
TITOLO IX
Disposizioni generali
353. Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359(286), sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248(287), allegato E.
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(286) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica utilità.
(287) Riportata alla voce Contenzioso amministrativo.
354. Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità; pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.
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355. Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale (288) e in qualsiasi altra disposizione legislativa.
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(288) Vedi gli artt. 91, lett. C), e 144, lett. C, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
356. In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.
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357. Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale (289).
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(289) Artt. 5 e 6, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
358. Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico (290).
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato (290/a).
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(290) Regolamento mai emanato: resta pertanto in vigore, nelle disposizioni compatibili con quelle successivamente emanate, il regolamento approvato col R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
(290/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, riportato alla voce Zootecnia.
359. È abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.









