
TITOLO X
Disposizioni transitorie
Capo V - Disposizioni relative alla polizia mortuaria.
394. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla dati predetta.
A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo.
In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale (313).
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(313) Recano disposizioni ormai superate.









