
TITOLO II
Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria
Capo V - Dell'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.
Sezione I - Disposizioni generali.
143. Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità; pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali (141).
Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità; pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici (142).
Le autorità sanitarie possono, nell'interesse della sanità; pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti (143).
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(141) Per le acque minerali, vedi, anche, gli artt. 1-13 e 22-28, R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, riportato alla voce Acque minerali.
(142) Vedi il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e gli altri provvedimenti riportati alla voce Gas tossici.
(143) Cfr. gli artt. 73-75, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
Sezione II - Delle officine di prodotti chimici e di preparati galenici
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144. L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanità; e della corporazione della chimica (144), tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio (145).
L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
È vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.
Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (145/a).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo (146).
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(144) Ora, soppressa.
(145) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 18 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.
(145/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(146) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 1° maggio 1941, n. 422.
145. Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto.
Se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina è diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.
I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.
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Sezione III - Del commercio di sostanze velenose
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146. Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (146/a).
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (146/b)(147).
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(146/a) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(146/b) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(147) Vedi, anche, l'art. 81, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
147. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.
In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (147/a). A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi (148).
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(147/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(148) Vedi, anche, l'art. 730 c.p.
Sezione IV - Del commercio di sostanze stupefacenti e dei provvedimenti per reprimerne gli abusi
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148-160.(149).
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(149) Abrogati dall'art. 26, L. 22 ottobre 1954, n. 1041, riportata alla voce Stupefacenti.
Sezione V - Della produzione e del commercio di specialità medicinali (150)
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161. Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (147/a).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo (151).
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(150) Vedi, anche, il regolamento, approvato col R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I, e l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
(147/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(151) Così sostituito dall'art. 3, L. 1° maggio 1941, n. 422.
162. Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.
La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.
La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.
Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.
La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.
La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.
Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare:
a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;
b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.
Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità (152).
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(152) Così sostituito dall'art. 4, L. 1° maggio 1941, n. 422.
163. Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino:
a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.
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164. L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.
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165. Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno.
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166. Le specialità medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.
A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione (153).
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(153) Cfr. gli artt. 29 e 30, R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I.
167. È data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità;, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.
È data altresì facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità;, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela (154).
Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità;, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.
I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista (154)(155).
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(154) Vedi la nota 120 all'art. 124. Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 16 maggio 1966, riportato al n. F/X.
(154) Vedi la nota 120 all'art. 124. Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 16 maggio 1966, riportato al n. F/X.
(155) Così sostituito dalla L. 7 novembre 1942, n. 1528.
168. I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (155/a).
A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata prodotta la specialità.
Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si trovi e può ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.
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(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
169. Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 (155/a), e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 400.000 a 1.200.000 (155/a) e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni.
In caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113 (155/b).
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(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(155/b) Vedi, anche, l'art. 41, R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I.
170. Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (155/a)(155/c).
[La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.] (155/d).
Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta (155/e)(155/c).
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(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(155/c) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, riportato al n. E/LVI.
(155/d) Comma soppresso dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, riportato al n. E/LVI.
(155/e) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
(155/c) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, riportato al n. E/LVI.
171. Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000 (155/a)(155/c).
[La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.] (155/d).
Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta (155/c).
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia (155/e).
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(155/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(155/c) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, riportato al n. E/LVI.
(155/d) Comma soppresso dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, riportato al n. E/LVI.
(155/c) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, riportato al n. E/LVI.
(155/e) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
172. Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.
Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.
Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (156).
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(156) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
173. È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 (156)(156/a).
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(156) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
(156/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
174. Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.
Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse (157).
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(157) È tuttora in vigore il regolamento approvato col R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I. Vedi, anche, le disposizioni contenute nei provvedimenti relativi ai singoli tipi di specialità, riportati sub F.
Sulla pubblicità, cfr. l'art. 201, comma III, del presente testo unico.
175. Il parere del consiglio superiore di sanità; deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale.
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176. A cura del Ministro dell'interno è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.
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177. È fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero, indicato nell'articolo precedente (158).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000 (156/a).
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(158) Vedi, anche, l'art. 44, R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I.
(156/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
178. I produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al presente testo unico (159).
Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento (160).
