
TITOLO III
Dell'igiene del suolo e dell'abitato
Capo II - Delle condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso
203. La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità; o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (185) e il consiglio provinciale di sanità; (186).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (186/a).
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(185) Ora, camera di commercio.
(186) Vedi, anche, l'art. 92, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
(186/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
204. La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale (187), intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il consiglio provinciale di sanità; ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa (185), ed approvato con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni (188).
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(187) Ora, consiglio provinciale.
(185) Ora, camera di commercio.
(188) Vedi, anche, il regolamento generale per la risicoltura, approvato col R.D. 29 marzo 1908, n. 157, che si ritiene tuttora in vigore, riportato alla voce Riso.
I regolamenti speciali, previsti dall'articolo che si annota, sono stati emanati, per la provincia di Pavia, col D.P.R. 2 aprile 1955, n. 1521; per quella di Vicenza, col D.P.R. 25 settembre 1955, n. 1347; per quella di Padova, col D.P.R. 15 novembre 1955, n. 1545; per quella di Vercelli, col D.P.R. 24 gennaio 1956, n. 460; per quella di Cremona, col D.P.R. 31 agosto 1956, n. 1631.
205. Il regolamento deve determinare:
a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.
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206. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.
La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.
Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.
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207. Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.
Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa (188/a).
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(188/a) Ora, camera di commercio.
208. Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il consiglio provinciale dell'economia corporativa (188/a), può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
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(188/a) Ora, camera di commercio.
209. Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore (189).
Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale (189).
Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 (190).
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(189) Commi così sostituiti all'originario co. I dall'articolo 26, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(189) Commi così sostituiti all'originario co. I dall'articolo 26, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(190) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
210. Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.
È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
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211. La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.
La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.
Il contravventore all'obbligo predetto è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 (190).
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(190) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
212. I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.
Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.
Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.
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213. Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.
I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.
In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.
Il contravventore e punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione (190/a)(191).
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(190/a) La misura dell'ammenda è stata così fissata dall'art. 1, L. 15 maggio 1954, n. 262 (vedi nota 191), poi così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione in rassegne è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera n), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Nel testo originario era prevista, per il contravventore, l'ammenda da lire 200 a lire 5.000, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
(191) Vedi, ora, la L. 15 maggio 1954, n. 262, che qui si riporta:
«Art 1. Per l'inosservanza degli artt. 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.
Art 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
214. Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione (190/a)(191).
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(190/a) La misura dell'ammenda è stata così fissata dall'art. 1, L. 15 maggio 1954, n. 262 (vedi nota 191), poi così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione in rassegne è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera n), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Nel testo originario era prevista, per il contravventore, l'ammenda da lire 200 a lire 5.000, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
(191) Vedi, ora, la L. 15 maggio 1954, n. 262, che qui si riporta:
«Art 1. Per l'inosservanza degli artt. 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.
Art 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
215. Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.









