
TITOLO I
Capo VI - Dell'ufficio sanitario provinciale (20).
Sezione I - Del medico provinciale.
24. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità; pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità; per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità; pubblica;
g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali (21);
l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità; pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.
Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto (22).
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(20) Vedi nota 6 all'art. 2 del presente testo unico.
(21) Vedi nota L. 12 giugno 1931, n. 924, riportata al numero M/I.
(22) Cfr. ora gli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità; e l'art. 1, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
Per le innovazioni con essi introdotte, i poteri di proposta e consultivi previsti dall'articolo che si annota sono sostituiti da poteri deliberativi.
Vedi inoltre, al riguardo, l'art. 20 del regolamento generale sanitario del 1901, riportato al n. B/I.
25. Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità; (23).
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(23) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. Per il compenso agli incaricati, vedi L. 18 ottobre 1961, n. 1278, riportata alla voce Ministero della sanità;. Cfr. inoltre l'art. 21, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I.
Sezione II - Del veterinario provinciale.
26. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:
a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità; pubblica;
d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per l'applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia (24).
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(24) Cfr. ora l'art. 1, u. co., D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264, riportato al n. C/III.
27. Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità dal bestiame in essa esistente lo richiedano (24).
Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità; (25).
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(24) Cfr. ora l'art. 1, u. co., D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264, riportato al n. C/III.
(25) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. Vedi anche nota 23 che precede.
Sezione III - Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti (26).
28. Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità;.
Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità;, marittima e nelle stazioni di sanità; marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità; pubblica.
Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.
Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.
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(26) Vedi anche i provvedimenti riportati alla voce Sanità di frontiera sulla difesa contro le malattie quarantenarie, il regolamento sanitario internazionale, reso esecutivo in Italia con la L. 31 luglio 1954, n. 861.
29. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità; marittima (27).
Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso (28).
Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.
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(27) Approvato con R.D. 29 settembre 1895, n. 636, e riportato alla voce Sanità di frontiera.
(28) Vedi ora l'art. 1238 c. nav.
30. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.
Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratassa di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni (29).
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(29) Vedi ora la L. 9 febbraio 1963, n. 82 riportata alla voce Marina mercantile.
31. Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica (30).
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(30) Approvato con R.D. 2 maggio 1940, n. 1045, e riportato alla voce Sanità di frontiera.
32. Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto (31).
Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.
Debbono proibire del pari l'uscita dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.
La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.
È fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.
Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto.
I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso (32).
Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità; rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza (32/a).
Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità; con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (32/a).
L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità; ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali (32/a).
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(31) Cfr. ora l'art. 8, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
(32) Vedi gli artt. 45-62 del regolamento di polizia veterinaria, approvato col D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e provvedimenti in materia, riportati alla voce Zootecnia.
(32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).
(32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).
(32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46).









