profilo dell'operatore socio sanitario nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda comporta la dichiarazione ad esaurimento del profilo di OTA, regolando i passaggi del personale in servizio al nuovo profilo, collocato nella posizione BS. Detta norma prevede, inoltre, che per un biennio possano accedere alle selezioni interne anche i dipendenti provvisti dello specifico titolo collocati in categoria A.
Quesito
Art. 4 - Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio-sanitario
Quali sono le caratteristiche del profilo introdotto dall'art. 4 CCNL integrativo del personale del comparto sanità; 1998 - 2001?
Risposta:
L'art. 4 del CCNL Integrativo del personale del comparto sanità; 1998-2001 ha modificato ed integrato i profili ascritti alla categoria B, introducendo la figura dell'operatore socio-sanitario da inserire all'interno della posizione economica B Super.
Le Aziende, sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono istituire il succitato nuovo profilo nelle dotazioni organiche – con oneri a proprio carico – ponendo contestualmente ad esaurimento l'attuale profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza.
Per quanto attiene le modalità di accesso, si precisa che a coprire i posti di operatore socio-sanitario concorreranno, fino a loro completo esaurimento, gli operatori tecnici addetti alla assistenza e dotati dello specifico diploma di operatore socio-sanitario.
Si conferma che nei passaggi di tale personale dal livello economico B al livello economico Bs devono essere rispettate le procedure dell'art. 15 – secondo comma – del CCNL 7 aprile 1999.
Infine, si evidenzia che il I° biennio durante il quale ha validità la norma transitoria di cui all'art. 4, comma 5, decorre dall'istituzione dei posti di cui trattasi nella dotazione organica.
Quesito
Art. 12 - Norma programmatica
A chi si riferisce la norma dell'art. 12, comma 1?
Risposta:
La norma è riferibile esclusivamente agli operatori professionali del ruolo sanitario e all'operatore professionale – assistente sociale del ruolo tecnico già appartenente alla categoria D che non hanno beneficiato della più favorevole norma di inquadramento disposta dall'art. 9 del CCNL-II Biennio economico del 20.9.2001.
La norma, dunque, si propone di riequilibrare situazioni di effettivo scavalco demandando tale compito alla contrattazione integrativa mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, garantendo con priorità l'acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non destinatario dei benefici in questione.
Quesito
Art. 12 - Norma programmatica
Come si applica l'art. 12 del CCNL II biennio 20 settembre 2001:
Ai fini dell'equilibrio dei benefici economici derivanti dal nuovo sistema di classificazione e per evitare situazioni di scavalco, i passaggi di fascia possono essere effettuati con decorrenza 1° settembre 2001? E' possibile con tale decorrenza assegnare più fasce economiche di minor valore rispetto a quello previsto nelle tabelle fino al superamento delle situazioni di scavalco?
La possibilità di effettuare passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti in organico per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo va attuata in prima applicazione con la quota parte delle risorse di cui al comma 2 della norma programmatica, o in deroga ad essa può essere effettuata con oneri a totale carico del bilancio dell'azienda?
La quota parte delle risorse destinate al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria (pari in media al 35% della disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999) quanti passaggi può finanziare?
Risposta:
Con riguardo al primo quesito la clausola contrattuale non altera nè i tempi nè le decorrenze per l'attribuzione delle fasce, in quanto è possibile conoscere le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 solo a consuntivo e, quindi, al termine di ciascun anno. L'entità della fascia è tassativamente prevista dal contratto nazionale e non è nel potere della contrattazione integrativa modificarne l'importo neanche per i fini suggeriti dal quesito.
Con riguardo al secondo quesito, per comprendere la reale portata della disposizione contrattuale in esame, occorre innazitutto far riferimento all'art. 37 del CCNL 7 aprile 1999, relativo al finanziamento del sistema classificatorio. Questo è rimesso alla autonomia e responsabilità di ciascuna azienda cui compete rideterminare, sulla base delle proprie esigenze organizzative, la dotazione organica, anche per l'introduzione dei nuovi profili previsti dal sistema classifcatorio medesimo, con oneri a carico del proprio bilancio. Per tale motivo - a regime - i passaggi verticali interni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL del 7 aprile 1999 avvengono nei limiti della dotazione organica prevista dall'azienda e sulla base della relativa programmazione in tema di gestione delle risorse umane, nel rispetto della percentuale stabilita dal DPR 220 del 2001 per garantire l'accesso dall'esterno mediante i pubblici concorsi. L'art. 12, comma 2, 1° periodo conferma esattamente il principio dell'art. 37, che attiene alla generale competenza a regime delle aziende.
La particolarità del comma 2, 2° periodo, dell'art. 12 consiste solo nel fatto che in deroga alle modalità di finanziamento del sistema classificatorio di cui all'art. 37, in prima applicazione ed "una tantum", una percentuale delle risorse destinate al fondo dell'art. 39 del citato CCNL del 1999 per il personale che non ha beneficiato degli artt. 9 e 10 del CCNL del II biennio economico 2000 – 2001 in esame, è utilizzata, anzichè per le precipue finalità del fondo stesso, per finanziare l'incremento della dotazione organica dei profili del personale menzionato nel comma in questione, al fine di avere una maggiore disponibilità di posti per i passaggi verticali interni.
