
TITOLO X
Disposizioni transitorie
Capo II - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria.
Sezione I - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.
365. Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:
a) i cittadini italiani delle nuove province del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396 che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal regio decreto-legge del 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;
b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, e disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra (292).
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(292) Vedi, anche, in materia, l'art. 1, L. 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero, la L. 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione, nonché i due DD.MM. 7 agosto 1952 (Gazz. Uff. 11 agosto 1952, n. 185) per l'attuazione di quest'ultima, e la L. 9 aprile 1955, n. 266, concernente l'estensione della precedente legge a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.
366. Sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.
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367. Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:
a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria (293);
b) i cittadini italiani delle nuove province del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austroungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187(294), concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove province del regno e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno (295).
Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie (296).
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(293) Per l'interpretazione autentica di questa lettera, vedi la L. 27 dicembre 1941, n. 1649, che qui si riporta:
«Articolo unico. L'art. 367, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597».
Il R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755, è riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(294) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(295) Per l'interpretazione autentica di questa lettera, vedi la L. 21 marzo 1958, n. 235, che qui si riporta:
«Articolo unico. L'art. 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con L. 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723».
(296) Vedi anche il R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
Sezione II - Disposizioni relative al servizio farmaceutico.
368. Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, numero 468(297), esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463 (298), è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.
Il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.
Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:
a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;
b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.
Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105.
L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
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(297) Recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, ormai superata. Si riportano tuttavia le disposizioni transitorie degli artt. 24, 25 e 26, che qui interessano:
«Art. 24. Devono essere chiuse:
a) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla L. 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;
b) le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura;
c) le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.
Art. 25. Sono considerate legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla L. 22 dicembre 1888, n. 5849.
Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata l'apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalla norme anteriori alla L. 22 dicembre 1888, n. 5849, ma che, secondo tali norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti artt. 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.
Art. 26. Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la L. 22 dicembre 1888, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purché gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che è pronunciata a termini dell'art. 11».
(298) Recante revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468 sull'esercizio delle farmacie, e pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1934, n. 76.
369. Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.
Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purché sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.
Qualora il titolare non abbia fatto uso della facoltà di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale (299).
Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto (299).
Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare (300).
L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.
Durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'art. 379.
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(299) Commi aggiunti dall'art. 2, L. 23 dicembre 1940, n. 1868. Vedi anche il 1° comma dell'art. 3 della stessa, che qui si riporta:
«Art. 3. Il termine di due mesi stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa».
Coll'art. 1, co. III, D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 327, tali termini vennero prorogati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Cfr. inoltre l'art. 68, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
(299) Commi aggiunti dall'art. 2, L. 23 dicembre 1940, n. 1868. Vedi anche il 1° comma dell'art. 3 della stessa, che qui si riporta:
«Art. 3. Il termine di due mesi stabilito nell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la morte del titolare della farmacia sia avvenuta precedentemente alla data stessa».
Coll'art. 1, co. III, D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 327, tali termini vennero prorogati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Cfr. inoltre l'art. 68, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
(300) Vedi anche l'art. 66, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
370. Alle farmacie legittime, ai sensi dell'articolo 26 della legge del 22 maggio 1913, n. 468 (301), si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 368.
Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista, e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista (302).
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(301) Vedi nota 297 all'art. 368.
(302) Vedi nota 300 all'art. 369.
371.(302).
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(302) Vedi nota 300 all'art. 369.
372. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.
I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della Azienda municipalizzata (304).
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(303) Gli artt. 371, 372 secondo comma, 373 e 375 sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
(304) Così sostituito l'originario secondo comma dall'art. 32, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. Sulla direzione delle aziende farmaceutiche municipalizzate, vedi la L. 1° ottobre 1951, n. 1084 e L. 11 febbraio 1958, n. 44, riportate alla voce Farmacie e farmacisti.
373.(303).
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(303) Gli artt. 371, 372 secondo comma, 373 e 375 sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
374.(305).
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(305) Abrogato dall'art. 5, D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1946, n. 197, riportato alla voce Farmacie e farmacisti. Alle farmacie di antico diritto, o privilegiate, che il presente articolo disciplinava, si applicano ora le disposizioni del predetto decreto, in sostituzione degli artt. 368, 371 e 373 del presente T.U.
Vedi anche il D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 153, riportato a quella stessa voce.
375.(303).
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(303) Gli artt. 371, 372 secondo comma, 373 e 375 sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
376. Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti artt. 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:
1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.
Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.
Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.
2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.
Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.
3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli artt. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto l'osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico (306).
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(306) Disposizioni ormai superate, per la perdita della città di Fiume in seguito al Trattato di pace.
377. Alle farmacie indicate negli artt. 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli artt. 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829 (307).
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(307) Regolamento per l'esecuzione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie, abrogato. Gli artt. 24-26 di tale legge sono riportati nella nota 297 all'art. 370 del presente testo unico, mentre l'art. 28 è nella nota 2 al D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 153, riportato alla voce Farmacie e farmacisti.
Si riportato qui i richiamati articoli del regolamento:
«Art. 57. I titolari delle farmacie contemplate dagli artt. 25 e 26 della legge decadono per la cause di cui all'art. 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad essi applicabili, si verifichino nei riguardi dei titolari stessi e salvi sempre i diritti acquisiti all'andata in vigore della legge.
Nel caso di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, la diffida del prefetto deve farsi al titolare autorizzato.
Decorso infruttuosamente il termine perentorio, non inferiore a dieci giorni e non maggiore di trenta, che, insieme colla diffida, verrà prefisso, il prefetto pronuncerà la decadenza del titolare dal diritto all'esercizio farmaceutico a norma dell'art. 17 del presente regolamento.
Art. 58. Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni:
a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una delle farmacie di cui all'art. 25 e dal ricevitore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse, seguito a norma degli artt. 28 e 30 della legge;
b) dal titolare autorizzato delle farmacie indicate agli artt. 25 e 26 della legge, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, per l'approvazione a norma della prima parte dell'art. 15 della legge.
Art. 60. Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell'art. 28 della legge risulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti, è riconosciuto a ciascuna di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia a termini degli articoli 28 e 30 della legge stessa».
378. Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista inscritto nell'albo professionale.
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379. Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli artt. 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 368, 369, 371 e 373.
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380. Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanità;, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.
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381. Il Ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115.
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Sezione III - Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.
382. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole-convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguìto i corsi delle scuole-convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del regno, nonché ad infermiere diplomate in scuole-convitto straniere (308).
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(308) Disposizione ormai superata.
Sezione IV - Disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
383. Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (309).
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(309) Si riporta l'art. 6, L. 23 giugno 1927, n. 1264, recante la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, i cui artt. 1-5 sono trasfusi nel presente T.U. (artt. 140-142):
«Art. 6. Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'art. 1°, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1°, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.
Il certificato di idoneità conseguito abiliterà alla continuazione dell'esercizio.
Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di servizio, coloro che dimostrino di aver seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami.
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguìto i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superato gli esami relativi».
384. Gl'infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti (310).
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(310) Disposizione ormai superata.
385. Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l'interno, sentito quello per l'educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare (310).
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(310) Disposizione ormai superata.
Sezione V - Disposizioni relative all'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria.
386. Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.
L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l'interno (311).
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(311) Cfr. gli artt. 26 e 27, R.D. 28 gennaio 1935, n. 145, riportato al n. I/I.
387. Le disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento (312).
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(312) Vedi l'art. 22, R.D. 28 gennaio 1935, n. 145, riportato al n. I/I.









