
TITOLO V
Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali
Capo II - Delle misure d'igiene contro le mosche.
263. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità; pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali.
Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.
Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:
a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;
b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.
Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia (230/a), e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione (231).
------------------------
(230/a) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
(231) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
In materia, vedi anche il D.C.G. 20 maggio 1928, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.









