
TITOLO III
Dell'igiene del suolo e dell'abitato
Capo VI - Delle stalle e concimaie (216)
233. Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (212/a).
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(216) Per le stalle di sosta, vedi l'art. 17, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, riportato alla voce Zootecnia.
(212/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
234. Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (216/a).
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(216/a) Ora, camera di commercio.
235. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.
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236. Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 10.000 (217) per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
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(217) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
237. I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.
Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal consiglio provinciale dell'economia corporativa (217/a).
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(217/a) Ora, camera di commercio.
238. Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (217/b).
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(217/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
239. Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento.
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240. La violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura (218), dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.
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(218) Ora, ispettorati provinciali dell'agricoltura.
241. Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in dieci anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo.









