
TITOLO II
Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria
Capo IV - Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (137)
140. Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime (138).
I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (139).
La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (139/a).
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(137) Vedi l'art. 99, comma terzo del presente testo unico, e la nota ad esso posta.
(138) Sulle scuole per infermieri generici, vedi, anche, la L. 29 ottobre 1954, n. 1046, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(139) Resta in vigore il regolamento approvato col R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
Per la distinzione delle mansioni degli infermieri generici da quelle delle infermiere professionali, vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, riportato alla stessa voce.
(139/a) Con DD.PP.RR. 28 gennaio 1970, n. 1454 e 25 settembre 1970, n. 1461 (Gazz. Uff. 1° giugno 1971, n. 137 e 7 giugno 1971, n. 143) sono state istituite scuole per il rilascio di licenze di odontotecnico presso gli Istituti professionali di Stato di S. Benedetto del Tronto e «G. Giorgi» di Avellino. Con altro D.P.R. 24 novembre 1970, n. 1453 (Gazz. Uff. 31 maggio 1971, n. 136) è stato istituito un corso serale per ottici presso l'Istituto professionale di Stato «Edmondo De Amicis» di Roma. Con DD.PP.RR. 3 novembre 1970, n. 1476 (Gazz. Uff. 3 luglio 1971, n. 166), 9 dicembre 1970, n. 1472 (Gazz. Uff. 28 giugno 1971, n. 161) e 9 dicembre 1970, n. 1481 (Gazz. Uff. 3 luglio 1971, n. 175) sono state istituite scuole per il rilascio di licenze di odontotecnico rispettivamente presso gli Istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato di Trieste, «Paolo Gaslini» di Genova-Bolzaneto e «A. Volta» di Venezia-Mestre. Con D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1480 (Gazz. Uff. 12 luglio 1971, n. 174) è stata istituita una scuola per il rilascio della licenza di ottico presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G.L. Bernini» di Napoli. Con altri due DD.PP.RR. 14 febbraio 1970, n. 1484 e 16 ottobre 1970, n. 1486, sono state istituite scuole per il rilascio della licenza di odontotecnico presso gli Istituti professionali «Casanova» di Napoli e per l'industria e l'artigianato di Livorno. Con D.P.R. 9 gennaio 1971, n. 724, è stata istituita una scuola per il rilascio delle licenze di odontotecnico presso l'Istituto professionale «A. Volta» di Venezia-Mestre. Con D.P.R. 19 maggio 1971, n. 1429, è stata istituita una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Ernesto Ascione» di Palermo. Con D.P.R. 16 settembre 1971, n. 979, è stata istituita una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto tecnico industriale «E. Fermi» di Perugia.
Presso lo stesso istituto «E. Fermi» di Perugia il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 983, ha istituito una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico. Con D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1151, è stata istituita una scuola per odontotecnici presso l'istituto per le arti ausiliarie sanitarie di Milano.
141. Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo precedente o dell'attestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un'arte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 (139/b).
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
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(139/b) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
142. Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico (140).
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(140) Vedi, ora, il n. 224 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).









