Premettendo che nell'attuale quadro privatistico, l'amministrazione dove il dipendente è in prova potrebbe confermarlo al termine del semestre anche in presenza di un periodo di sospensione del servizio, limitatamente ai segnalati eventi particolari, questa Agenzia non trova elementi impeditivi ad una proroga dell'aspettativa previo accordo delle amministrazioni interessate e, comunque, nel rispetto del periodo massimo previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.
Quanto al secondo quesito, pur non essendo l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità europea elencata fra le situazioni che danno luogo alla conservazione del posto, si ritiene che la clausola sia ugualmente applicabile ove risulti che l'assunzione è avvenuta in prova, per tutta la durata di essa e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi come sopra specificato.
Risposta:
L'art. 31 del CCNL integrativo del personale del Comparto del 20 settembre 2001 oggetto del presente chiarimento, rinnovella l'art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come si evince dal virgolettato, riunificando le clausole del rapporto di lavoro a tempo determinato regolate dallo stesso art. 17 e dall'art. 41, comma 5, del CCNL del 7 aprile 1999.
Trattasi di sistemazione in un unico testo della disciplina originaria, frammentata tra i due contratti, senza modifiche all'istituto nella sua originaria regolazione.
Come giustamente osservato, tuttavia, l'articolo 12, comma 8, lettera b) del succitato CCNL integrativo, tutelando ampiamente il diritto del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell'aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) modifica la dizione usata per la concessione dell'aspettativa contemplata dal comma 15 del rinnovellato art. 17 nel senso prospettato dal quesito. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell'art. 12, comma 8, lett. b) perchè questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative. D'altra parte la mancanza di discrezionalità che deriva dall'applicazione dell'art. 12, comma 8 lett. b) è compensata dalla possibilità dell'azienda di ricorrere, per la copertura del posto, ad un'altra assunzione a termine.
Risposta:
Il limite previsto dall'art. 12 – comma 1 – del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 si riferisce ai periodi di aspettativa concessi al dipendente per esigenze personali o di famiglia.
Per le altre aspettative va rispettato solo il divieto di cumulo di cui al comma 2 del succitato articolo, ove previsto.
Risposta:
L'art. 12 - comma 5 - del CCNL Integrativo 20.9.2001 del Comparto sanità; prevede che i periodi di aspettativa per motivi di famiglia richiesti per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 – comma 40, lettere a) e b) - della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
Con ciò, la clausola contrattuale rinvia alle disposizioni di legge ove sono stabilite le modalità e le condizioni in cui l'accredito figurativo risulta possibile.
Risposta:
L'art. 12 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ha ampliato la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato di poter usufruire – alle medesime condizioni - di aspettativa senza assegni anche per contratti di lavoro a termine assunti presso organismi della Comunità Europea, dizione questa che va intesa in senso ampio e, quindi, non limitata al settore sanitario.
Risposta:
L'art. 33 del CCNL citato in oggetto,in cui viene disciplinato il contratto di formazione e lavoro, al comma 10 stabilisce che la disciplina normativa di riferimento è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 31 del medesimo CCNL, in cui, al comma 15, viene specificato che l'aspettativa senza retribuzione può essere concessa solo al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per tutta la durata del contratto di lavoro a tempo determinato (nella fattispecie quello individuato dall'art. 33 - di formazione e lavoro), eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto.
Risposta:
Con riferimento al quesito appare chiaro ciò che si evince dall'art.- 12 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che disciplina l'istituto dell'aspettativa, in cui al comma 8 si fa presente che "l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la tutta durata del contratto di lavoro a termine".