
TITOLO III
Dell'igiene del suolo e dell'abitato
Capo IV - Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni
218. I regolamenti locali di igiene e sanità; stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno (196).
I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.
I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento (197)(198).
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(196) Istruzioni in materia vennero emanate con provvedimento del 20 giugno 1896.
(197) Cfr. la L. 20 marzo 1941, n. 366, riportata alla voce Rifiuti solidi urbani.
(198) Vedi anche gli artt. 89, 91, 97 e 98, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. Per l'adozione dei regolamenti, vedi l'art. 345 del presente T.U.
219. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità; e quello dell'economia corporativa (199), determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.
In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto (200).
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(199) Ora, camera di commercio.
(200) Vedi gli artt. 104 e 105, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I.
220. [I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia (201)] (201/a).
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(201) Cfr. gli artt. 31 e 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150, riportata alla voce Urbanistica.
(201/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nel comma 2 dell'art. 24 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.
221. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità (202).
[Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila (202/a)] (202/b).
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(202) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, riportato alla voce Edilizia, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità.
(202/a) Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto.
(202/b) Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nel comma 3 dell'art. 24 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380/2001.
222. Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero (203).
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(203) Vedi l'art. 100, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
223. Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità; o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.
In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.
Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale (204).
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(204) Vedi gli artt. 106-108, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I.
224. I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località (204/a).
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.
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(204/a) Vedi gli artt. 106-108, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I.
225. Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.
Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il consiglio provinciale di sanità; ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa (205), le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai.
L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse.
Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale (206). Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.
Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno (207).
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(205) Ora, camera di commercio.
(206) Vedi, l'art. 20, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
(207) Vedi, anche, il R.D. 25 luglio 1913, n. 998, riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
226. Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità;.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000 (207/a).
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(207/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera n), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
227. È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.
Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità;, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale (206).
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(206) Vedi, l'art. 20, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
228. I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze.
Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità;.
Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità;.
Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente (208).
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(208) Così sostituito, da ultimo, con l'art. 27, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854; si riporta qui il secondo comma di questo articolo:
«Nulla è innovato al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184».
Attualmente, vedi l'art. 2, co. II, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità;, e la L. 30 luglio 1959, n. 595, riportata alla voce Opere pubbliche.
In materia, vedi inoltre le leggi sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali: L. 3 agosto 1949, n. 589, L. 6 febbraio 1951, n. 126, e L. 15 febbraio 1953, n. 184, riportate alla stessa voce, nonché la L. 30 maggio 1965, n. 574, riportata alla voce Ospedali.
229. I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni.
I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità; quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.
Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità; (209).
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(209) Così sostituito dall'articolo unico, L. 8 novembre 1956, n. 1300.
Vedi, anche, L. 12 marzo 1964, n. 127, che qui si riporta:
«Articolo unico. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella L. 2 giugno 1961, n. 454, nonché le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per territorio».
230. Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanità; i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti.
Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità; i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni (210).
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(210) Vedi, anche, gli artt. 90 e 106, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
Per i piani regolatori comunali, vedi ora gli articoli 7 segg., L. 17 agosto 1942, n. 1150, riportata alla voce Urbanistica.









