
TITOLO V
Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali
Capo III - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali (231/a).
264. I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 (232).
L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.
Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 (232).
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(231/a) Vedi al riguardo, gli artt. 1-16, 67-70 e 71-159 del regolamento di polizia veterinaria, approvato col D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, riportato alla voce Zootecnia.
Vedi, inoltre, la L. 9 giugno 1964, n 615, e il D.M. 16 marzo 1965, riportati alla voce Zootecnia.
(232) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così fissato, da ultimo, dall'art. 6, L. 2 luglio 1988, n. 218, riportata alla voce Zootecnia.
(232) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così fissato, da ultimo, dall'art. 6, L. 2 luglio 1988, n. 218, riportata alla voce Zootecnia.
265. Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.
Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità;, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità; di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento.
L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia (232/a).
L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione (233).
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(232/a) Per la determinazione dell'indennità, vedi l'articolo 70, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
(233) Così sostituito prima dall'art. 1, L. 24 febbraio 1965, n. 108, e poi dall'art. 1, L. 23 gennaio 1968, n. 34. Inoltre, l'articolo unico, L. 7 marzo 1985, n. 98 (Gazz. Uff. 29 marzo 1985, n. 76) ha così disposto:
«Art. un. A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'art. 1 della L. 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità; per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi».
265-bis. Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità;, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanità;.
Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 (233/a) e in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.500.000 (233/a).
Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità; ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione (234).
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(233/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(233/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(234) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 24 febbraio 1965, n. 108.









