
TITOLO I
Capo VII - Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni.
Sezione I - Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni.
33. I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi (33).
Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questi articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale (34), in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità;, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari (35).
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(33) Per i servizi di medicina scolastica, in particolare, vedi gli artt. 9-18, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.
(34) Artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla Comuni e province. Vedi anche gli artt. 1-14, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I.
(35) Tale regolamento non è stato emanato: in materia, vedi il R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I, nelle poche disposizioni che possono ritenersi ancora in vigore. Per l'incarico temporaneo delle funzioni di ufficiale sanitario, in particolare, cfr. l'art. 95 di esso.
34. L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia (36).
Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso (37)(38).
Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato trentadue anni (39) di età, e indipendentemente dal limite predetto:
a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità; pubblica;
b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltà di medicina e chirurgia;
c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medicomicrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi (40)(41).
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(36) Vedi gli artt. 1-28, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(37) Vedi anche gli artt. 30-33, R.D. 11 marzo 1935, n. 281.
(38) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(39) Su questo limite di età, già elevato a 35 anni da L. 30 dicembre 1958, n. 1174, vedi, ora, L. 5 marzo 1961, n. 201, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(40) Sull'esenzione dal limite d'età, vedi anche l'articolo 5, co. III, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, la L. 2 agosto 1957, n. 676, e la L. 21 giugno 1964, n. 466, provvedimenti tutti riportati alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(41) Comma così sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 219.
35. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità; previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.
Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità; pubblica.
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36. Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi (42).
La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.
È in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.
Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto (42/a).
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(42) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(42/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
37. La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità;, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.
Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.
I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti artt. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.
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38. L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente (43).
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento (43):
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(43) L'attuale formula della promessa e del giuramento, previste dagli artt. 3 e 6, L. 23 dicembre 1946, n. 478, è la seguente: «Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».
(43) L'attuale formula della promessa e del giuramento, previste dagli artt. 3 e 6, L. 23 dicembre 1946, n. 478, è la seguente: «Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».
39. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini (44).
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(44) Vedi, ora, l'art. 4, n. 2, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità;, e l'art. 2, co. I, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
40. L'ufficiale sanitario:
a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale;
c) denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;
d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità; pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
e) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;
f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale (45).
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(45) Vedi anche l'art. 2, co. II e III, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
41. Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10 (46). È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso enti locali.
Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale (47).
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(46) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Per le tabelle attualmente in vigore, vedi il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, ivi riportato.
(47) Così sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 1963, n. 151.
42. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità;, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità; pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione (48).
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(48) Comma sostituito agli originari due cpv. dell'articolo, dall'art. 7, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
43. Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.
La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.
Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma.
Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.
La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:
comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.
Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.
La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria (48/a).
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(48/a) Così sostituito dall'art. 1, L. 20 aprile 1971, n. 309 (Gazz. Uff. 8 giugno 1971, n. 144).
44. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:
a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
d) la revoca;
e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.
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45. Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti all'interessato, è concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanità;, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.
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46. In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.
La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie o dai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.
All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.
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47. L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età (49).
Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità;, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il consiglio superiore di sanità;.
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(49) In deroga a tale limite d'età, vedi, oltre all'articolo 364 del presente testo unico, la L. 24 luglio 1954, n. 596, che qui si riporta:
«Articolo unico. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli artt. 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato».
Le disposizioni di tale legge sono state estese ad altre categorie di sanitari addetti, agli enti locali, o ad istituzioni da essi dipendenti:
1) Con L. 20 dicembre 1962, n. 1751: ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione, alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia.
2) Con L. 6 ottobre 1964, n. 982: ai sanitari degli ospedali psichiatrici.
3) Con L. 13 luglio 1965, n. 840: ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.
Per i sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari, vedi la legge interpretativa 3 febbraio 1964, n. 22, riportata nella nota 247 all'art. 278 del presente testo unico.
Sul limite d'età degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, peraltro, è ora in vigore la L. 7 maggio 1965, n. 459, che qui si riporta:
«Articolo unico. Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età».
Successivamente l'art. un., L. 2 aprile 1968, n. 517 (Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114), interpretando autenticamente la L. 7 maggio 1965, n. 459, ha disposto:
«Articolo unico. Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla L. 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali». Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 398 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. un., L. 7 maggio 1965, n. 459, nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'art. un., L. 26 dicembre 1962, n. 1751.
48. L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:
a) quando perda la cittadinanza;
b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
È, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune (50).
Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.
In ogni caso indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale.
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(50) Vedi però l'art. 40 della Costituzione.
49. Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.
L'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
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50. L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo, può essere dispensato dall'impiego.
All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
La dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento definitivo.
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51. Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.
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52. Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
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53. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
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54. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell'Amministrazione comunale (51).
La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco (52).
Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà (53), salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto.
Per tale personale funziona la commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.
Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della giuria provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari (54).
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(51) Per la composizione delle commissioni di concorso, vedi l'art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III, e per le norme generali sulle materie e programmi d'esame, l'art. 18, co. I, dello stesso.
