
TITOLO X
Disposizioni transitorie
Capo I - Disposizioni relative ai servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e delle province
360. Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purché siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico (291).
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(291) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.
361. Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, i sanitari che dimostrino di avere già prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
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362. I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155.
Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali (291/a).
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(291/a) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.
363. Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purché assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico (291/a).
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(291/a) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.
364. L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli artt. 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuti settanta anni di età e trentacinque di servizio (291/a).
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(291/a) Recano disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.









