
ALLEGATI
TABELLA N. 1 (314)
Dei diritti di pratica sanitaria
preveduti dall'art. 30
| INDICAZIONE DELLE NAVI |
AMMONTARE DELLA TASSA |
| Per navi provenienti dall'estero che approdano in un porto dello Stato, percentuale sulla tassa di ancoraggio [1] . |
1 -% |
| Idem, entro i 30 giorni dal precedente |approdo, solo se soggette a misure sanitarie [1] |
0,50% |
| Per navi provenienti dalle Colonie italiane |e dalle coste dello Stato, che approdano in un, porto delloStato, solo se soggette a misure sanitarie, percentuale sulla tassa di ancoraggio [1] [2] | 1 -% |
| Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo [1] [2] | 0,50% |
| Per navi da diporto, provenienti dall'estero per ogni approdo | 500 - |
| Per navi da diporto, provenienti da Colonie italiane o dalle coste dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo |
250 - |
| Per galleggianti muniti di licenza a tenore degli artt. 31 e 35 della legge 23 luglio 1896,n. 913,solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo: | |
| se di stazza da 50 tonn. in su | 100 - |
| se di stazza inferiore a 50 tonnellate | 50 - |
[1] Ragguagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta
per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento
[2] Importo minimo da pagare L. 200.
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(314) Così sostituita dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1947, n. 1151. Per l'attuale misura delle tasse di ancoraggio, vedi gli artt. 1-26, L. 9 febbraio 1963, n. 82, riportata alla voce Marina mercantile.