Sui concorsi, vedi inoltre gli artt. 60 e 63, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, e sul limite d'età per l'ammissione ai concorsi, la L. 5 marzo 1961, n. 201, provvedimenti riportati alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(52) Commi così sostituiti all'originario primo comma dall'art. 10, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(53) Ora, Consiglio comunale.
(54) Comma aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. In particolare, per il collocamento a riposo, vedi l'art. 364 del presente testo unico, e la L. 20 dicembre 1962, n. 1751, riportata nella nota 49 all'art. 47.
Sezione II - Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica.
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55. L'assistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici (55) liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice (55) condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri (56).
Dove risiedono più medici e più levatrici (55), il comune stipendia uno o più medici-chirurghi, una o più levatrici (55), secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.
I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.
Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla (57).
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(55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.
(55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.
(56) Quanto alle ostetriche, cfr. anche il regolamento per l'esercizio professionale, approvato con R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.
(55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico.
(57) Vedi gli artt. 15-25 e 62-71, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I.
Sugli armadi farmaceutici, vedi gli artt. 47-56 dello stesso.
56. I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.
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57. Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.
Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
L'assunzione dell'incarico è obbligatoria.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000 (58).
Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso.
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(58) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
58. Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli artt. 67 e 70.
Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli artt. 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa.
Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune.
Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74.
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Sezione III - Dell'assistenza e vigilanza veterinaria (59).
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59. I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.
I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo articolo 346, l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti.
Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita (60).
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(59) Cfr. ora gli artt. 3-7, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
(60) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
60. Il prefetto (61) ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'art. 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.
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(61) Ora, veterinario provinciale.
61. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
Il prefetto (61) entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità;, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità; pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione (62).
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(61) Ora, veterinario provinciale.
(62) Comma sostituito agli originali due cpv. dall'articolo 9, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
62. Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto.
La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria.
Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati (62/a).
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(62/a) Comma aggiunto dell'art. 2, L. 20 aprile 1971, n. 309 (Gazz. Uff. 8 giugno 1971, n. 144).
Sezione IV - Dei consorzi sanitari.
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63. I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico-chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'articolo 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.
Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso.
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64. Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati.
Quando si verifichi l'unione in consorzio di più condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano già conseguito la stabilità (63). Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennità una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilità.
I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di età.
Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianità di servizio.
Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.
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(63) Su questo concorso, vedi anche gli artt. 58 e 59, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
65. La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere (64).
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(64) Vedi gli artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. Vedi anche gli artt. 1-14, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I.
Sezione V - Disposizioni comuni ai sanitari condotti.
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66. Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità;, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione (65).
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(65) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 15 febbraio 1963, n. 151.
67. Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità; con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge (66). In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19(67), e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.
Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale e dal veterinario provinciale (67/a).
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(66) Vedi il D.M. 22 giugno 1964, riportato al n. C/IV.
(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Per le tabelle attualmente vigenti, vedi il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, ivi riportato.
(67/a) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 15 febbraio 1963, n. 151.
68. La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà (68), o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età (69).
Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva.
Il prefetto (70) indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
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(68) Ora, consiglio comunale, per l'art. 131, n. 2, R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, riportato alla voce Comuni e province.
(69) Sul limite d'età attualmente in vigore, vedi le note 39 e 40 all'art. 34. Per le ostetriche condotte, vedi anche la L. 20 novembre 1942, n. 1670, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.
69. Il prefetto (70) nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.
La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto (70), il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco e alla rappresentanza consorziale, per la nomina.
Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico.
I provvedimenti del prefetto (70) adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso (71)(72).
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(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.
(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.
(70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296.
(71) Per altre disposizioni sui concorsi, vedi gli artt. 34-56, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(72) Così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
70. Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell'art. 38.
Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.
Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.
Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.
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71. La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente.
Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
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72. Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
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73. Nel caso di unificazione di due o più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità (73).
Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.
Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64.
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(73) Su questo concorso, vedi anche gli artt. 58 e 59, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
74. Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44.
Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice-prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del consiglio provinciale di sanità; designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta (74), competente per territorio.
Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni (75), si applicano anche ai sanitari condotti.
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(74) Ora, Ordine dei medici o dei veterinari.
(75) Vedi l'art. 249, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
75. Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.
Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della commissione di disciplina.
Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.
Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso.
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76. Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età (76).
Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del consiglio provinciale di sanità;.
Le disposizioni contenute negli artt. 48, 49, 50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale.
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(76) Vedi l'art. 364 del presente testo unico, e le leggi 24 luglio 1954, n. 596 e 7 maggio 1965, n. 459, riportate nella nota 49 all'art. 47.
77. Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del consiglio superiore di sanità;.
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78. L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.
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79. Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate.
Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso i provvedimenti d'ufficio della giunta provinciale amministrativa.
Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore.
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80. L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
L'obbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.
Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di danaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.
L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto a beneficio della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
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81. Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (77).
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(77) Vedi i provvedimenti relativi, riportati alla voce Pensioni civili, militari e di guerra.
Sull'opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, vedi la L. 7 luglio 1901, n. 306, e il D.Lgt. 17 maggio 1917, n. 1058, riportati ai nn. O/I e O/II.









