
TITOLO II
Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria
Capo I - Dell'esercizio delle professioni sanitarie.
99. È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice (93), assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (94).
È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo (95).
La vigilanza si estende:
a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.
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(93) Vedi la nota 134 all'epigrafe della sez. II, capo III, titolo II.
(94) Sugli ordini e collegi professionali, vedi il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché la L. 29 ottobre 1954, n. 1049, provvedimenti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
Sugli onorari medici, vedi la L. 21 febbraio 1963, n. 244, e la tariffa approvata col D.P.R. 28 dicembre 1965, numero 1763, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(95) Per le arti di maniscalco e castrino, vedi il R.D. 25 novembre 1937, n. 2653; per quella di puericultrice, gli artt. 12-14, L. 19 luglio 1940, n. 1098; per quella di tecnico di radiologia medica, la L. 4 agosto 1965, n. 1103, provvedimenti tutti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
100. Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni (96).
Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale (97)(97/a).
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurgi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari (97/b).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (97/c)(97/d).
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(96) Per i medici, veterinari e farmacisti, cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ed i provvedimenti sugli esami di abilitazione, riportati alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
Per le professioni ausiliarie, vedi gli artt. 130-138 del presente testo unico, ed i provvedimenti sulle scuole e collegi-convitto, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(97) Per la tassa di concessione, vedi il n. 204 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).
Vedi, anche, gli artt. 65 e 66, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
(97/a) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.
(97/b) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.
(97/c) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(97/d) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.
101. Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.
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102. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (97/c).
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(97/c) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso (98);
b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.
La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale (99);
c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme (100);
d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità; pubblica;
f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.
La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento (99)(101).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (102).
L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.
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(98) Vedi gli artt. 1-3, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, riportato alla voce Polizia mortuaria.
(99) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194, riportata alla voce Maternità ed infanzia.
(100) Vedi il R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(99) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194, riportata alla voce Maternità ed infanzia.
(101) Lettera aggiunta dalla L. 12 marzo 1942, n. 427.









