
TITOLO V
Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali (224)
Capo I - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo (225)
253. Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore di sanità;, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse (226).
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(224) Sulle malattie sociali, per l'istituzione e disciplina dei centri di difesa, vedi gli artt. 4-9, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, e per le forme morbose da qualificarsi tali, il D.M. 20 dicembre 1961, provvedimenti riportati alla voce Malattie infettive e sociali. Vedi anche le disposizioni del presente testo unico per la lotta contro la tubercolosi (art. 268-283) ed i tumori (art. 336).
(225) Vedi, anche, gli artt. 132-142 e 146-153, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. Per la prevenzione della febbre puerperale, vedi gli artt. 164-167 dello stesso.
(226) Vedi il D.M. 23 aprile 1940, riportato alla voce Malattie infettive e sociali.
254. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000 (226/a), alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso (227).
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(226/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(227) Sulle denunce, cfr. anche gli artt. 129-131, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
255. Le denuncie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestà al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell'interno. Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l'interno.
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256. I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.
Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.
Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (226/a).
Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 1° maggio 1930, n. 680(228); a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni (228/a).
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(226/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(228) Vedi, ora, la L. 6 luglio 1939, n. 1035, e i successivi provvedimenti in materia, riportati alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(228/a) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
257. Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.
Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (228/b).
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(228/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
258. Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.
Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 (228/b).
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(228/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
259. I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'articolo 93 (229).
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(229) Cfr. l'art. 5 del presente T.U. Sui locali d'isolamento, in particolare, vedi gli artt. 146 e 147, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
260. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000 (228/b).
Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.
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(228/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
261. Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa.
Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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262.(230).
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(230) Abrogato dall'art. 20, L. 30 aprile 1962, n. 283, riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). Vedi, ora, l'art. 14 della stessa.









