
TITOLO V
Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali
Capo IV - Delle misure speciali di profilassi e assistenza per alcune malattie dell'uomo (235).
Sezione I - Della vaccinazione antivaiuolosa e della conservazione del vaccino (236).
266. [La vaccinazione antivaiuolosa è obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita (237) e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovrà, però, essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della contro indicazione.
È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria per pericolo di diffusione del vaiuolo] (237/a).
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(235) Vedi, anche, i provvedimenti che hanno reso obbligatorie le vaccinazioni antitifica, antidifterica, antitetanica e antipoliomielitica, riportati alla voce Malattie infettive e sociali.
(236) Vedi, anche, il regolamento, approvato col D.M. 29 marzo 1892, modificato e integrato dal D.C.G. 7 marzo 1940, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
(237) Ora, entro il secondo anno di età: termine così protratto dall'art. 1, co. III, L. 6 giugno 1939, n. 891, riportata alla voce Malattie infettive e sociali.
(237/a) Abrogato dall'art. 1 D.L. 26 giugno 1981, n. 334.
267. Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.
Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.
Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.
È in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.
Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 92.
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Sezione II - Disposizioni per combattere la tubercolosi
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268. Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.
È sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto (238), anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.
Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.
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(238) Ora, Ministero della sanità; e medico provinciale.
269. Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:
1° i consorzi provinciali antitubercolari, le province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
2° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (239) e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti (240).
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(239) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.
(240) Vedi gli artt. 66-72, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, riportato alla voce Previdenza sociale, nonché il D.Lgs. C.P.S. 29 aprile 1947, n. 318, e le leggi 28 febbraio 1953, n. 86, 27 dicembre 1956, n. 1504, 9 novembre 1957, n. 1126, riportate alla voce Tubercolosi (Assicurazione obbligatoria contro la).
270. Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:
a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;
e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.
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271. Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.
Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i consigli provinciali di sanità; e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.
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272. La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.
Possono farne parte, su loro domanda anche le congregazioni di carità (241), le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia.
Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.
Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale (242), in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
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(241) Ora, enti comunali di assistenza.
(242) Artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
273. Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanità;, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati (243).
I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Il direttore del consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.
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(243) Implicitamente abrogato: vedi ora l'art. 1, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
274. Il Ministro per l'interno per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso.
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275. Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l'approvazione.
Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.
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276. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi (244).
Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.
Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale (245), provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo (245/a).
In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
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(244) Cfr. ora le disposizioni di legge riportate nella nota 246 all'art. 278.
(245) Ora, consiglio provinciale.
(245/a) Cfr. ora le disposizioni di legge riportate nella nota 246 all'art. 278.
277. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:
a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
c) delle assistenti sanitarie visitatrici.
Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.
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278. Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio (246).
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i quarant'anni di età.
La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso (246).
Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza (247).
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(246) Comma così sostituiti dagli artt. 2 e 3, L. 22 novembre 1962, n. 1709. Vedi anche gli altri articoli di essa, che qui si riportano:
«Art. 1. Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.
Art. 4. Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.
Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno».
(246) Comma così sostituiti dagli artt. 2 e 3, L. 22 novembre 1962, n. 1709. Vedi anche gli altri articoli di essa, che qui si riportano:
«Art. 1. Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.
Art. 4. Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.
Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno».
(247) Sui limiti d'età per il collocamento a riposo del personale sanitario, vedi la L. 3 febbraio 1964, n. 22, che qui si riporta:
«Articolo unico. Le norme contenute nell'articolo unico della L. 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari».
La L. 20 dicembre 1962, n. 1751 è riportata nella nota 49 all'art. 47.
279. La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.
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280. Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (248).
Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale (248/a), secondo la rispettiva competenza.
Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso (249) nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.
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(248) Artt. 78-b e 79, L. 17 luglio 1890, n. 6972, riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(248/a) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.
(249) Vedi gli artt. 72-77, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
281. La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:
a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (249);
b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (250).
In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio.
Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580(251), agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. È, però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all'amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.
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(249) Vedi gli artt. 72-77, L. 17 luglio 1890, n. 6972.
(250)R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, riportato alla voce Previdenza sociale.
(251) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
282. In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:
a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;
b) contributi ai commi, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;
c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;
d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.
Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.
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283. I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
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Sezione III - Disposizioni per combattere il tracoma
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284. I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di trocoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (251/a).
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(251/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
285. Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno:
a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;
b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.
Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.
Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
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Sezione IV - Disposizioni per combattere la lebbra (252)
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286. L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.
Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.
Le spese di spedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità; (252/a).
È fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti (253).
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(252) Vedi, anche, per la concessione di un sussidio ai lebbrosi ricoverati ed ai loro congiunti, la L. 29 ottobre 1954, n. 1047, riportata alla voce Malattie infettive e sociali, e il D.A.C.I.S. 30 aprile 1958 (Gazz. Uff. 20 giugno 1958, n. 146).
(252/a) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1966, dall'art. 2, L. 27 giugno 1967, n. 533.
(253) Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge con L. 14 maggio 1936, n. 935.
287. Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalità.
Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.
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288. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.
La vidimazione è fatta senza spese.
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289. Il Ministro per l'interno ha facoltà di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'art. 286, nonché degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra.
Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.
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290. Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.
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Sezione V - Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree
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291-305.(254).
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(254) Articoli da ritenersi abrogati, essendo ora disciplinata la materia dalla L. 25 luglio 1956, n. 837, dal D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056, e dal D.M. 2 dicembre 1959, provvedimenti riportati alla voce Malattie infettive e sociali. Sul riparto del fondo statale per il rimborso delle spese di cura, vedi inoltre l'art. 29, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III.