E' evidente, rispetto al sistema di finanziamento a regime, l'eccezionalità della clausola contrattuale che utilizza le risorse negoziali per favorire una operazione normalmente a carico del bilancio aziendale. Si comprende anche la ragione di tale eccezionalità: la norma rappresenta, infatti, una forma di parziale compensazione della mancata previsione da parte del contratto di norme di reinquadramento dei profili citati nell'art. 12, comma 2, analoghe a quelle del personale del ruolo sanitario e delle assistenti sociali, non sussitendo gli elementi per una revisione del contenuto mansionistico degli stessi che ne giustifichi nelle declaratorie contrattuali uno "slittamento generalizzato" di livello.
La clausola – introducendo un elemento di autofinanziamento negoziale della dotazione organica – consente di accelerare la riorganizzazione aziendale assumendone in parte il relativo costo. Stabilito in questi termini l' elemento di eccezionalità della disposizione, rientrando la successiva applicazione dei passaggi nelle regole generali fissate dal CCNL 7 aprile 1999, ciò, in particolare, comporta
- una trasformazione dei posti di organico dal punto di vista qualitativo e non quantitativo , rimanendo il numero complessivo invariato;
- l'obbligo di scelta delle categorie, livelli economici e profili di cui modificare la consistenza, stante la limitatezza delle risorse;
- la conferibilità dei posti di organico aggiunti in applicazione dell'art. 12, secondo periodo, solo con le selezioni interne anche se non riguardano i livelli Bs e Ds ;
- la conferma, in virtù dei punti precedenti, che le modalità del passaggio sono necessariamente basate sul principio della selezione.
Quanti posti sia possibile trasformare (terzo quesito) nel rispetto delle regole generali del CCNL del 7 aprile 1999, dipende dall'entità della quota di risorse derivante dall'applicazione della clausola contrattuale e dalle anzianità dei dipendenti nella posizione sottostante dei profili da trasformare (ad esempio se sono tutti nella posizione economica iniziale ovvero si trovano in prima o altra fascia).
E' chiaro, tuttavia, che se accanto alla trasformazione dei posti operata con le risorse contrattuali nel modo sopraindicato, si affiancherà, in una azione coordinata, la rideterminazione delle dotazioni organiche da parte delle aziende (cfr. art. 37 del CCNL 7 aprile 1999 e primo periodo dell'art. 12, comma 2 , I periodo in esame), la disponibilità dei posti per i passaggi interni risulterà più ampia ed in grado di soddisfare meglio le aspettative del personale indicato nell'art. 12. In questo caso, tuttavia, occorre rammentare che alla copertura dei posti di nuova istituzione finanziati con le risorse di bilancio dell'azienda, si deve provvedere mediante il pubblico concorso salvaguardando la percentuale per i passaggi verticali interni del personale prevista dal DPR 220 del 2001 nonchè la modalità di copertura dei posti relativi ai profili collocati nei livelli economici di Bs e Ds per i quali il concorso pubblico è attivato solo successivamente in caso di mancata copertura dei posti dall'interno.
Quesito
Art. 12 - Norma programmatica
Quale tipologia di servizio è utile ai fini del calcolo dei 5 anni di anzianità per il passaggio al livello super nella categoria B per il profilo 'Operatore Tecnico Specializzato'?
Risposta:
Ai fini della applicazione dell'art. 12 del CCNL II Biennio Economico del 20 settembre 2001 – per il passaggio al livello super nella categoria B per il profilo "Operatore Tecnico Specializzato" il dipendente interessato possa far valere, ai fini del raggiungimento dei previsti 5 anni di anzianità di servizio, anche quello prestato nello stesso profilo nell'Azienda di provenienza a seguito di intervenuta mobilità.
Infatti, la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro e identifica alla stessa stregua il servizio precedentemente prestato dal dipendente.
Ultimo Quesito CCNL INTEGRATIVO E BIENNIO ECONOMICO DEL 20/09/2001
Allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
Con la dizione 'diploma di istruzione secondaria di secondo grado' riferita ai requisiti indicati nelle declaratorie dell'allegato 1 del CCNL integrativo del CCNL del 07.04.1999 che cosa si deve intendere?
Cosa si intende per 'due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di I grado'?
Poiché l'art. 195 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", rinvia alla contrattazione collettiva per il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale ai fini dell'ammissione ai concorsi, è ipotizzabile affermare che tale operazione debba essere di competenza della contrattazione collettiva al momento della definizione delle declaratorie?
Risposta:
La risposta al primo quesito va rinvenuta nell'ambito delle vigenti disposizioni non essendo la disposizione contrattuale innovativa.
Con riguardo al secondo quesito, si osserva che il requisito è analogo a quello che veniva richiesto per l'ammissione al corso di formazione per infermiere professionale prima che divenisse obbligatorio il diploma di scuola secondaria di II grado.
Quanto alla terza domanda si osserva che il contratto nazionale, nel descrivere le declaratorie dei vari profili ed i requisiti per le selezioni interne ed esterne si è limitato ad indicare i titoli di studio tradizionali e non ha provveduto al riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale per tutte le categorie. Solo con riferimento ai profili appartenenti alla categoria B (di entrambi i livelli economici) vengono richiamati "specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica " la cui individuazione e caratteristica è rimessa alle aziende in relazione ai mestieri e professionalità richieste.
Altro riferimento si rinviene nella descrizione dei requisiti dell'assistente tecnico programmatore. Si ritiene, pertanto, che ove la fonte negoziale non si sia espressa esplicitamente ciò significhi che non ha voluto o potuto esercitare la facoltà accordatale. Pertanto, qualora il quesito sia stato posto per dimostrare che il diploma di qualifica possa essere equiparato al diploma di scuola media superiore ai fini della progressione interna nel sistema classificatorio, questa Agenzia conferma di non poter procedere in via interpretativa ed unilaterale e, come nel quesito precedente, non può che rinviare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
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