
TITOLO I
Capo VIII - Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia.
82. L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.
Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità; e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.
Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione (78).
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(78) Vedi anche, al riguardo, il R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, riportato al n. C/II.
83. Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.
Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.
Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti.
Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.
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84. Il rettorato provinciale (79) delibera il regolamento (80) e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale.
Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal preside (79) in seguito a pubblico concorso.
Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale (79) per promozione in seguito a concorso interno; il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.
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(79) Ora, Consiglio provinciale.
(80) Sul regolamento, è obbligatorio il parere del Comitato provinciale di sanità;: vedi l'art. 11, n. 6, D.P.R. 10 11 febbraio 1961, n. 257.
(79) Ora, Consiglio provinciale.
(79) Ora, Consiglio provinciale.
85. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale (81).
In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36 (82).
Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni d'età (83).
Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:
1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;
2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici; a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
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(81) Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, vedi gli artt. 15 e 19, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III; per altre disposizioni su tali concorsi, vedi l'art. 18, co. I, dello stesso e gli artt. 67-78, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(82) Commi sostituiti all'originario primo comma dall'art. 14, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(83) Il limite d'età, già elevato a 35 anni dall'articolo unico, L. 2 febbraio 1960, n. 41, è ora quello fissato dalla L. 5 marzo 1961, n. 201, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
Sul titolo di studio, vedi la L. 21 giugno 1964, n. 465, riportata alla voce Farmacie e farmacisti.
86. Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltà, e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale (84).
Detto personale acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.
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(84) Comma così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
87. Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto.
Al detto personale è, inoltre, vietato:
a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;
b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;
c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.
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88. Per le indagini di interesse privato eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti.
Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto.
Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità;, i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità; pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione (85).
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
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(85) Commi sostituiti all'originario comma II dall'art. 17, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
89. Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.
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90. Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli artt. 74, 75 e 76.
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'art. 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'amministrazione provinciale.
La commissione di disciplina per detto personale è composta del viceprefetto, presidente, di due membri del consiglio provinciale di sanità; designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia (86) e di un rappresentante designato dall'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (87), competente per territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli artt. 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico-micrografico, e alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica (88).
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(86) Ora, presidente della giunta provinciale.
(87) Ora, ordine professionale.
(88) Sul limite d'età per il collocamento a riposo, vedi inoltre la L. 20 dicembre 1962, n. 1751, riportata nella nota 49 all'art. 47.
91. I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia.
La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto.
Essi:
a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;
c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.
Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comunali.
Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.
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92. Le province hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.
Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità; e la giunta provinciale amministrativa può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.
Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.
Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni eventualmente esonerati dal contributo.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità; e il Consiglio di Stato (89).
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(89) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico.
93. Le province hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.
Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità; e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone la estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.
Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità; ed il Consiglio di Stato.
Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati (89).
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(89) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico.
94. L'amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare (90) per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'art. 281 del presente testo unico.
Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori antirabbici, per le persone ammesse all'assistenza gratuita, a norma dell'art. 55 (89).
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(90) Vedi gli artt. 269 e segg. del presente testo unico.
(89) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico.
95. Ai servizi indicati negli artt. 92, 93 e 94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale (91).
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(91) Artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
96. Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli artt. 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici-sanitari comunali (92).
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(92) Per le disposizioni sui concorsi, vedi gli artt. 20 e 21, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III, e l'art. 80, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. Sul limite d'età per l'ammissione ai concorsi, vedi la L. 5 marzo 1961, n. 201, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali, e su quello per il collocamento a riposo, la L. 20 dicembre 1962, n. 1751, riportata nella nota 49 all'art. 47.
97. Salva la competenza amministrativa del preside (92/a) o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende il medico provinciale.
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(92/a) Ora, presidente della giunta provinciale.
98. Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia.
Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il consiglio provinciale di sanità;.









