
TITOLO III
Dell'igiene del suolo e dell'abitato (183)
Capo I - Delle condizioni igieniche concernenti il deflusso delle acque.
202. Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene (184).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (184/a) e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere.
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(183) Vedi, anche, la L. 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, riportata al n. D/III.
(184) Cfr. l'art. 88, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
(184/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.