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(159) Vedi, ora, il n. 16 della tabella allegata A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).
(160) Vedi l'art. 45, R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportato al n. F/I.
179. Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità;, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.
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Sezione VI - Della fabbricazione e vendita e dell'impiego dei sieri, vaccini e prodotti assimilati e della preparazione degli autovaccini (156)(161)
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180. Nessuno può fabbricare senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso (162).
La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria comunale.
Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità;, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell'istituto di sanità; pubblica, per verificarne l'innocuità, la purezza ed eventualmente l'efficacia (163).
La spesa del controllo è a carico del produttore.
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(156) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
(161) Vedi, anche, il R.D. 18 giugno 1905, n. 407, e gli artt. 31-38, R.D. 3 marzo 1927, n. 478, riportati ai nn. G/I e F/I.
Per la raccolta, nei pubblici macelli, di sangue, organi e ghiandole, vedi i DD.MM. 17 febbraio 1929 e 1
° febbraio 1939, riportati ai nn. G/III e G/V.
Per la trasfusione, conservazione e preparazione del sangue umano, vedi il D.M. 13 dicembre 1937, riportato alla voce Associazione nazionale volontari del sangue, e l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958, reso esecutivo in Italia con L. 23 febbraio 1961, n. 340, riportata al n. A/IV.
Infine, sul siero antidifterico vedi l'Accordo di Parigi del 1° agosto 1930, approvato con R.D. 25 maggio 1931, n. 864, riportato al n. A/II.
(162) Sul catgut per uso chirurgico, vedi il D.A.C.I.S. 23 marzo 1951, riportato al n. G/IX; sull'acido paraminosalicilico, il D.A.C.I.S. 9 marzo 1949, riportato al numero G/VIII.
(163) Vedi i DD.MM. 14 ottobre 1923 e 10 gennaio 1932, nonché il D.C.G. 31 luglio 1941, riportati ai nn. G/II, G/IV e G/VI, nonché i provvedimenti successivi concernenti i singoli tipi di vaccino, riportati sub G.
181. Lo smercio nel regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, può essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del consiglio superiore di sanità;, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.
È salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero.
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182. I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione (164).
Il parere del consiglio superiore di sanità; deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180.
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(164) Cfr., per i prodotti vitaminici, il D.A.C.I.S. 16 luglio 1951, e, per i fermenti lattici, il D.M. 23 ottobre 1958, riportati ai nn. G/X e G/XIV.
183. Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.
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184. L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonché di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l'interno (164/a), sentito il consiglio superiore di sanità;, anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilità del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso.
Dell'applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.
Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale.
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(164/a) Per le specialità curariche, cfr. l'art. 1, comma III, D.A.C.I.S. 30 giugno 1951, e per le preparazioni contenenti enzimi proteolitici, l'art. 3, D.M. 16 maggio 1966, riportati ai nn. F/IV e F/X.
185. Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente.
Il prefetto dà comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podestà, al capo dell'amministrazione interessata.
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186. La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione dal Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato (165).
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(165) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
187. Il Ministero dell'interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli artt. 180, 181 e 182.
Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del regno.
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188. Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 (165/a) e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (165/a).
Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.
Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.
Il provvedimento del prefetto è definitivo (165/b).
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(165/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(165/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(165/b) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riportato al n. F/XXII.
Sezione VI-bis - Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici (166)
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188-bis. [Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (166/a).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto è definitivo] (166)(166/b).
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(166) Sezione aggiunta dall'art. 5, L. 1° maggio 1941, n. 422.
(166/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(166) Sezione aggiunta dall'art. 5, L. 1° maggio 1941, n. 422.
(166/b) Abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, riportato al n. E/LIII.
Sezione VII - Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici (167)
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189. [I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno (168)] (168/a).
[Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno (168)] (168/a).
Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 (168/b).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
Il provvedimento del prefetto è definitivo (169).
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(167) Sezione così sostituita dall'art. 6, L. 1° maggio 1941, n. 422. Per il regolamento d'esecuzione, vedi il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, riportato al n. H/XXVI.
(168) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 19 della tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative.