Vedi infine l'Accordo internazionale per le facilitazioni al personale della marina mercantile nella cura delle malattie veneree, reso esecutivo in Italia col R.D. 11 aprile 1926, n. 1133, riportato a quella stessa voce.
306. Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facoltà di nominare ispettori dermosifilografi per una o più province alla dipendenza dell'autorità sanitaria provinciale.
La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo (255).
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(255) Sui compiti e doveri degli ispettori dermosifilografi provinciali, vedi, ora, l'art. 11, D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
307-308.(256).
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(256) Recavano disposizioni concernenti la vigilanza sanitaria sulle case di meretricio, implicitamente abrogate con l'emanazione della L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.
Sezione VI - Disposizioni per la tutela igienica del baliatico (257)
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309. L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva (258).
L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.
Il podestà revoca l'autorizzazione concessa, quando e accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.
Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (258/a).
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(257) Vedi, anche, il D.P.C.M. 6 gennaio 1919, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
(258) Sull'obbligo dell'esame sierologico del sangue per la lue, vedi ora l'art. 14, L. 25 luglio 1956, n. 837, e l'art. 5, co. I, D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056, riportati alla voce Malattie infettive e sociali.
(258/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
310. Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.
La cura può anche, con l'assenso dell'autorità anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.
Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.
Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.
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311. Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.
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312. Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.
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Sezione VII - Disposizioni per diminuire le cause della malaria (259)
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313. Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno.
Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.
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(259) Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col R.D. 28 gennaio 1935, n 93, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
Per la lotta antimalarica nei comprensori di bonifica, vedi inoltre gli artt. 48-53, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, riportato alla voce Bonifica.
314. In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica.
II comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno.
Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità;, l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (260).
Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.
Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale della amministrazione provinciale (261).
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(260) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
(261) Sui compiti del comitato, vedi l'art. 6, R.D. 28 gennaio 1935, n. 93, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
315. Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai (262) e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal consiglio superiore di sanità;, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.
L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.
Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonché del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.
Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (263).
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(262) Per la definizione di «operai», vedi gli artt. 31 e 46, R.D. 28 gennaio 1935, n. 93, alla voce Malattie infettive e sociali.
(263) Cfr., al riguardo, il R.D.L. 8 marzo 1934, n. 736, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
316. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima.
La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinato in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.
Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.
Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.
Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa (264).
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(264) Per le spese di spedizione del chinino, vedi l'articolo 16, R.D. 28 gennaio 1935, n. 93.
317. Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal Ministero dell'interno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (264/a).
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92.
Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.
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(264/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
318. In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
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319. Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo (265).
In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.
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(265) Per l'attribuzione del servizio antimalarico agli uffici decentrati delle opere pubbliche, vedi l'art. 29, R.D. 28 gennaio 1935, n. 93, alla voce Malattie infettive e sociali.
320. Gli assuntori di opere, indicati nell'articolo 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 (265/a).
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(265/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
321. Gli operai e i coloni, indicati nell'articolo 317 che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.
Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.
In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.
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322. Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi:
1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;
2° da parte del commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358(266);
3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal sottosegretario per la bonifica integrale (267);
4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;
5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92;
6° da parte di altri enti e di privati.
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(266) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale sono stati devoluti i servizi relativi alle migrazioni interne, già trasferiti al soppresso Ministero delle corporazioni, coll'art. 2, lett. h, D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474.
(267) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della bonifica e della colonizzazione.
323. La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo.
Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.
Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione.
I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.
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324. Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro per l'interno.
Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il comitato provinciale per la lotta anti-malarica.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
È in facoltà del prefetto, sentito il comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.
Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (267/a).
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(267/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
325. I regolamenti locali d'igiene e sanità; dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.
Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.
In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.
Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.
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326. Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale (268).
L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.
Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.
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(268) Per i terreni compresi in comprensori di bonifica, cfr. l'art. 50, R.D. 28 gennaio 1935, n. 93, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
327. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.
Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 (268/a), salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.
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(268/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
328. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'azienda del chinino accertati nell'ultimo rendiconto dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi (269).
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(269) Cfr. l'art. 6, R.D.L. 8 marzo 1934, n. 736, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
329. L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (269/a).
Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.
La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo.
Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette (270).
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(269/a) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo del presente articolo 329.
(270) Articolo implicitamente abrogato. Vedi, ora, la L. 11 marzo 1953, n. 160, riportata alla voce Malattie infettive e sociali.
Sezione VIII - Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra (271)
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330. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli artt. 254 e 255.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (268/a).
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(271) Vedi, anche, il regolamento, approvato col R.D. 5 novembre 1903, n. 451, riportato alla voce Malattie infettive e sociali, e, per l'obbligatorietà della spesa, gli artt. 91, lett. C, n. 18 e 144, lett. C, n. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
Sulla tutela igienica del granturco usato nell'alimentazione umana, vedi gli artt. 244-246 del presente testo unico.
(268/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
331. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
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332. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati (271).
I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa (272) e il consiglio provinciale di sanità;.
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(271) Vedi, anche, il regolamento, approvato col R.D. 5 novembre 1903, n. 451, riportato alla voce Malattie infettive e sociali, e, per l'obbligatorietà della spesa, gli artt. 91, lett. C, n. 18 e 144, lett. C, n. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
Sulla tutela igienica del granturco usato nell'alimentazione umana, vedi gli artt. 244-246 del presente testo unico.
(272) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura.
333. Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco di capacità corrispondente ai bisogni locali.
L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.
II prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.
All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
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334. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.
Il podestà forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa.
I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.
La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.
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335. È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
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Sezione IX - Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni.
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336. Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, è stanziata:
a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonché per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'istituto di sanità; pubblica;
b) una somma da erogare per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato (273).
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(273) Vedi, anche, al riguardo, il D.M. 23 febbraio 1960, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.









