
TITOLO I
Ordinamento e attribuzioni dell'amministrazione sanitaria (3)
Capo I - Organizzazione dei servizi e degli uffici.
1. La tutela della sanità; pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità; pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno (4).
------------------------
(3) In generale, si ricorda che, con D.Lgt. 12 luglio 1945, n. 417, fu istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;, al quale vennero trasferite, col D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446 tutte le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno in forza del presente testo unico e delle altre disposizioni vigenti, nella materia dell'igiene e della sanità; pubblica. A sua volta, l'Alto Commissariato è stato soppresso dall'art. 11, L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;, i cui artt. 1 e 2 precisano i compiti e le attribuzioni del Ministero.
Pertanto, al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità;.
(4) Reca disposizioni ormai superate: vedi, ora, gli artt. 1, 2, 4 e 5, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità;, e gli artt. 9-19, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
2. Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità; pubblica ed il consiglio superiore di sanità; (5).
Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità; ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale (6).
Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario (7).
Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.
------------------------
(5) Implicitamente abrogato: vedi nota 3 all'epigrafe di questo titolo.
(6) Attualmente, le autorità sanitarie, nella provincia, sono il medico e il veterinario provinciali, quali organi periferici del Ministero della sanità;: vedi l'art. 4, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296. Per i poteri che sono rimasti ai prefetti, in materia sanitaria, vedi l'art. 6 della stessa, e l'art. 1, co. II, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III.
Pertanto, al prefetto deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il medico o il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni.
(7) Vedi ora l'art. 4, co. II, L. 13 marzo 1958, n. 296.
3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere tatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti (8).
------------------------
(8) Sul personale, vedi l'art. 54 del presente testo unico.
4. All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni (9).
È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.
I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (10), competente per territorio, e approvate dal prefetto.
------------------------
(9) Vedi gli artt. 33-81 del presente testo unico Cfr. anche l'art. 91, lett. c, del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale, riportato alla voce Comuni e province.
(10) Ora, ordine della professione sanitaria.
5. Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge (11); hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.
------------------------
(11) Vedi gli artt. 82-98 del presente testo unico. Cfr. anche l'art. 144, lett. C, del T.U. 1934 della legge com. e prov., riportato alla voce Comuni e province.









