
TITOLO I
Capo II - Della direzione generale della sanità; pubblica (12).
6. La direzione generale della sanità; pubblica e costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità; pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità; pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno (12).
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(12) Vedi la nota 3 all'epigrafe di questo titolo. Per l'attuale posizione dell'Istituto superiore di sanità;, vedi l'art. 3, u. co., L. 13 marzo 1958, n. 296, e per le funzioni ad esso affidate, l'art. 1, L. 20 giugno 1952, n. 724, riportata alla voce Ministero della sanità;.
(12) Vedi la nota 3 all'epigrafe di questo titolo. Per l'attuale posizione dell'Istituto superiore di sanità;, vedi l'art. 3, u. co., L. 13 marzo 1958, n. 296, e per le funzioni ad esso affidate, l'art. 1, L. 20 giugno 1952, n. 724, riportata alla voce Ministero della sanità;.
7. L'istituto di sanità; pubblica (13) comprende i seguenti reparti:
1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità; pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità; pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità; pubblica;
6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati (14).
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(13) Ora, Istituto superiore di sanità;, così mutata l'originaria denominazione dall'art. 1, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265. Sull'attuale struttura e ordinamento dell'Istituto, vedi il R.D. 1° luglio 1937, n. 1543 e la L. 20 giugno 1952, n. 724, provvedimenti riportati alla voce Ministero della sanità;. Un laboratorio di microbiologia e uno di parassitologia erano già previsti dall'art. 20, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 811.
(14) Seguiva altro comma, soppresso dall'art. 1, R.D.L. 28 febbraio 1935, n. 212.
8. Nell'istituto di sanità; pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità; pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato (15).
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(15) Vedi ora, in proposito, la L. 6 dicembre 1964, n. 1331, riportata alla voce Ministero della sanità;.
Sul conferimento di borse di studio, cfr. la L. 6 dicembre 1964, n. 1332, ivi riportata.
9. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità; pubblica (16), sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità; e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità;, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità; pubblica (16) può intervenire ai lavori di detta commissione.
Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità; pubblica (17), di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.
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(16) Ora, Ministro e Ministero della sanità;.
(16) Ora, Ministro e Ministero della sanità;.
(17) Ora, un funzionario delle carriere del Ministero della sanità;, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata.
10. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità; pubblica (17/a), il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
L'importo delle tasse è devoluto all'erario.
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(17/a) Vedi nota 13 all'art. 7.
11. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'istituto di sanità; pubblica (17/a) da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
L'istituto di sanità; pubblica (17/a), previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa (18).
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(17/a) Vedi nota 13 all'art. 7.
(17/a) Vedi nota 13 all'art. 7.
(18) Vedi ora, al riguardo, il D.M. 5 settembre 1947, riportato al n. G/VII.