(168/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, riportato al n. H/XLIX, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(168) Per la tassa di concessione governativa, vedi il n. 19 della tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative.
(168/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, riportato al n. H/XLIX, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(168/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(169) Vedi, anche, le disposizioni regolamentari recate in materia dal R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112, riportato al n. H/I.
Sezione VIII - Della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma destinati ai lattanti: poppatoi, capezzoli artificiali e simili
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190. È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli;
b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.
Il contravventore a tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (166/a).
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(166/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
191. La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tettarelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.
Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.
Il contravventore a tali prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (166/a).
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(166/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
Sezione IX - Dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori, negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti
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192. Spetta all'autorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti.
L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità; e il consiglio di Stato (170).
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(170) Emanate col R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, riportato alla voce Ospedali. In materia, vedi, anche, la L. 10 marzo 1955, n. 97, e la L. 10 maggio 1964, n. 336, riportate alla stessa voce.
Sui manicomi, vedi poi la L. 14 febbraio 1904, n. 36 e il R.D. 16 agosto 1909, n. 615, riportati alla voce Manicomi e alienati.
193. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità; (171).
L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede (172).
Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 (172/a).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
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(171) Per gli ambulatori, vedi, ora, l'art. 23, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III.
Vedi, anche, gli artt. 83-87, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
(172) Artt. 86, 108 e 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(172/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
Sezione X - Degli stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. - Delle acque minerali naturali ed artificiali (173)
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194. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, tisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità; (174).
Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (174/a).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo (173)(174/b).
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(173) Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col R.D. 28 gennaio 1935, n. 145, e riportato al n. I/I.
(174) Sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini, cfr. gli artt. 14-18 e 29-31, R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, riportato alla voce Acque minerali.
Per l'autorizzazione all'apertura degli stabilimenti balneari, vedi, ora, l'art. 24, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III.
(174/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(173) Vedi, anche, il regolamento per l'applicazione, approvato col R.D. 28 gennaio 1935, n. 145, e riportato al n. I/I.
(174/b) Vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata al n. R/I.
195. Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto.
Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive (175).
Il contravventore alle disposizioni predette è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (175/a)(175/b)(175/c).
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(175)L. 3 dicembre 1922, n. 1636; vedi anche il regolamento di esecuzione, approvato col D.M. 10 giugno 1924 (Gazz. Uff. 17 luglio 1924, n. 167): trattasi di provvedimenti in gran parte superati. Cfr. anche gli artt. 95-99 e 141-142, D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, riportato alla voce Energia nucleare.
(175/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(175/b) Vedi nota 173 all'art. 194.
(175/c) Vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata al n. R/I.
196. L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico (176).
I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.
La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici (175/c).
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(176) Vedi, ora, i nn. 25 e 26 della tabella alleg. A, al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).
(175/c) Vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata al n. R/I.
197. È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico (177) ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista (178).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (175/a).
La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti (175/c).
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(177) Vedi l'art. 386.
(178) Vedi l'art. 178 del T.U. 1933 delle leggi sull'istruzione superiore, e la L. 26 gennaio 1942, n. 78, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(175/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(175/c) Vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata al n. R/I.
198. I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000 (178/a)(175/c).
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(178/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(175/c) Vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata al n. R/I.
199. Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.
L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione nel regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 1.000.000 (175/a).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo (179).
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(175/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(179) Vedi la nota 141 all'art. 143.
200. La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.
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Sezione XI - Della pubblicità in materia sanitaria
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201. È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (180).
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta (181) competente per territorio.
È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali (181/a).
La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 (181/b)(182).
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(180) Sulla licenza per la pubblicità concernente ambulatori, vedi, ora, l'art. 25, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III.
(181) Ora, Ordine dei medici.
(181/a) Vedi, anche, il D.M. 19 marzo 1980, riportato al n. C/XX.
(181/b) Comma così modificato prima dall'art. 70, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 271 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2002, n. 291). Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto D.Lgs. n. 507 del 1999. Successivamente, il presente comma era stato sostituito dall'art. 2, D.L. 3 marzo 2003, n. 32, non convertito in legge.
(182) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 1° maggio 1941, n. 422.









