
TITOLO IV
Della tutela igienica dell'alimentazione dell'acqua potabile e degli oggetti di uso personale
Sezione I - Della vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande
242-243.(219).
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(219) Articoli abrogati dall'art. 20, L. 30 aprile 1962, n. 283, riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di).
Vedi, ora, questa legge, e gli altri provvedimenti in materia, riportati alla stessa voce, nonché alla voci Acque gassate e bibite analcoliche, Birra, Cacao e cioccolato, Caffè e surrogati, Carni, Cereali, Conserve alimentari vegetali, Estratti alimentari, Farine, Pane e pasta, Latte, burro e formaggi, Margarina e grassi idrogenati alimentari, Oli commestibili, Pesca, Vini e aceti e Zootecnia.
Sugli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, in particolare, vedi, ora la L. 29 marzo 1951, n. 327e il D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, riportati alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di).
Cfr. inoltre gli artt. 118-120, 123, 125-127, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
Sui brevetti per invenzioni concernenti alimenti o bevande, cfr. poi gli artt. 32 e 33, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.
Sezione II - Del consumo del granturco per l'alimentazione dell'uomo (220)
244. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 (220/a).
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(220) Vedi, anche, gli artt. 330-335, recanti disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra.
(220/a) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
245. È vietata l'introduzione nel regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 (217/b).
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(217/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
246. Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.
La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 400.000 (217/b).
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(217/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
Sezione III - Dell'igiene dei recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande
247.(221).
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(221) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 30 aprile 1962, n. 283, riportata alla voce Alimenti, bevande, ecc. In materia, vedi, ora, gli artt. 5, lett. f, 10 e 11 di questa legge.
Sezione IV - Dell'acqua potabile
248. Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.
Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene (222).
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(222) Vedi, anche, l'art 128, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, e la L. 9 maggio 1950, n. 307, riportati ai nn. B/I e D/II.
249. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000 (222/a), salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica (223).
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(222/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(223) Vedi gli artt. 439 e 452, c.p. 1931.
Sezione V - Dei colori nocivi alla salute.
250.(223/a).
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(223/a) Vedi nota 221 all'art. 247.
Sezione VI - Dell'uso di alcool diversi dall'etilico.
251. È vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.
Il contravventore, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (223/b).
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(223/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Tuttavia, per effetto dell'art. 16, L. 11 ottobre 1986, n. 713, riportata al n. E/XLII, il presente articolo ha cessato di avere efficacia, a decorrere dal 14 novembre 1986, nei confronti dei prodotti cosmetici.
252. Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente:
a) Le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.
La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.
b) Le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.









