
TITOLO II
Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria
Capo III - Delle professioni sanitarie
Sezione I - Delle infermiere diplomate (130).
130. Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanità;, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale (131).
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(130) Vedi, anche, la L. 19 luglio 1940, n. 1098, recante disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. Per la determinazione delle mansioni, vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, riportato alla stessa voce.
(131) Cfr. il R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
131. Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere.
Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità; ed il consiglio di Stato.
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132. Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità;, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime (132).
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(132) Approvati i programmi con D.M. 30 settembre 1938, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
133. Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale.
Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.
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134. Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno.
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135. Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente (133).
Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.
Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
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(133) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1956, n. 1420. Veramente, tale legge fa riferimento all'art. 8, R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832, sull'istituzione di scuole-convitto professionali per infermiere, ma il decreto è stato interamente trasferito nel presente testo unico, e all'art. 8 di quello corrisponde esattamente l'art. 135 di questo. Vedi, anche, l'art. 20, R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
136. Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.
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137. Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'art. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.
Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente.
Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.
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138. Per la costruzione delle scuole prevedute negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il Ministero dell'interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.
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Sezione II - Delle levatrici (134)
139. La levatrice deve richiedere l'intervento del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera (135).
In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda fino a lire 100.000 (135/a) e nei casi gravi, anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme (136).
La trasgressione a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (136/a).
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(134) Ora, «ostetriche» per l'art. 3, R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
Per l'ordinamento delle scuole di ostetricia vedi, oltre al decreto appena indicato, il R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128 e il R.D. 24 luglio 1940, n. 1630, riportati alla stessa voce.
(135) Sull'esercizio professionale delle ostetriche, vedi il R.D. 26 maggio 1940, n. 1364 e il D.M. 11 ottobre 1940, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(135/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(136) Vedi, al riguardo, il R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127 e il D.A.C.I.S. 8 ottobre 1953, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(136/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.









